CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 17813/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6650/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA F.TOMASSUCCI, N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AVINO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 -controricorrenti - avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5384/2019 depositata il 08/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli per ottenerel'accertamento e la dichiarazione di "avvenuto acquisto della proprietà a titolo di usucapione, dell'immobile da lei occupato sito in [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, via Vimicchi n. 154 (parco Gallo), costituito da appartamento contraddistinto al n. 10 del fabbricato B, meglio individuato in catasto al foglio 3, p.lla 393, sub 11. L’attrice , in particolare, allegava di aver posseduto uti dominus , unitamente al proprio nucleo familiare, dagli inizi dell'anno 1987, l'appartamento - formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA] e lamentava che con ordinanza della Corte di Appello di Napoli,confermata d alla Corte di Cassazione, era stata disposta la confisca del predetto appartamento in danno del formale intestatario [OSCURATO:PERSONA] e,con successiva ordinanza di sfratto notificatale il 13 - 03 - 2012, le era stato ordinatol'immediato rilascio dell'immobile. 2. Si costituiva il Comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale in via pregiudiziale eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice adito, essendo la questione di competenza del G.A., e nel merito deduceva l'inammissibilità e l'infondatezzadella domanda attorea. 3. Il convenuto chiamava in causa l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati allacriminalità organizzata, che si costituiva in giudizio deducendo Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 che, la quintaSezione penale della Corte di Appello di Napoli aveva disposto, in danno di [OSCURATO:PERSONA] , la confisca de ll'immobile oggetto del giudizio, con ordinanza del 06-07/06/2006, confermata con provvedimento del 02/04-02/05/2007, divenuta definitiva in data 13/05/2008 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione. I citati provvedimenti ablativi erano stati resi a seguito del provvedimento disequestro preventivo n. 41683 PM e n. 23594/01 GIP, emesso dal Giudice delleIndagini Preliminari, in data 3 maggio 2004, trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 l’’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ai nn. 22405 di RG. e 16099di R.P. a favore dell'Erario dello Stato e contro il proposto indicato in oggetto. Aseguito della definitività del provvedimento di confisca, tali beni erano stati devoluti all'Erario dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di cui al D.L. n.4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 31/3/2010 e s.m.i., dalla AgenziaNazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. L'Agenzia, a ll'esito dell'istruttoria finalizzata alla destinazione del suddetto cespite, aveva disposto con decreto di destinazione prot. n. 9325 del 17/05/2012, il trasferimento dello stesso al patrimonio indisponibile del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli affinchè fosse affidato "a cooperative con finalità sociali o antiracket''. Il Comune beneficiario del trasferimento, con delibera di Giunta n. 113del 29.05.2014, assegnava l’immobile in comodato d'uso gratuito al Coordinamento delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che vi istituiva uno "Sportello antiusura e antiracket". C iò premesso eccepiva l'inammissibilità della Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 domanda, in quanto Giudice competente a disporre un eventuale modifica dei provvedimenti richiamati, ora mai definitivi, era , rationae materiae, l'[OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto la confisca. Rilevava l'inammissibilità della domanda anche in considerazione della natura demaniale del bene oggetto della stessa e, nel merito, l'insussistenza dei presupposti per l'acquisto perusucapione. 4. Tribunale di Nola accoglieva la domanda attorea e dichiarava l'intervenuta usucapione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della proprietà dell'appartamento contraddistinto al numero 10 del fabbricato B in [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, via A. Virnicchi 154 ([OSCURATO:PERSONA]), meglio individuato in catasto al foglio 3, particella 393, sub 11, di vani5,5, categoria catastale A/2. 5. I l Comune di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 6. Si costituiva nel giudizio [OSCURATO:PERSONA] nonché l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che proponeva, nei termini di rito, appello incidentale, aderendo sostanzialmente all'impugnazione avanzata dal Comune diCasalnuovo, di cui chiedeva l'accoglimento 7. La Corte d’Appello di Napoli, rigetta te le eccezioni preliminari del Comune in ordine al difetto di giurisdizione e della appellata in ordine all ’ inammissibilità dell’appello, accoglieva l'eccezione pregiudiziale ri proposta dall’ appellante incidentale, inerente all’inammissibilitàdella domanda introduttiva del giudizio, cosi come proposta dall'attrice e, quindi, ribaltava l’esito del giudizio dichiarando inammissibile la domanda. Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 Secondo la Corte d’Appello, l'attento esame della fattispecie oggetto del giudizio e delle risultanze istruttorie documentali, inducevano a ritenere che, nel caso in esame , il giudice di prime non avesseadeguatamente valutato che la pronuncia sull'acquisto per usucapione andava ad incidere sul provvedimento di confisca dello stesso bene, divenuto oramai definitivo. La Corte d’Appello evidenziava altresì che i beni confiscati ai sensi della l. n. 575/65 e devoluti allo Stato, sono inalienabili, con l'unica eccezione della vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Essiacquisiscono, per effetto della confisca, un'impronta rigidamente pubblicistica,che tipicizza la loro condizione giuridica e la loro destinazione, non potendo essere distolti da quella normativamente stabilita. I l regime giuridico dei beni confiscati a norma della l. n.575 del 1965 , pertanto, doveva assimilarsia quello dei beni demaniali o a quello dei beni compresi nel patrimonio indisponibile (Cass. sent. nn. 12317/05, 25152/078775/08) come del resto risultava dal chiaro disposto dell'art. 47, comma 2, del Codice antimafia, laddove era specificato che la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse era effettuata con provvedimento dell'Agenzia e che, ''anche prima dell'adozionedel provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati trovava applicazione ilsecondo comma dell'articolo 823 del codice civile. Richiamata la giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine agli strumenti di tutela dei terzi titolari di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confiscala Corte d’Appello evidenziava che l’orientamento che si era consolidato richiedeva che essi si concentrassero dinanzi al giudice penale, della prevenzione o Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 dell'esecuzione, assumendo altresì, in tale sede, particolare rilevanza l'indagine sulla buona fede in capo al terzo. Tale ultimo presupposto,peraltro , era stato del tutto trascurato dal giudice di prime cure. La Corte d’Appellorichiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cui: colui che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, per averlo usucapito, ove intenda ottenere il riconoscimento del proprio diritto, deve intervenire nel procedimento di prevenzione o adire il giudice penale dell'esecuzione ed ivi dimostrare la sua buona fede . Peraltro, le S ezioni U nite della Corte di Cassazione avevano confermato il suddetto orientamento con lasentenza n. 48126 del 20 luglio 2017 (dep. 19 ottobre 2017), secondo cui il terzo che intenda esercitare il proprio diritto sui beni definitivamente confiscati, è "legittimato a contestare il merito delprovvedimento ablativo mediante la proposizione di apposito incidente di esecuzione nelle formodell'art. 676 c.p.p.". 8. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenzasulla base di cinque motivi. 9. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli h a resistito con controricorso. 10. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione beni sequestrati ha resistito con controricorso. 12. La parte ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 9 c.p.c. e dell'art. 25 Cost in relazioneall'art. 360 n.3 c.p.c. La statuizione– si sostiene - è errata perché resa in violazione del disposto di cui all'art. 9 c.p.c., in tema di competenza del Tribunale civile e dell'art. 25 Cost. a mente del quale ''nessunopuò essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Difatti, la Suprema Corte in tema di vaglio in ordine alla titolarità del diritto diproprietà in capo a soggetto terzo, estraneo al procedimento penale che ha condotto allaconfisca del bene, ha ripetutamente statuito la competenza a decidere del giudice civile e,nel merito, la prevalenza dei diritti acquistati in data anteriore alla misura diprevenzione. In relazione all'errore in cui sarebbe incorsa la Corte di appello, la ricorrente afferma la prevalenza dei diritti dei terzi maturati in data precedente alla confi s ca (s ul punto la [OSCURATO:PERSONA]., sent. n. 845/2007). 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata è conforme all’orientamento affermato dalla giurisprudenza di legittimità tanto in sede civile che in quella penale. Il tema in esame, infatti, è stato affrontato sia dalle Sezioni Unite civili che da quelle penali. Quelle civili hanno esaminato l’eventuale conflitto che può sorgere tra il creditore ipotecario che abbia iscritto ipoteca sul bene sottoposto a confisca, mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari, anteriormente alla trascrizione del sequestro ed a maggiore ragione del provvedimento di confisca, evidenziando come dal punto di vista Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 sostanziale il suddetto conflitto non può risolversi solo sulla base della priorità della iscrizione dovendosi accertare, invece, l'inderogabile condizione che il creditore ipotecario si sia trovato in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. Solo in questo caso,infatti, può trovare una base giustificativa la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca, adottato dal giudice della prevenzione a norma della legislazione antimafia (Cass. civ. Sez. Unite, 07/05/2013, n. 10534). Peraltro si è precisato che l’acquistoda parte dello Stato, di un bene sottoposto alla misura di prevenzione della confisca "ex lege" n. 575 del 1965 ha, dopo l’entrata in vigore della l. n. 228 del 2012, natura originaria e non derivativa, ed essendo tale nuova disciplina applicabile a tuttele misure di prevenzione disposte prima del 13 ottobre 2011, ex art. 1, comma 194, della cit. l. n. 228, la stessa, in base al principio tempus regit actum , trova immediata utilizzazione, quale ius superveniens, anche nei giudizi in corso (Sez. 6- 2, Ord inanza n. 12586 del 18/05/2017, Rv. 644278 - 01) . La citata norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come interpretata e applicata dalle sezioni unite civili, non regola il caso del terzo che rivendichi la proprietà del bene confiscato, ma solo quello dell'inizio o della prosecuzione di azioni esecutive sui beni confiscati, nonché il soddisfacimento dei creditori muniti di ipoteca iscritta su questi beni anteriormente alla trascrizione della confisca, oltre che dei creditori pignoranti ed intervenuti nelle procedure esecutive iniziate prima della trascrizione del sequestro. 1.2 Con successiva pronuncia,si è ritenuto che spetti al giudice penale in sede di procedimento di prevenzione anche la tutela di Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 diritti reali. In proposito si è detto che la speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure" (Sez. 3, Sentenza n. 28242 del 10/12/2020, Rv. 659887 -01). 1.3 Anche in relazione alla confisca di cui all’art. 240 c.p. si è affermato unprincipio analogo secondo cui: Il terzo che intenda far valere un diritto sulla cosa assoggettata a confisca penale non può adire direttamente il giudice civile, perché l'art. 676 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all'avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale e prevede l'intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell'esecuzione penale, solo ove quest'ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà del bene (Sez. Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 2, Sentenza n. 24061 del 03/08/2022, conf. Sez.2, Ordinanza n. 29596 del 2023 ) . Si è, infatti , evidenziato che nel caso in cui sorga un conflitto fra Stato e privato sulla proprietà delle cose definitivamente confiscate nell’ambito di un procedimento penale, non è previsto dal sistema processuale il ricorso immediato al giudice civile, come nei conflitti analoghi di natura squisitamente civilistica. La legge processuale, infatti,attribuisce al giudice dell’esecuzione penale la competenza a disporre la restituzione all’avente diritto della cosa sottoposta alla misura reale, e prevede l’intervento del giudice civile, su sollecitazione del giudice dell’esecuzione penale, solo nell’eventualità in cui quest’ultimo ravvisi una controversia sulla proprietà della res.Di conseguenza, va esclusa la possibilità di adire direttamente il giudice civile per far valere un diritto sulla cosa sequestrata o confiscata che avrebbe dovuto essere rivendicato in sede penale, nelle forme di cui all’art. 676 c.p.p. 1.4 Le Sezioni Unite penali , invece , hanno affrontato il problema del terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, e hanno stabilito che egli può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al Tribunale del riesame (In motivazione, la Corte ha affermato che, qualora venga erroneamente proposta opposizione mediante incidente di esecuzione, questa va qualificata come appello e trasmessa al Tribunale del riesame) (Cass. Pen. Sez. U, Sentenzan. 48126 del 20/07/2017 - Rv. 27 0938 – 01 ). Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 1.5 Con altra pronuncia successiva la sesta sezione penale ha ulteriormente precisato che: In tema di confisca di prevenzione, il terzo che non abbia partecipato al relativo procedimento ed accampi l'avvenuta usucapione del bene, non ancora accertata in sede civile, ha l'onere di chiedere ed ottenere in sede di incidente di esecuzione la revoca della confisca sul presupposto del proprio possesso ultraventennale, prima di adire il giudice civile, competente in via esclusiva a pronunciarsi sulla fattispecie acquisitiva del diritto reale ( Cass. Pen. Sez. 6, Sentenza n. 26346 del 09/05/2019- Rv. 276382 – 01 ). In tale pronuncia, sotto il profilo della competenza a decidere in merito all'accertamento del diritto di proprietà acquistato per usucapione, il collegioha dato con tinuità all'orientamento secondo cui il terzo che accampi un diritto di usucapione non ancora accertato in sede civile, e che non abbia partecipato al procedimento di prevenzione, possa avere tutela in sede penale attraverso l'incidente di esecuzione, e che, solo dopo l'eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, possa rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell'usucapione, dovendosi ritenere prevalente l'accertamento in sede penale sulla sussistenza o meno del presupposto di fatto del possesso del bene per oltre 20 anni, fatta salva la competenza propria del giudice civile diretta ad accertare l'avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene (Cass. Pen. Sez. 5, n. 41428, 05/03/2018, Rv. 274598).In altri termini ci si trova in una situazione assimilabile a quella del terzo proprietario del bene confiscato che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione regolato della legge n. 575 del 1965, e che in base alla Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 giurisprudenza di legittimità è legittimato soltanto a proporre incidente di esecuzione (tra le altre Cass. Pen. Sez. 1, n. 16709 del 18/03/2008, Matasso, Rv. 240125). In tal caso , d eve trovare applicazione, pertanto, l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. che prevede l'opposizione davanti allo stesso giudice come mezzo di impugnazione (Cass. Pen. Sez. 3, 49317 del 7/10/2015, Clark, Rv. 265538). 1.6 Sulla base della complessiva ricostruzione sopra riportata emerge come la Corte d’appello abbia correttamente ritenuto che la tutela de l terz o asseritamente titolar e di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spettasse in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell'esecuzione, assumendo altresì, in tale sede, particolare rilevanza l'indaginesulla sua buona fede. Tale ultimo presupposto, peraltro, era stato del tutto trascurato dal giudice di prime cure. Pertanto deve affermarsi il seguente principio di diritto: un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex l. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell'esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto. Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : Violazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 342 c.p.c. in relazione all'art. 360,n. 3, c . p . c . . Come ampiamente rilevato nella memoria difensiva insecondo grado, sia l'appellante principale che quello incidentale non avrebbero mosso alcuna censura al capo della sentenza di prime curecirca il fatto che la confisca è divenuta definitiva soltanto con il provvedimento della Corte di Cassazione emesso in data 13.05.2008 (non potendo l'effetto retroagire al momento del sequestro preventivo del bene emesso nel 2004 dal GIP), in conseguenza a quella data doveva già considerarsi maturata l'usucapione ventennale in favore della ricorrente. Viceversa, per potersi ritenere validamente impugnata la statuizione de qua l'appellante avrebbe dovuto individuare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel fissare la datadel 13.05.2008 quale momento di perfezionamento della confisca e degli effettitraslativi alla stessa riconnessi, precisando sulla scorta di quale norma e/o principio di diritto, detto effetto traslativo doveva essere individuato in un momento anteriore. Pertanto , sulla statuizione del giudice non impugnata e/o censurata nel dettaglio, dovrebbe ritenersi formato il giudicato. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha affermato che il terzo che intenda far valere diritti reali su beni confiscati ex l. n. 575 del 1965 in sede di incidente di esecuzione debba preliminarmente rivolgersi al giudice penale per ottenere la revoca della confisca. Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. in relazione all’art.360,n.3, c.p.c. La sentenza gravata sarebbe comunque errata nella parte in cui, al di là della formazione del giudicato come dedotta al capo che precede, non ha dichiarato la inammissibilità degli appelli (principale ed incidentale) per non aver oppostospecifiche censure al capo della decisione di prime cure primo grado sopra richiamato. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile. L’agenzia aveva eccepito l’inammissibilità della domanda sin dal primo grado e aveva poi proposto appello incidentale avverso la sentenza del Tribunale di Nola che non aveva pronunciato rispetto alla suddetta eccezione. Risulta evidente che non vi era alcuna ragione di inammissibilità dell’appello in relazione all’art.342 c.p.c. 4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell'art. 1158 c.c. ed art. 2697 c.c. in relazione all’art.360 c.p.c. n. 3. Sebbene la sentenza impugnata ritenga assorbente il profilo di inammissibilità della domanda proposta in primo grado stante la competenza del giudice penale, la ricorrente contesta anche altre statuizioni, in quanto del tutto errate, anche al f ine di evitare l'eventuale formazione di giudicato sul punto. Nella specie sarebbe violato anche l'art. 1158 c.c. che individua il possesso ultraventennale quale requisito indispensabile affinchépossa maturarsi l'acquisto per usucapione. Parte ricorrente ritiene che nella specie ricorrano i presupposti del possesso utile ad usucapire. Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 4.1 Il quarto motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente questa volta è consapevole che la decisione impugnata ha riguardato solo l’inammissibilità della domanda e afferma esplicitamente di proporre la censura solo per evitare la formazione del giudicato sul punto. Risulta evidente, pertanto , l’inammissibilità del motivo in esame. 5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell'art. 132, n. 4 , c.p.c. per difetto assoluto di motivazione, dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul presupposto essenziale, in relazione all'art. 360,n. 5, c.p.c. . La motivazione della sentenza non corrisponderebbe ai requisiti dicui all'art. 132, n. 4, c.p.c. perché, sia pur concisa non può prescindere dall'esistenza di unapur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, da cui individuare il suo percorso argomentativo, funzionale alla sua comprensione e alla sua verifica in sede di impugnazione. Non risponde neppure ai requisiti di cui all'art. 112 c.p.c. in quanto il petitum sia in primo che in secondo grado era l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapionedell'immobile per la sussistenza dei relativi presupposti; requisiti ritenuti sussistenti dall'attuale ricorrente, condivisi dal Giudice di primo grado e contestati dalle altre parti ingiudizio. La Corte d'Appello avrebbe fondato la decisione partendo dal presupposto che la richiesta di acquisizione dell'immobile per usucapione riguardava un bene già sottoposto a confiscasenza che ciò fosse provato. La Corte d’Appello avrebbe dovuto preventivamente accertare la sussistenza o meno del possesso adusucapionem vantato dalla Ric. 2020n. 6650sez. S2 - a d. 23 /0 5 /202 4 Costagliola, dei relativi requisiti ed in particolare la data dell'efficacia della confisca, eventualmente diversa, da quella accertata dal Giudice di primo grado . La Corte a vrebbe omesso qualsiasi esame e, conseguenzialmente, qualsiasi pronuncia sull'avvenuta usucapione ante confisca dedotta dall'attuale ricorrente. 5.1 Il quinto motivo di ricorso è inammissibile. Anche questo motivo non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata ed è inammissibile per le medesime ragioni già espostein ordine ai motivi precedenti. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti delle parti controricorrent i che liquida , in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Napoli,in euro 4.000,00 più 200 ,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge e in favore dell’Agenzia Nazionale per amministrazione e destinazione beni sequestrati in euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.