CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 18788/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oMarinelli e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 296/2025depositata il 26/03/2025;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA], con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. vigente rationetemporis, aveva convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 13487/2025Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18788/2026Data pubblicazione 09/06/2026per sentir dichiarare il grave inadempimento contrattuale del convenutorispetto agli obblighi assunti nel compromesso del 12.11.2016, lalegittimità del suo recesso e per ottenere la condanna del convenuto allarestituzione del doppio della caparra confirmatoria, pari a euro 32.000,00,oltre al pagamento delle spese di mediazione.[OSCURATO:PERSONA], il giudizio veniva convertito in ordinario edefinito con sentenza che accoglieva la domanda, accertando la legittimitàdel recesso dell’attore e condannando il convenuto a pagare il doppio dellacaparra, con interessi e rifusione delle spese di lite.Proposto appello da parte di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello diBrescia con la sentenza indicata in epigrafe lo ha rigettato, condannandol’appellante alla rifusione delle spese del grado.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi, dichiarando (nella prima e nella penultima pagina del ricorso) chela sentenza impugnata era stata notificata via pec in data 7.4.2025 e nonproducendo la relata di notificazione.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], sostenendo lainammissibilità dei motivi di ricorso e, in ogni caso, la relativainfondatezza.In data 27.10.2025, il consigliere delegato ha depositato proposta didefinizione accelerata del ricorso ex art. 380-bis c.p.c. nel senso delladichiarazione di improcedibilità, con il seguente contenuto: “verificato, invia preliminare, che non risulta depositata, entro il termine di cui all’art.369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata,sicché il ricorso appare improcedibile ai sensi dell’art. 369, secondocomma, n. 2, c.p.c. (Cass. S.U. n. 21349/2022; Cass. n. 3466/2020;Cass. n. 19695/2019; Cass. n. 1295/2018), posto che, a fronte dellapubblicazione della pronuncia il 26 marzo 2025, il ricorso di legittimità èstato notificato a mezzo PEC il 6 giugno 2025, ossia oltre il termine breveNumero registro generale 13487/2025Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18788/2026Data pubblicazione 09/06/2026di 60 giorni dal deposito (Cass. n. 15832/2021; Cass. n. 11386/2019;Cass. n. 17066/2013)”.Il ricorrente ha depositato tempestiva richiesta di decisione delricorso e in prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memorie illustrative.All’esito della camera di consiglio del 5.6.2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente si dà atto che la partecipazione - qualecomponente del Collegio che definisce il giudizio - del consigliere delegatoproponente ex art. 380-bis c.p.c. non rileva quale ragione diincompatibilità, ai sensi dell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 c.p.c., inforza dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., 10.4.2024 n. 9611, ai qualiè sufficiente in questa sede rinviare.2. Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso, in applicazionedell’art. 369, comma secondo, n. 2 c.p.c., integralmente confermando laproposta di definizione accelerata, in quanto sulla questione l’indirizzodella Suprema Corte è univoco e consolidato. Si richiamano, per tutte etra le più recenti, in aggiunta ai precedenti già citati nella proposta, Cass.Sez. 1 27-8-2025 n. 23982, Cass. Sez. 2 8-11-2024 n. 28781, Cass. Sez.3 29-10- 2024 n. 27883, Cass. Sez. 1 22-10-2024 n. 27313, Cass. Sez. 316-9-2024 n. 24724, Cass. Sez. 1 15-7-2024 n. 19475, Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014.Secondo i principi enunciati anche dalle Sezioni Unite - Cass., Sez.Un., 6-7-2022 n. 21349 e Cass., Sez. Un., 2-5-2017 n. 10648 - ladichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, attesta un “fatto processuale” -l’avvenuta notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il terminebreve di impugnazione, in quanto manifestazione dell’autoresponsabilitàdella parte, la quale si impegna a subire le conseguenze di quantoNumero registro generale 13487/2025Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18788/2026Data pubblicazione 09/06/2026dichiarato, facendo sorgere in capo alla stessa l’onere di depositare, neltermine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita dellarelata di notifica (ovvero delle copie dei messaggi di spedizione e diricezione, in caso di notificazione a mezzo pec); ciò, senza che siapossibile sanare la relativa omissione mediante la successiva (e ormaitardiva) produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c. e con esclusione delladichiarazione d’improcedibilità soltanto quando l’impugnazione siaproposta nel termine breve decorrente dalla data di pubblicazione dellasentenza, o la relata di notifica della sentenza sia comunque etempestivamente nella disponibilità del giudice, perché prodotta dallacontroparte o altrimenti presente in atti.Nella fattispecie il ricorrente, pur avendo dichiarato in ricorso che lasentenza impugnata, pubblicata il 26.3.2025, gli è stata notificata in data7.4.2025, si è limitato a depositarne, nel termine previsto dall’art. 369c.p.c., la copia autentica con attestazione di conformità, ma non anche larelazione di notificazione; la copia notificata della sentenza non si rinvieneneppure tra le produzioni del controricorrente e, come già evidenziatonella proposta di definizione accelerata, la notificazione del ricorso non èstata nemmeno effettuata entro il termine breve di sessanta giorni,decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato, in quanto lasentenza impugnata è stata depositata il 26.3.2025 e il ricorso è statonotificato solo il 6.6.2025.Si dà atto che non rileva la produzione della relata di notificaunitamente alla memoria illustrativa in quanto, come già esposto,l’improcedibilità non può essere sanata con la produzione tardiva (Cass.Sez. 1 22-1-2026 n. 1389, Cass. Sez. 1 29-8-2025 n. 24199). Infine,diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella memoriaillustrativa, il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d’ufficio,non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da partedel controricorrente; ciò perché l’improcedibilità trova la sua ragione nelNumero registro generale 13487/2025Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18788/2026Data pubblicazione 09/06/2026presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo cheostacola la sequenza di avvio del giudizio di legittimità (Cass. Sez. 2 20-6-2024 n. 17014, Cass. Sez. L 12-2-2020 n. 3466).3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Inoltre, poiché il ricorso è deciso in conformità alla propostaformulata ex art. 380-bis c.p.c. devono essere applicati, come previsto dalcomma terzo dello stesso art. 380-bis c.p.c., il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento a favore del controricorrente di somma equitativamentedeterminata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento diulteriore somma a favore della cassa delle ammende. Come evidenziatoda Cass., Sez. Un., 27-9-2023 n. 27433 e Cass., Sez. Un., 13-10-2023 n.28540, l’art. 380-bis co.3 c.p.c., richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96 co. 3 e 4 c.p.c., codifica, attraversouna valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abusodel processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente chetrovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso;condanna il ricorrente alla rifusione a favore del controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi edeuro 4.500,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborsoforfettario delle spese, iva e cpa ex lege; condanna altresì il ricorrente exart. 96 co. 3 e 4 cod. proc. civ. al pagamento di euro 3.000,00 a favoreNumero registro generale 13487/2025Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18788/2026Data pubblicazione 09/06/2026del controricorrente e di euro 2.000,00 a favore della cassa delleammende.Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 ipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso ai sensi del co.1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 05.06.2026.La PresidenteLinalisa Cavallino