CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 febbraio 2026
Cassazione n. 31854/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tenza del 17/02/2026 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], in esito alla rinuncia a tutti i motivi di appello proposti avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, eccetto quelli relativi alla pena.2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento di seguito sintetizzati. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono stati dedotti i seguenti motivi di annullamento. 2.1.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato esclusivamente sulla gravità dei fatti e sui precedenti penali di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sottolinea che [OSCURATO:PERSONA] ha precedenti penali risalenti nel tempo e che [OSCURATO:PERSONA] è privo di precedenti penali. 2.1.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'omessa prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti. 2.1.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli aumenti per la continuazione che, seppur ridotti rispetto al primo grado, non sono stati specificatamente motivati. 2.2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato dedotto un unico motivo di ricorso per difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. La Corte di appello, pur avendo applicato una pena complessiva minore rispetto a quella inflitta in primo grado, è partita dalla stessa pena base, di anni tre e mesi otto di reclusione, discostandosi, senza adeguata motivazione, dal minimo edittale e omettendo di valorizzare il comportamento collaborativo che [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto nel corso di tutto il processo, rinunciando anche ai motivi di appello, fatti salvi quelli relativi alla pena. In secondo luogo si rileva che non sono stati motivati specificatamente gli aumenti apportati per la continuazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta di trattazione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte come in epigrafe indicato. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta con cui ha ribadito le censure oggetto del ricorso, di cui ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. 2. Il primo e il secondo motivo possono essere trattati congiuntamente e sono manifestamente infondati.La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che, nell'esercizio del relativo potere, agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici. Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, inoltre, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 26582601; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244). È stato, infine, precisato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, PG/Villani, Rv. 275640 — 01). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in assenza di elementi positivamente valutabili a tale fine. Ha, inoltre, evidenziato che non risulta che i coimputati abbiano dimostrato resipiscenza (ad esempio, contribuendo a individuare i loro distributori all'ingrosso di sostanze stupefacente, in quanto hanno reso una confessione parziale, limitata alle evidentissime responsabilità dei distributori al dettaglio) e che i reati commessi sono oggettivamente gravi. Tale motivazione, logica e immune da vizi, sfugge al sindacato in sede di legittimità. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni unite, intervenute in riferimento all'obbligo di motivazione nel reato continuato, hanno precisato, quanto agli aumenti apportati per la continuazione che, se è vero che, nel determinare la pena complessiva per gli aumenti dei reati satellite ritenuti in continuazione, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, il giudice deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno ‘dei reati satellite, è vero anche che l'astratto rigore che assiste tale decisione deve essere di volta in volta calato nel caso concreto. Ciò inquanto l'onere motivazionale in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere funzionale alla verifica del rispetto del rapporto di proporzione esistente tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, con particolare riferimento ai limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., al fine di garantire che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). La motivazione è, infatti, funzionale a garantire il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, non essendo invece consentita la complessiva determinazione della pena senza indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione (Sez. U, n. 7930 del 21/04/1995, Zouine, Rv. 201549 - 01). La sentenza Pizzone citata, pur rilevando come il peso in concreto assegnato dal giudice a ciascun reato satellite concorra a determinare un razionale trattamento sanzionatorio con la conseguente necessità che siano palesati gli elementi che hanno condotto al risultato cui si è pervenuti, ha tuttavia precisato che l'obbligo della motivazione non può essere astrattamente circoscritto secondo canoni predeterminati. Una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena da irrogare è, pertanto, necessaria allorché la determinazione avvenga in misura prossima al massimo edittale. Gli stessi principi governano la determinazione della pena e la relativa motivazione in ordine ai reati satellite, dovendosi ritenere che un aumento per la continuazione di esigua entità esclude l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. e depone per una ponderata valutazione degli elementi posti a base della decisione in ordine al trattamento sanzionatorio (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005). Nel caso di specie gli aumenti sono di entità davvero modesta, tenuto conto del tipo di reati e della pena per essi prevista, e sono stati ridotti rispetto a quelli apportati in primo grado (sicché, tenuto conto dell'elevato numero di reati in continuazione, entrambi i ricorrenti hanno avuto una sensibile riduzione di pena), per cui si deve escludere l'abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cit. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Dalla sentenza impugnata emerge che la pena base per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, è stata determinata in anni tre e mesi otto di reclusione, come in primo grado, e che sono stati apportati aumenti in continuazione sensibilmente più contenuti rispetto al primo grado per i sette reati fine di cui all'art. 73, medesimo decreto (cinque mesi complessivi). In applicazione dei criteri sopra indicati, enucleati dalla sentenza delle Sezioni unite "Pizzone", le censure dedotte con il ricorso sono manifestamente infondate,in quanto la pena base è stata determinata in misura non prossima al medio edittale -che deve essere calcolato non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01)-, mentre gli aumenti per la continuazione sono così ridotti da consentire di escludere ogni abuso del potere discrezionale di cui all'art. 132 cod. pen. 5. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M