CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2025
Cassazione n. 29461/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.r.g.4663/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E C ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , rappresentati e difesi dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardian. 2559/2021 , depositata il 06/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazioneavverso la sentenza dellaCTR della Lombardia n. 2559/2021 , che ha accolto un appello dell’Agenzia delle entrate. L’ufficio aveva notificato degli avvisi di accertamento alla società collettiva e ai due soci, determinando un maggior reddito d’impresa da imputare ai soci ai sensi dell’art. 5 t.u.i.r. nella misura del 50%, con riprese anche ai fini IVA e IRAP. A seguito del parziale annullamento degli avvisi da parte del giudice di primo grado, il processo era proseguito in grado di appello con specifico riferimento al rilievo n. 5 sulle spese di facchinaggio; 2. con memoria ex art 380 - bis .1 c.p.c. , depositata il 10/10/2025 , partericorrente ha comunicato di aver presentato in data 28/6/2023 domanda di adesione alla definizione agevolata dei «carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022», ai sensi dell’art. 1, commi 231 –252, della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione quater),dopo che l’Agenzia delle entrate aveva disposto l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti “… in forza anche della sentenza di secondo grado impugnata nel presente giudizio”. La domanda è stata accolta in data 23/7/2023, con piano di pagamento rateizzato in 18 rate, l’ultima delle quali con scadenza il 30/11/2027. 3. Il difensore ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ha chiesto l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197 del 2022 o, in subordine, il rinvio a nuovo ruolo a data successiva al pagamento dell’ultima rata. Considerato che: 1. per l’ art. 12 - bis d.l. n. 84 del 2025 , convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2025: “Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3- bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”; 2. la documentazione depositata con la memoria illustrativa e l’atto di rinuncia al ricorsoattengono unicamente alla posizione della società e non anche dei soci e che, peraltro, dalla stessa documentazione non si evince il collegamento tra la cartella oggetto di definizione e l’avviso di accertamento impugnato, onde appare opportuno rinviare a nuovo ruolo al fine che la parte fornisca gli opportuni chiarimenti. P.Q.M rinvia a nuovo ruolo per