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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 23461/2023

Testo disponibile della fonte

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liere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29717-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 904/1/14della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a due avvisi di accertamento (relativi agli anni di imposta 2007 e 2008), con i quali il suo reddito complessivo netto era stato determinato – alla stregua dell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010) - in € 45.228,71 per il 2007 ed € 55.744,98 per il 2008; l’accertamento sintetico-redditometrico si fondava sul possesso di un’autovettura di grossa cilindrata (BMW 330 XD Touring), detenuta in forza di un contratto di locazione finanziaria del 30/04/2007, a fronte del quale il Locciola risultava aver percepito un reddito da lavoro dipendente di €11.060,00 nel 2007, e nessun reddito nel 2008; nell’ambito del contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione, il contribuente aveva esibito le fatture relative agli importi di € 25.606,00 ed € 22.955.00, che asseriva di avere incassato (rispettivamente, con riferimento agli anni 2007 e 2008), dalla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].” (del cui capitale sociale era titolare per il 99%), a titolo di “rimborsi chilometrici” per l’uso della propria vettura privata; la CTP di [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, con sentenza poi confermata, in sede d’appello, dalla CTR della Toscana, sul presupposto che “la documentazione allegata (..) dimostra[sse] che la manutenzione, i viaggi, i carburanti erano a carico della società, di cui il ricorrente era amministratore, per circa 25/26 mila euro; somma incassata e registrata nei libri contabili” (pag. 2 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, commi 4 e 5,del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), per avere il giudice di merito denegato l’efficacia probatoria presuntiva discendente ope legis dal possesso dell’autovettura sopra indicata, suscettibile di determinare un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 38, comma 6, del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), per avere ritenuto idonea a neutralizzare la suddetta presunzione una provacontraria avente ad oggetto circostanze diverse da quelle indicate dal menzionato comma 6 (vale a dire che il maggior reddito determinato sinteticamente derivi da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte); i motivi (che, in ragione dell’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati; in linea generale, è utile premettere che l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 ( nel testo vigente ratione temporis , vale a dire nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 413/1991 e del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), prevede(va), al quarto comma, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati benio servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al sesto comma, la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o vvero nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 24/10/2005, n. 20588; Cass., 19/04/2013, n. 9539; Cass., 7/03/2014, n. 5365; Cass., 10/08/2016, n. 16912; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 20/01/2017, n. 1510); secondo quanto puntualmente messo in evidenza dalla recente Cass., 28/01/2022, n. 2631 (in motivazione) , “ la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”; in tal senso - continua il citato preced ente – “ va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilitàdella maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, iquali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”; pertanto, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis, l'ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà(Cass., 14/02/2014, n. 3445; nel senso della natura di presunzione legale relativa di capacità contributiva di detta presunzione, quanto al possesso di autovettura, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. primo settembre 2016, n. 17487);nel caso di specie, la sentenza impugnata ha reputato sufficiente, ai fini del superamento della suddetta presunzione, una prova non collimante con quella richiesta dall’art. 38 citato , siccome incentrata sulla mera effettuazione degli esborsi correlati all’uso e alla manutenzione del bene, e non estesa alla effettiva provenienza delle somme, tanto più necessaria in considerazione dell’imputazione delle spese medesime ad una società interamente partecipata dal contribuente(si veda Cass., 19/10/2016, n. 21143, la quale, sulla base del principio di diritto secondo cui,“in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate”, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione della prova contraria in discorso, l'intestazione del contratto di assicurazione di un veicolo e della relativa quietanza ad un terzo; nonché, in senso conforme, la già citataCass., n. 28/01/2022, n. 2631); in definitiva, il ricorso meritaaccoglimento, con conseguente rinvio del procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, perché riesamini la fattispecie alla luce dei rilievi sopra svolti; P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29717-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 904/1/14della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione a due avvisi di accertamento (relativi agli anni di imposta 2007 e 2008), con i quali il suo reddito complessivo netto era stato determinato – alla stregua dell’art. 38, comma 5, d.p.r. n. 600/1973 (nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010) - in € 45.228,71 per il 2007 ed € 55.744,98 per il 2008; l’accertamento sintetico-redditometrico si fondava sul possesso di un’autovettura di grossa cilindrata (BMW 330 XD Touring), detenuta in forza di un contratto di locazione finanziaria del 30/04/2007, a fronte del quale il Locciola risultava aver percepito un reddito da lavoro dipendente di €11.060,00 nel 2007, e nessun reddito nel 2008; nell’ambito del contraddittorio finalizzato all’accertamento con adesione, il contribuente aveva esibito le fatture relative agli importi di € 25.606,00 ed € 22.955.00, che asseriva di avere incassato (rispettivamente, con riferimento agli anni 2007 e 2008), dalla “[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].” (del cui capitale sociale era titolare per il 99%), a titolo di “rimborsi chilometrici” per l’uso della propria vettura privata; la CTP di [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, con sentenza poi confermata, in sede d’appello, dalla CTR della Toscana, sul presupposto che “la documentazione allegata (..) dimostra[sse] che la manutenzione, i viaggi, i carburanti erano a carico della società, di cui il ricorrente era amministratore, per circa 25/26 mila euro; somma incassata e registrata nei libri contabili” (pag. 2 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; considerato che: con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 38, commi 4 e 5,del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), per avere il giudice di merito denegato l’efficacia probatoria presuntiva discendente ope legis dal possesso dell’autovettura sopra indicata, suscettibile di determinare un’inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente; con il secondo motivo, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 38, comma 6, del d.p.r. n. 600/1973 (nella previgente formulazione), per avere ritenuto idonea a neutralizzare la suddetta presunzione una provacontraria avente ad oggetto circostanze diverse da quelle indicate dal menzionato comma 6 (vale a dire che il maggior reddito determinato sinteticamente derivi da redditi esenti ovvero soggetti a ritenuta alla fonte); i motivi (che, in ragione dell’evidente connessione, possono esaminarsi congiuntamente) sono fondati; in linea generale, è utile premettere che l'art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 ( nel testo vigente ratione temporis , vale a dire nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della legge n. 413/1991 e del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010), prevede(va), al quarto comma, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati benio servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento, e, al sesto comma, la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o vvero nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass., 24/10/2005, n. 20588; Cass., 19/04/2013, n. 9539; Cass., 7/03/2014, n. 5365; Cass., 10/08/2016, n. 16912; Cass., 01/09/2016, n. 17487; Cass., 20/01/2017, n. 1510); secondo quanto puntualmente messo in evidenza dalla recente Cass., 28/01/2022, n. 2631 (in motivazione) , “ la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere)”; in tal senso - continua il citato preced ente – “ va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della «durata» del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentite la riferibilitàdella maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, iquali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati”; pertanto, in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo ex art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel testo applicabile ratione temporis, l'ufficio finanziario è legittimato a risalire, secondo il meccanismo dell'art. 2727 c.c., da un fatto noto a quello ignoto, cioè alla sussistenza di un certo reddito, incombendo, invece, sul contribuente l'onere di provare che la circostanza su cui si fonda la presunzione semplice non corrisponde alla realtà(Cass., 14/02/2014, n. 3445; nel senso della natura di presunzione legale relativa di capacità contributiva di detta presunzione, quanto al possesso di autovettura, tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. primo settembre 2016, n. 17487);nel caso di specie, la sentenza impugnata ha reputato sufficiente, ai fini del superamento della suddetta presunzione, una prova non collimante con quella richiesta dall’art. 38 citato , siccome incentrata sulla mera effettuazione degli esborsi correlati all’uso e alla manutenzione del bene, e non estesa alla effettiva provenienza delle somme, tanto più necessaria in considerazione dell’imputazione delle spese medesime ad una società interamente partecipata dal contribuente(si veda Cass., 19/10/2016, n. 21143, la quale, sulla base del principio di diritto secondo cui,“in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se il contribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì alla prova concreta della provenienza delle somme impiegate”, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficiente, ai fini dell’integrazione della prova contraria in discorso, l'intestazione del contratto di assicurazione di un veicolo e della relativa quietanza ad un terzo; nonché, in senso conforme, la già citataCass., n. 28/01/2022, n. 2631); in definitiva, il ricorso meritaaccoglimento, con conseguente rinvio del procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, perché riesamini la fattispecie alla luce dei rilievi sopra svolti; P.Q.M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo g
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