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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1986

Cassazione n. 07216/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23/08/1986 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115.

2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Con il primo motivo si deducono: a) il travisamento della prova in ordine alla convivenza della prevenuta con altri familiari, dalla stessa non dichiarata, essendo stata accertata solo in via indiretta (dalla deposizione di un appartenente alla polizia giudiziaria) e in ragione dell'aver ella convissuto con essi e nella loro abitazione, argomentando dalla risoluzione del contratto di locazione di altra abitazione concluso dall'imputata; b) l'assenza di argomentazione in relazione alle diverse ipotesi ricostruttive prospettate dalla difesa e aventi carattere alternativo.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza di esaustiva risposta in ordine al motivo d'appello sindacante la commisurazione giudiziale della pena, avendo la Corte d'appello fatto mero riferimento all'intervenuta riduzione in applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

3.1. In luogo di un travisamento della prova (dedotto con il primo motivo), che, necessariamente, per essere tale, deve ricadere sul significante, la ricorrente, peraltro con proprie valutazioni di natura probatoria, critica il significato tratto dai giudici di merito dalla deposizione resa in primo grado dell'appartenente alla polizia giudiziaria, circa la convivenza delle prevenuta con altri familiari nella comune abitazione, peraltro limitandone il riferimento alla Corte d'appello nonostante si versi in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», necessitante quindi della deduzione di un travisamento da parte dei giudizi dei due gradi di merito (ex plurimis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01).

3.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura di cui al primo motivo in quanto, oltre che sostanziatasi nella mera proposizione di proprie valutazioni fattuali, dedotta in termini perplessi in quanto alternativi (quindi aspecifici).

La ricostruzione dei giudici di merito circa la convivenza dell'imputata con altri familiari e presso la comune abitazione, diversa da quella di cui alla dichiarazione resa all'Autorità in sede di ammissione al beneficio in oggetto, a dire del ricorrente, difatti, non si sarebbe confrontata con la possibilità per cui l'imputata potesse vivere da sola in altro luogo ovvero nell'abitazione da lei locata e nonostante la risoluzione del relativo contratto.

3.3. Manifestamente infondato è infine il secondo motivo di ricorso, peraltro formulato (contrariamente al disposto di cui all'art. 606 cod. proc. pen.) in termini di mera motivazione non «esaustiva», avendo la Corte territoriale ritenuto congrua ed equa la pena, notevolmente inferiore alla media edittale e prossima al minimo, in considerazione della gravità del fatto, valutata anche in relazione alla notevole discrepanza tra il reddito familiare (50.000,00 euro) e quello dichiarato dalla prevenuta (8,000,00 euro).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ennaio 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 23/08/1986 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in merito al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115. 2. Nell'interesse dell'imputata è stato proposto ricorso fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deducono: a) il travisamento della prova in ordine alla convivenza della prevenuta con altri familiari, dalla stessa non dichiarata, essendo stata accertata solo in via indiretta (dalla deposizione di un appartenente alla polizia giudiziaria) e in ragione dell'aver ella convissuto con essi e nella loro abitazione, argomentando dalla risoluzione del contratto di locazione di altra abitazione concluso dall'imputata; b) l'assenza di argomentazione in relazione alle diverse ipotesi ricostruttive prospettate dalla difesa e aventi carattere alternativo. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di esaustiva risposta in ordine al motivo d'appello sindacante la commisurazione giudiziale della pena, avendo la Corte d'appello fatto mero riferimento all'intervenuta riduzione in applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni. 3.1. In luogo di un travisamento della prova (dedotto con il primo motivo), che, necessariamente, per essere tale, deve ricadere sul significante, la ricorrente, peraltro con proprie valutazioni di natura probatoria, critica il significato tratto dai giudici di merito dalla deposizione resa in primo grado dell'appartenente alla polizia giudiziaria, circa la convivenza delle prevenuta con altri familiari nella comune abitazione, peraltro limitandone il riferimento alla Corte d'appello nonostante si versi in ipotesi di c.d. «doppia conforme», necessitante quindi della deduzione di un travisamento da parte dei giudizi dei due gradi di merito (ex plurimis, Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01). 3.2. Parimenti inammissibile è la seconda censura di cui al primo motivo in quanto, oltre che sostanziatasi nella mera proposizione di proprie valutazioni fattuali, dedotta in termini perplessi in quanto alternativi (quindi aspecifici). La ricostruzione dei giudici di merito circa la convivenza dell'imputata con altri familiari e presso la comune abitazione, diversa da quella di cui alla dichiarazione resa all'Autorità in sede di ammissione al beneficio in oggetto, a dire del ricorrente, difatti, non si sarebbe confrontata con la possibilità per cui l'imputata potesse vivere da sola in altro luogo ovvero nell'abitazione da lei locata e nonostante la risoluzione del relativo contratto. 3.3. Manifestamente infondato è infine il secondo motivo di ricorso, peraltro formulato (contrariamente al disposto di cui all'art. 606 cod. proc. pen.) in termini di mera motivazione non «esaustiva», avendo la Corte territoriale ritenuto congrua ed equa la pena, notevolmente inferiore alla media edittale e prossima al minimo, in considerazione della gravità del fatto, valutata anche in relazione alla notevole discrepanza tra il reddito familiare (50.000,00 euro) e quello dichiarato dalla prevenuta (8,000,00 euro). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ennaio 2025
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