Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04011/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palmi, in data 4 ottobre 2018, nei confront. di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomentazioni avverso le quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato il dolo di riciclaggio del prevenuto nella ricezione di pezzi di ricambio per auto, provento di furto, successivamente installati sul proprio veicolo • sottolineando le ragioni di assoluta inidoneità della fattura prodotta a dimostrare la legittimità dell'acquisto, in quanto priva di sicuro riscontro, e peraltro non riguardante tutti i beni oggetto di contestazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge nella mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha logicamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, evidenziando come il reato in esame fosse espressione dell'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, peraltro per reati della stessa indole, e dunque della sua negativa personalità; Rilevato che anche la doglianza che si limita a censurare genericamente l'eccessività dello pena inflitta è manifestamente infondata, trattandosi, come già indicato dal secondo giudice, di pena contenuta nel minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichlarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza in data 1 febbraio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Palmi, in data 4 ottobre 2018, nei confront. di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla prova di penale responsabilità del prevenuto, oltre ad essere del tutto generico, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, con argomentazioni avverso le quali il ricorrente omette di confrontarsi (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato il dolo di riciclaggio del prevenuto nella ricezione di pezzi di ricambio per auto, provento di furto, successivamente installati sul proprio veicolo • sottolineando le ragioni di assoluta inidoneità della fattura prodotta a dimostrare la legittimità dell'acquisto, in quanto priva di sicuro riscontro, e peraltro non riguardante tutti i beni oggetto di contestazione); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge nella mancata esclusione della recidiva contestata, risulta manifestamente infondata, in quanto il secondo giudice ha logicamente argomentato in ordine al riconoscimento dell'aggravante, evidenziando come il reato in esame fosse espressione dell'assoluta indifferenza del prevenuto rispetto alle precedenti condanne, peraltro per reati della stessa indole, e dunque della sua negativa personalità; Rilevato che anche la doglianza che si limita a censurare genericamente l'eccessività dello pena inflitta è manifestamente infondata, trattandosi, come già indicato dal secondo giudice, di pena contenuta nel minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichlarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 04011/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris