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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06492/2025

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[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 18068/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente [OSCURATO:PERSONA] confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA n. 218/2022/10 della COMM.

TRIB.REGIONALE del [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito Roma, il 2 marzo 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 18068/2022 R.G.proposto da: [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente [OSCURATO:PERSONA] confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA n. 218/2022/10 della COMM. TRIB.REGIONALE del [OSCURATO:PERSONA] la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dunque dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; spese a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 3.000,00 oltre spese prenotate a debito Roma, il 2 marzo 2
Sentenza Cassazione n. 06492/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris