CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 43953/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], e in qualia' di sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e sostituto ancora dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NOLA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] chiede la declaratoria di inammissibilita' del ricorso del P.M.. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle note difensive depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle note difensive depositate chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] e sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle note difensive depositate chiedendone l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 gennaio 2021 La Corte di Cassazione, sezione sesta penale, annullava con rinvio, accogliendo il ricorso del pubblico ministero, l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 3 giugno 2020, emessa nel procedimento carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], indagati per una serie di fatti corruttivi commessi in occasione delle operazioni di riconversione del complesso produttivo dismesso degli impianti industriali chiamati ex Cirio di Castellammare di Stabia. 2. L'annullamento dei titoli cautelari era stato disposto dal Tribunale del Riesame nel provvedimento poi annullato da questa Corte per l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza derivante dalla ritenuta inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche ed ambientali, intercettate nell'ambito del procedimento numero 1819/13GPM Napoli -che si assume avessero ad oggetto il reato di cui all'articolo 416 bis codice penale -, poi confluite nel presente procedimento, a seguito di un provvedimento di separazione relativo al reato di corruzione, con conseguente trasmissione degli atti per competenza alla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il tribunale del riesame in sede di rinvio considerava assorbente su ogni altra valutazione l'insussistenza del profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, tenuto conto del tempo trascorso dai fatti e della carenza di elementi attualizzanti la pericolosità degli indagati. Riteneva pertanto che il procedimento di accertamento dei fatti corruttivi evidenziati dalle captazioni realizzate il 3 settembre 2013 e i primi mesi del 2015 non poteva che essere celebrato a piede libero in carenza di concrete attuali esigenze cautelari. Veniva, altresì, evidenziato che il pubblico ministero, nella memoria depositati in udienza, aveva affrontato il tema ancorando il giudizio di permanenza delle esigenze cautelare non tanto alle specifiche vicende in contestazioni, prive di sviluppi attuali a distanza di più di 7 anni, ma alla valutazione della pericolosità di ciascun indagato che il tribunale riteneva non convincente non presentando gli imputati profili personali di particolare allarme sociale. 4. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero deducendo violazione dell'articolo 627 codice procedura penale per avere l'ordinanza impugnata eluso il dictum della sentenza di annullamento con rinvio avendo omesso di procedere alle verifiche disposte dalla Corte di Cassazione con riguardo alla utilizzabilità delle intercettazioni e quindi in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza essendosi limitato ad esaminare il profilo delle esigenze cautelari. Lamenta anche che il tribunale non ha valutato ai fini della sussistenza dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari le modalità realizzative della condotta. 5.Gli indagati presentavano memoria con la quale contestavano gli assunti del ricorrente sostenendo anche la carenza di interesse dello stesso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La sentenza di annullamento, pronunciata da questa Corte il 19 gennaio 2021, ha ritenuto che, poiché i decreti, di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni, erano comprensibili solo esaminandoli in connessione con le richieste del Pubblico Ministero, con i decreti di urgenza disposti da questi, con gli atti di polizia giudiziaria allegati e giustificativi delle iniziative investigative, non era chiaro il motivo per cui, secondo il Tribunale, non aveva rilievo il decreto di urgenza del Pubblico Ministero del 25.10.2014 in cui si faceva riferimento - oggettivo e soggettivo - ad un fatto corruttivo specifico, tenuto conto che quel decreto fu convalidato dal Giudice per le indagini preliminari con un provvedimento in cui, in una prospettiva, certo, di non elevata precisione, si era fatto, a sua volta, riferimento sì all'art. 416 bis cod. pen., ma anche ad " altro" e si era rinviato al decreto di urgenza ed agli atti a quest'ultimo sottostanti, cioè agli atti in cui era descritto il fatto corruttivo. A non diverse conclusioni è pervenuta, a titolo esemplificativo, anche in relazione al decreto del Pubblico Ministero del 6.3.2015, in cui si era ricostruito analiticamente l'oggetto del procedimento penale, spiegando la prospettiva investigativa, il senso e la portata dei fatti corruttivi, l'ipotizzato rapporto tra detti fatti e l'interesse del clan camorristico D'Alessandro alla riconversione dell'area ex Cirio, al ruolo di "cerniera" di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il giudice rescindente il tribunale avrebbe dovuto verificare in relazione ai singoli fatti ed ai singoli provvedimenti autorizzativi se i fatti corruttivi fossero stati, in tutto o in parte, oggetto dei provvedimenti autorizzatori. Ciò che doveva essere verificato è se il Giudice per le indagini preliminari avesse correttamente accertato la consistenza della ipotesi accusatoria, della qualificazione del fatto ipotizzato, della struttura della base indiziaria, della conformità della prospettazione accusatoria con le risultanze di indagine, pur prescindendo dal "quantum" di colpevolezza. E' stato sottolineato inoltre che si trattava di una verifica che doveva essere compiuta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riferimento alla responsabilità di ciascun indagato (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270565; Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Rv. 265127). E' stato inoltre evidenziato che, ai fini di una corretta motivazione del provvedimento autorizzativo dovevano essere indicate le "ragioni" sulla cui base il giudice riteneva di dover autorizzare le intercettazioni richieste dal pubblico ministero, in quanto proprio quelle intercettazioni, relative a quella particolare utenza, risultavano "indispensabili" per il completo accertamento del fatto specifico cui si riferiscono le indagini, nonché per la individuazione dei responsabili. E' stato sottolineato come il tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi in questione essendosi limitato ad affermare, in modo assertivo e totalizzante, che i reati per cui si procede non fossero mai stati oggetto di autorizzazione, senza spiegare, così come invece aveva fatto il Giudice per le indagini preliminari, perché, in relazione ai singoli decreti (in particolare, a quelli che fanno riferimento anche ad "altri" reati oltre a quello di criminalità organizzata), alle singole richieste ed agli atti posti a fondamento delle stesse, non vi fosse stato un corretto scrutinio da parte del Giudice. E' stato altresì evidenziato che non assumeva valenza decisiva la circostanza che i fatti corruttivi in questione fossero stati iscritti nel registro delle notizie di reato in un momento successivo ai provvedimenti autorizzativi le captazioni. Il tema infatti attiene non alla legittimità dei provvedimenti autorizzativi, quanto, piuttosto, alla loro utilizzabilità in relazione all'eventuale decorso del termine di durata delle indagini preliminari e, dunque, ad un profilo diverso non dedotto. 3. Nel caso in esame la Corte di cassazione ha annullato, per vizio motivazionale, affinchè il tribunale, applicando i principi indicati, verificasse se ed in che termini, in relazione ai singoli fatti corruttivi ed ai singoli decreti, le captazioni fossero state autorizzate, rinviando allo stesso giudice per un nuovo scrutinio dei profili inerenti al presupposto cautelare dei gravi indizi di colpevolezza che, secondo l'ipotesi accusatoria, giustificavano l'ordinanza coercitiva. Nel caso di specie il vincolo del giudice di rinvio nel giudizio de libertate s'incentrava sull'adempimento del dovere di puntuale verifica e motivazione in ordine al presupposto della gravità indiziaria, eliminando le contraddizioni e sopperendo ai difetti della prima decisione del riesame, in modo da giustificare il proprio convincimento secondo lo schema delibativo enunciato nella sentenza di annullamento. 4. Il giudice di rinvio ha ritenuto, invece, di sottrarsi al vincolo derivante dalla sentenza di annullamento attraverso l'esame di elementi diversi incidenti, non sulla sussistenza della gravità indiziaria, ma sulla attualità delle esigenze cautelari, valutazione che non può che essere conseguenziale all'accertamento del primo presupposto. Il tribunale del riesame ha ritenuto come condizione preclusiva all'accoglimento del principio di diritto fissato con la sentenza di annullamento la ritenuta insussistenza dalle esigenze cautelari, attribuendo a questo dato l'efficacia di una valutazione qualitativa dei gravi indizi di colpevolezza assimilabile e sovrapponibile a quella propria dei provvedimento applicativo della misura coercitiva censurato in sede di riesame. 5. Tale soluzione ha di fatto aggirato il momento di controllo della gravità indiziaria ritenuto íneludíbíle dalla pronuncia della Corte di cassazione. 6.L'ordinanza in esame deve pertanto essere annullata con rinvio al tribunale di Napoli sezione per il riesame delle misure cautelari personali per un nuovo giudizio P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvi