CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 1982
Cassazione n. 02837/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto diretti a sindacare la tenuta della motivazione sottesa alla determinazione del trattamento punitivo sotto il versante della pena base irrogata, degli aumenti apportati per la continuazione e del diniego delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche alla luce del modesto discostamento dal minimo edittale e dei ridotti aumenti apportati ex art 81 cpv e considerazione delle indicazioni argomentative tracciate sull'ari 62 bis cp al terz'ultimo capoverso di pagina 5 della motivazione, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.