CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28164/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza Corte di appello di Lecce che ha confermato la decisione di primo grado con cui l'imputato era stato condannato per il delitto di furto in abitazione; rilevato che, con il primo motivo, il ricorso invoca la derubricazione del fatto nella ipotesi tentata; ritenuto che esso sia meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (v. pag. 2 della sentenza impugnata), il quale si è pienamente conformato agli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01), rilevando che, nel caso di specie, non si poteva affermare che vi fosse stato un monitoraggio dell'azione furtiva, ad opera della persona offesa, tale da escludere la consumazione del reato; rilevato che, con il secondo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto; ritenuto che esso sia manifestamente infondato, avendo il Giudice di appello ritenuto, nel caso di specie, di escludere la particolare tenuità dell'offesa in ragione della abitualità della condotta e dovendo ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen. (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); rilevato che, con il terzo motivo, il ricorso contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; ritenuto che esso sia manifestamente infondato in presenza di una motivazione congrua, esente da evidenti profilo di illogicità (si veda, al riguardo, la pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o, comunque, superati da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M