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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34734/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.

Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile la quale si riporta alla memoria, alle conclusioni scritte unitamente alla nota spese già depositate in cancelleria.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti che nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati per il reato di cui agli artt.110, 479 in relazione all'art.476 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

Ai ricorrenti è contestato di avere falsamente dichiarato nelle rispettive qualità di Sindaco e di Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Castellamonte (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), attraverso la redazione e sottoscrizione della relazione tecnica, del computo metrico estimativo e del verbale di Delibera di [OSCURATO:PERSONA] del n.191 del 28 novembre 2014, che alcune strade principali del Comune avevano necessità di essere riparate con interventi di ripristino, laddove i lavori di riparazione erano già stati eseguiti.

2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso comuni difensori di fiducia, deducendo comuni motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla 7 t ' I inutilizzabilità del verbale di ss.ii.tt . rese da [OSCURATO:PERSONA]. i Lo stesso, citato come testimone all'udienza del 28 febbraio 2018, e avvisato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. in quanto imputato di reato connesso, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

La sentenza di primo grado non operava alcun riferimento alle sommarie informazioni rese in fase di indagine, dichiarazioni che erano invece utilizzate dalla Corte di appello per rispondere ad uno specifico motivo di censura rappresentato dalla assenza della prova decisiva che i lavori fossero stati già effettivamente svolti dalla impresa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato.

Non vi è alcuna prova che i ricorrenti fossero consapevoli dello stato delle strade in relazione alle quali avevano deliberato la esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto in parte generici e in parte manifestamente infondati.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e fornendo una lettura dei fatti in essa descritti diversa e non corrispondente alla realtà.

1.1. La motivazione della sentenza impugnata (p.8) proprio nel punto richiamato dai ricorrenti, nell'effettuare una preliminare disamina delle fonti di prova a fondamento della decisione del giudice di primo grado, ricostruisce il percorso investigativo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare l'attività svolta dal teste di PG che è stato escusso al riguardo.

Tra le varie attività di indagini svolte dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA] vi è stata anche la escussione in sede di ss.ii.tt . di [OSCURATO:PERSONA].

La decisione impugnata si limita a riportare l'attività di indagine svolta in relazione al Savoia, ma la intera motivazione nell'esporre il percorso argomentativo che ha condotto alla conferma della sentenza di primo grado non utilizza le sommarie informazioni testimoniali a fondamento della propria decisione.

Dunque non sussiste una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal momento che le sommarie informazioni testimoniali richiamate nel ricorso (peraltro non allegate allo stesso in violazione del principio di autosufficienza) non risultano mai essere state acquisite al fascicolo, né utilizzate ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato correttamente citato a comparire nel corso del giudizio di primo grado e citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e legittimamente si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza utilizza altre fonti di prova a fondamento della conferma: l'esecuzione dei lavori per asfaltare le strade comunali oggetto di delibera 191 /2014 e della determina 91/2015 risulta pienamente provata dalle dichiarazioni dei cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ; dalle dichiarazioni dell'assessore [OSCURATO:PERSONA] ; dall'esito del sopralluogo del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] il quale, ben prima dell'adozione delle delibere autorizzative, ha dato atto della esecuzione dei lavori di manutenzione delle vie comunali indicate nelle delibere / determine . 2.Inamissibile anche il secondo motivo in quanto manifestamente infondato.

Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato contestato e cioè la consapevolezza in capo ai ricorrenti che i lavori contemplati nella relazione tecnica, nel computo metrico e negli atti di giunta da adottare fossero già stati eseguiti, la sentenza impugnata offre puntuale motivazione e risposta adeguata alle censure già formulate con l'atto di appello (p.15 della sentenza impugnata).

Con riguardo al Maggiotti si osserva che il tecnico nella sua relazione ha attestato la esistenza di fatti e circostanze che non ha provveduto a verificare attraverso dovuti sopralluoghi.

Con riguardo al Mascheroni questi era presente ad una riunione nella quale a fronte della indicazione da parte dell'assessore Bersano circa l'avvenuta esecuzione dei lavori stradali da deliberare, lo stesso Mascheroni e il coimputato (non ricorrente)[OSCURATO:PERSONA] responsabile - quest'ultimo -dell'Area tecnica del Comune, le avevano risposto che il computo metrico sarebbe giunto di lì a poco e che "non era il caso di alzare un polverone tutte le volte per queste cose; che in Giunta bisognava essere tutti d'accordo, che bisognava votare sempre a favore di qualsiasi procedimento e di non dare problemi".

La circostanza richiamata e provata è un evidente indice rivelatore inequivoco della consapevolezza della condotta criminosa.

Le motivazioni della sentenza, peraltro, sono pienamente aderenti al principio fissato da questa Corte in relazione all'elemento soggettivo nel reato di falso ideologico e in base al quale "Ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto". (Sez.5, n.12547 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (2019) Rv276505).

La sentenza richiamata specifica altresì che se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero - dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa - tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138).

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile che si liquidano come da parte dispositiva.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. Udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la costituita parte civile la quale si riporta alla memoria, alle conclusioni scritte unitamente alla nota spese già depositate in cancelleria. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale del codifensore avv. [OSCURATO:PERSONA], per i ricorrenti che nel riportarsi ai motivi di ricorso, insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata in data 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Ivrea nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che li aveva condannati per il reato di cui agli artt.110, 479 in relazione all'art.476 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi 8 di reclusione ciascuno, oltre statuizioni accessorie e risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile. Ai ricorrenti è contestato di avere falsamente dichiarato nelle rispettive qualità di Sindaco e di Responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Castellamonte (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]), attraverso la redazione e sottoscrizione della relazione tecnica, del computo metrico estimativo e del verbale di Delibera di [OSCURATO:PERSONA] del n.191 del 28 novembre 2014, che alcune strade principali del Comune avevano necessità di essere riparate con interventi di ripristino, laddove i lavori di riparazione erano già stati eseguiti. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso comuni difensori di fiducia, deducendo comuni motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione alla 7 t ' I inutilizzabilità del verbale di ss.ii.tt . rese da [OSCURATO:PERSONA]. i Lo stesso, citato come testimone all'udienza del 28 febbraio 2018, e avvisato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. in quanto imputato di reato connesso, si avvaleva della facoltà di non rispondere. La sentenza di primo grado non operava alcun riferimento alle sommarie informazioni rese in fase di indagine, dichiarazioni che erano invece utilizzate dalla Corte di appello per rispondere ad uno specifico motivo di censura rappresentato dalla assenza della prova decisiva che i lavori fossero stati già effettivamente svolti dalla impresa di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato. Non vi è alcuna prova che i ricorrenti fossero consapevoli dello stato delle strade in relazione alle quali avevano deliberato la esecuzione dei lavori. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili in quanto in parte generici e in parte manifestamente infondati.1.11 primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e fornendo una lettura dei fatti in essa descritti diversa e non corrispondente alla realtà. 1.1. La motivazione della sentenza impugnata (p.8) proprio nel punto richiamato dai ricorrenti, nell'effettuare una preliminare disamina delle fonti di prova a fondamento della decisione del giudice di primo grado, ricostruisce il percorso investigativo operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare l'attività svolta dal teste di PG che è stato escusso al riguardo. Tra le varie attività di indagini svolte dal luogotenente [OSCURATO:PERSONA] vi è stata anche la escussione in sede di ss.ii.tt . di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata si limita a riportare l'attività di indagine svolta in relazione al Savoia, ma la intera motivazione nell'esporre il percorso argomentativo che ha condotto alla conferma della sentenza di primo grado non utilizza le sommarie informazioni testimoniali a fondamento della propria decisione. Dunque non sussiste una questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal momento che le sommarie informazioni testimoniali richiamate nel ricorso (peraltro non allegate allo stesso in violazione del principio di autosufficienza) non risultano mai essere state acquisite al fascicolo, né utilizzate ai fini della decisione. [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato correttamente citato a comparire nel corso del giudizio di primo grado e citato ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e legittimamente si è avvalso della facoltà di non rispondere. Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, la sentenza utilizza altre fonti di prova a fondamento della conferma: l'esecuzione dei lavori per asfaltare le strade comunali oggetto di delibera 191 /2014 e della determina 91/2015 risulta pienamente provata dalle dichiarazioni dei cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori ( [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ; dalle dichiarazioni dell'assessore [OSCURATO:PERSONA] ; dall'esito del sopralluogo del luogotenente [OSCURATO:PERSONA] il quale, ben prima dell'adozione delle delibere autorizzative, ha dato atto della esecuzione dei lavori di manutenzione delle vie comunali indicate nelle delibere / determine . 2.Inamissibile anche il secondo motivo in quanto manifestamente infondato. Con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurazione del reato contestato e cioè la consapevolezza in capo ai ricorrenti che i lavori contemplati nella relazione tecnica, nel computo metrico e negli atti di giunta da adottare fossero già stati eseguiti, la sentenza impugnata offre puntuale motivazione e risposta adeguata alle censure già formulate con l'atto di appello (p.15 della sentenza impugnata). Con riguardo al Maggiotti si osserva che il tecnico nella sua relazione ha attestato la esistenza di fatti e circostanze che non ha provveduto a verificare attraverso dovuti sopralluoghi. Con riguardo al Mascheroni questi era presente ad una riunione nella quale a fronte della indicazione da parte dell'assessore Bersano circa l'avvenuta esecuzione dei lavori stradali da deliberare, lo stesso Mascheroni e il coimputato (non ricorrente)[OSCURATO:PERSONA] responsabile - quest'ultimo -dell'Area tecnica del Comune, le avevano risposto che il computo metrico sarebbe giunto di lì a poco e che "non era il caso di alzare un polverone tutte le volte per queste cose; che in Giunta bisognava essere tutti d'accordo, che bisognava votare sempre a favore di qualsiasi procedimento e di non dare problemi". La circostanza richiamata e provata è un evidente indice rivelatore inequivoco della consapevolezza della condotta criminosa. Le motivazioni della sentenza, peraltro, sono pienamente aderenti al principio fissato da questa Corte in relazione all'elemento soggettivo nel reato di falso ideologico e in base al quale "Ai fini della configurabilità del reato di falsità ideologica in atto pubblico è sufficiente il dolo generico, da ritenersi sussistente in presenza della falsa attestazione, contenuta nell'atto, di un accertamento in realtà mai compiuto". (Sez.5, n.12547 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (2019) Rv276505). La sentenza richiamata specifica altresì che se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il solo fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero - dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi amministrativa - tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia ed altro, Rv. 232138). Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile che si liquidano come da parte dispositiva. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 1500
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