Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022

Cassazione n. 47352/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] SALERNOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due sentenze del Tribunale di Locri, rispettivamente il 30/4/2018, irrevocabile il 23/6/2019, e il 6/7/2021, irrevocabile il 23/7/2021; in entrambe il Giudice aveva ordinato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, con prescrizione di cura.

La prima condanna riconosceva l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e, quindi, condannava l'imputato alla reclusione, disponendo, altresì, la misura di sicurezza; la pena detentiva era stata scontata a partire dal 22/7/2020 'presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data della scarcerazione per espiazione di pena e trasferimento alla REMS di [OSCURATO:PERSONA]Epiro (CS).

Prima della scarcerazione, con ricorso in data 29 - 31/7/2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Salerno, ai sensi dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che il condannato era sottoposto a misura di sicurezza in esecuzione presso la già menzionata REMS e ritenuto che doveva essere attivato il procedimento di unificazione delle misure ai sensi dell'art. 209 cod. pen. da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza.

2. Con ordinanza del 6/5/2022, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza solleva conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, alla data della richiesta del Pubblico Ministero (29/7/2021), Lombardo era detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, essendo stato trasferito alla REMS di Cosenza solo il 23/9/2021, per di più in forza dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza disposta nell'ambito di un terzo procedimento.

Secondo il Magistrato rimettente, pertanto, la competenza a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero è del Magistrato di Salerno, in forza dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, alla data della richiesta, il condannato era detenuto nella locale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Deve dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno.

Come correttamente rilevato dal Magistrato rimettente, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza appartiene al magistrato che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta - in questo caso della richiesta del Pubblico Ministero di accertamento della pericolosità sociale del condannato.

Pertanto, è irrilevante la circostanza che, alla data della decisione, il condannato fosse stato trasferito in una REMS rientrante nella giurisdizione di altro magistrato di sorveglianza, atteso che tale trasferimento non incide sulla competenza territoriale determinata al momento della richiesta.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] SALERNOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di COSENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la competenza dell'Ufficio di Sorveglianza di Salerno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono state emesse due sentenze del Tribunale di Locri, rispettivamente il 30/4/2018, irrevocabile il 23/6/2019, e il 6/7/2021, irrevocabile il 23/7/2021; in entrambe il Giudice aveva ordinato la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, con prescrizione di cura. La prima condanna riconosceva l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. e, quindi, condannava l'imputato alla reclusione, disponendo, altresì, la misura di sicurezza; la pena detentiva era stata scontata a partire dal 22/7/2020 'presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], data della scarcerazione per espiazione di pena e trasferimento alla REMS di [OSCURATO:PERSONA]Epiro (CS). Prima della scarcerazione, con ricorso in data 29 - 31/7/2021, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di Salerno, ai sensi dell'art. 679, comma 1, cod. proc. pen., l'accertamento della pericolosità sociale del condannato. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Magistrato di Sorveglianza, rilevato che il condannato era sottoposto a misura di sicurezza in esecuzione presso la già menzionata REMS e ritenuto che doveva essere attivato il procedimento di unificazione delle misure ai sensi dell'art. 209 cod. pen. da parte del magistrato di sorveglianza territorialmente competente, disponeva la trasmissione degli atti al Magistrato di Sorveglianza di Cosenza. 2. Con ordinanza del 6/5/2022, il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza solleva conflitto negativo di competenza. [OSCURATO:PERSONA] rileva che, alla data della richiesta del Pubblico Ministero (29/7/2021), Lombardo era detenuto presso la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, essendo stato trasferito alla REMS di Cosenza solo il 23/9/2021, per di più in forza dell'applicazione provvisoria di misura di sicurezza disposta nell'ambito di un terzo procedimento. Secondo il Magistrato rimettente, pertanto, la competenza a provvedere sulla richiesta del Pubblico Ministero è del Magistrato di Salerno, in forza dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., atteso che, alla data della richiesta, il condannato era detenuto nella locale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Deve dichiararsi la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno. Come correttamente rilevato dal Magistrato rimettente, ai sensi dell'art. 677, comma 1, cod. proc. pen., la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza appartiene al magistrato che ha giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta - in questo caso della richiesta del Pubblico Ministero di accertamento della pericolosità sociale del condannato. Pertanto, è irrilevante la circostanza che, alla data della decisione, il condannato fosse stato trasferito in una REMS rientrante nella giurisdizione di altro magistrato di sorveglianza, atteso che tale trasferimento non incide sulla competenza territoriale determinata al momento della richiesta. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Salerno cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 47352/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris