CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27534/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letti il ricorso e la memoria con cui il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], contesta la assegnazione alla Settima sezione penale ed insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il ricorso deduca violazioni di legge e difetti di motivazione che non emergono dal testo del provvedimento impugnato, in quanto: - la misura alternativa più ampia può essere concessa soltanto in presenza del doppio presupposto che non esista un pericolo di recidiva ("assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati", secondo la formula dell'art. 47 ord. pen.) e che l'affidamento sia utile per il reinserimento sociale del condannato ("contribuisca alla rieducazione del reo", sempre secondo il disposto dell'art. 47 citato); - la eventuale mancanza di elementi di valutazione non è neutra, ma impone il rigetto dell'istanza, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena mediante affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602-01); - non esiste un obbligo da parte del Tribunale di attendere il completamento dell'istruttoria dell'U.e.p.e. e disporre un rinvio della decisione nelle more, né era obbligatorio pronunciarsi sulla istanza di rinvio proveniente da tale ufficio, che non è una parte processuale; - per ciò che concerne la asserita mancata valutazione della relazione di polizia, che dà atto che il condannato non è incorso in violazioni nel periodo agli arresti domiciliari, essa non colora di illogicità la motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto, al contrario, è coerente con la soluzione dell'ordinanza impugnata della idoneità della misura della detenzione domiciliare a contenere il pericolo di recidiva: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso