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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 1974

Cassazione n. 43072/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1974 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del TRIB.

LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani che ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente, avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata "mediante sequestro della somma di denaro di C 200.000,00 in giacenza sui conti correnti attivi e di prossima accensione di cui abbia/avrà la disponibilità".

Al riguardo, deduce la violazione di legge dovuta all'inosservanza e/o all'erronea applicazione dell'art. 31't cod. proc. pen., avendo il giudice del riesame confermato il sequestro di somme di denaro "future" che dovessero affluire sui conti indicati ovvero ancora sui conti di prossima apertura del ricorrente, così sottoponendo a vincolo reale somme rispetto alle quali difettava alcun vincolo di pertinenzialità con il reato per cui si procede [artt. 61 c. 1 n. 7), 11), 640 c. 2 n. 2-bis cod. pen. ovvero in alternativa artt. 61 c. 1 n. 5, 7), 11), 646 cod. pen.], e, dunque, trasformando la misura reale - di tipo diretto - in un sequestro per equivalente, non consentito in relazione alle ipotesi di reato per le quali il decreto di sequestro era stato emesso.

2. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto del reato se, con riguardo alle somme depositate su conti correnti, non richiede, in considerazione della natura del bene, la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione ed il reato, esige, al contrario, con riguardo alle somme successivamente accreditate o che facciano ingresso nel patrimonio del reo, l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra res e reato, ossia che vi sia una derivazione diretta ed immediata dell'asserito profitto dalla commissione dell'illecito (si pensi all'erogazione periodica di somme di denaro da parte di enti pubblici o previdenziali in ragione della condotta truffaldina con cui si è asseverata l'esistenza dei requisiti condizionanti l'erogazione del beneficio, ovvero ai proventi occultati al momento del reato e successivamente fatti confluire su un conto corrente, anche di nuova apertura, ovvero ancora ai frutti derivanti dall'impiego delle somme oggetto di truffa e successivamente depositati su un conto corrente, ecc.; in termini per l'affermazione del principio di diritto, vedi Sez. 3, n. 30414 del 17/5/2019, vedi anche Sez. 3, n. 6348 del 2018, dep. 2019, Rv. 274859; S.U. n. 31617 del 2015, Rv. 264437).

Pertanto, il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto del reato è legittimo anche sulle somme di corrispondente valore accreditate sugli stessi o altri c/c o depositi in epoca posteriore alla commissione o all'accertamento del reato, purché venga dimostrata la loro derivazione, anche indiretta, dall'illecito.

Nel caso di specie, l'aver disposto, in forma diretta, il sequestro di somme "future" in assenza dell'indicazione degli elementi di derivazione dal reato già consumato, trasforma il vincolo reale in un non consentito sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

3. Va, pertanto, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e, per l'effetto, il decreto di sequestro nella parte in cui dispone la misura reale sui conti di prossima accensione di cui il ricorrente abbia o avrà la disponibilità.

4. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo del 26/1/2021 limitatamente alla parte in cui disponeva il sequestro delle somme "di prossima accensione di cui abbia/avrà la disponibilità l'indagato [OSCURATO:PERSONA]".

Motivazione semplificata.

Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il P nte Gi. nn ioll Sere i Paola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/06/1974 avverso l'ordinanza del 19/04/2021 del TRIB. LIBERTA' di TRANI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trani che ha rigettato l'appello, proposto dal ricorrente, avverso il provvedimento con cui il GIP dello stesso Tribunale ha rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo del profitto del reato di truffa aggravata "mediante sequestro della somma di denaro di C 200.000,00 in giacenza sui conti correnti attivi e di prossima accensione di cui abbia/avrà la disponibilità". Al riguardo, deduce la violazione di legge dovuta all'inosservanza e/o all'erronea applicazione dell'art. 31't cod. proc. pen., avendo il giudice del riesame confermato il sequestro di somme di denaro "future" che dovessero affluire sui conti indicati ovvero ancora sui conti di prossima apertura del ricorrente, così sottoponendo a vincolo reale somme rispetto alle quali difettava alcun vincolo di pertinenzialità con il reato per cui si procede [artt. 61 c. 1 n. 7), 11), 640 c. 2 n. 2-bis cod. pen. ovvero in alternativa artt. 61 c. 1 n. 5, 7), 11), 646 cod. pen.], e, dunque, trasformando la misura reale - di tipo diretto - in un sequestro per equivalente, non consentito in relazione alle ipotesi di reato per le quali il decreto di sequestro era stato emesso. 2. Tanto premesso, il ricorso è fondato. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in forma diretta del profitto del reato se, con riguardo alle somme depositate su conti correnti, non richiede, in considerazione della natura del bene, la prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione ed il reato, esige, al contrario, con riguardo alle somme successivamente accreditate o che facciano ingresso nel patrimonio del reo, l'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra res e reato, ossia che vi sia una derivazione diretta ed immediata dell'asserito profitto dalla commissione dell'illecito (si pensi all'erogazione periodica di somme di denaro da parte di enti pubblici o previdenziali in ragione della condotta truffaldina con cui si è asseverata l'esistenza dei requisiti condizionanti l'erogazione del beneficio, ovvero ai proventi occultati al momento del reato e successivamente fatti confluire su un conto corrente, anche di nuova apertura, ovvero ancora ai frutti derivanti dall'impiego delle somme oggetto di truffa e successivamente depositati su un conto corrente, ecc.; in termini per l'affermazione del principio di diritto, vedi Sez. 3, n. 30414 del 17/5/2019, vedi anche Sez. 3, n. 6348 del 2018, dep. 2019, Rv. 274859; S.U. n. 31617 del 2015, Rv. 264437). Pertanto, il sequestro funzionale alla confisca diretta del profitto del reato è legittimo anche sulle somme di corrispondente valore accreditate sugli stessi o altri c/c o depositi in epoca posteriore alla commissione o all'accertamento del reato, purché venga dimostrata la loro derivazione, anche indiretta, dall'illecito. Nel caso di specie, l'aver disposto, in forma diretta, il sequestro di somme "future" in assenza dell'indicazione degli elementi di derivazione dal reato già consumato, trasforma il vincolo reale in un non consentito sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. 3. Va, pertanto, annullato senza rinvio il provvedimento impugnato e, per l'effetto, il decreto di sequestro nella parte in cui dispone la misura reale sui conti di prossima accensione di cui il ricorrente abbia o avrà la disponibilità. 4. La natura non complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro preventivo del 26/1/2021 limitatamente alla parte in cui disponeva il sequestro delle somme "di prossima accensione di cui abbia/avrà la disponibilità l'indagato [OSCURATO:PERSONA]". Motivazione semplificata. Roma, li 13.10.2021 Il Consigliere estensore Il P nte Gi. nn ioll Sere i Paola