CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roAgenzia Delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1877/2022 depositata il 26/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio, non partecipata, del14/04/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1.La presente controversia trae origine dall’impugnazione dell’avviso diliquidazione con cui l’Ufficio applicava l’imposta di registro con aliquota del9%, ai sensi dell’art. 1 della [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.P.R.n.131/86, pari ad € 116.270,00, sulla base imponibile costituita dalNumero registro generale 28621/2022Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 15166/2026Data pubblicazione 20/05/2026corrispettivo pattuito pari ad € 1.300.000,00, non ritenendo applicabilel’imposta di registro in misura fissa, prevista per i soli atti propri deiG.E.I.E., ai sensi dell’art. 4, lett. g) della tariffa parte prima allegata alT.U.R., intendendosi come tali, gli atti che possono essere compiutiunicamente da tali soggetti ed attinenti alla realtà associativa, tipicamenteindividuati nelle lettere da “a” ad “e” del citato articolo 4, con esclusionedelle altre ipotesi.[OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso.Sull’appello del notaio Laurora, con sentenza n. 1877/9/22 depositata il26.04.2022, la Commissione regionale respingeva l’impugnazione.Il notaio propone ricorso per la cassazione della summenzionata sentenzasvolgendo due motivi.Replica con controricorso l’amministrazione finanziaria.In data 8 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato istanza dicessazione della materia del contendere.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Il professionista, in data il 12.4.2023, relativamente all’avviso diliquidazione dell’imposta n. 17/1T/039703/000/P002, ha rappresentatoche il [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 1, comma186 e ss. della legge n. 197/2022, ha trasmesso telematicamente l’istanzadi definizione agevolata n. 2304120823472811, provvedendo alpagamento della prima rata, sulle tre previste, di euro 6.463,00,chiedendo l’estinzione del giudizio di cassazione.1.1.La definizione agevolata della lite ha comportato l’estinzione delpresente giudizio in virtù del disposto dell’art 1, comma 202, della l.197/2022 a norma del quale La definizione perfezionata dal coobbligatogiova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia nonsia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo delcomma 196 (concernenti lo scomputo dagli importi dovuti per ladefinizione agevolata della lite di quelli già versati a qualsiasi titolo inNumero registro generale 28621/2022Numero sezionale 3094/2026Numero di raccolta generale 15166/2026Data pubblicazione 20/05/2026pendenza di giudizio e la non debenza da parte dell’Agenzia di quantoversato in eccedenza dal contribuente rispetto al dovuto per la definizioneagevolata della lite).1.2.In tema di definizione agevolata ex art. 1, comma 202, legge n.197/2022, il pagamento da parte del coobbligato solidale, incidendo sullaprestazione d'imposta, libera anche gli altri condebitori, inclusi quelli per iquali la lite non sia più pendente (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27020 del18/10/2024).1.3. In proposito, la Corte ha rimarcato che la solidarietà dell'obbligazionecomporta, per il disposto dell'art. 1292 c.c., che l'adempimento da parte diuno dei condebitori libera anche gli altri giacché una sola è l'eadem resdebita, cioè la prestazione per cui tutti sono solidalmente obbligati; ladefinizione agevolata, pertanto, comporta l'effetto liberatorio conseguenteal pagamento della prestazione, cancellando il debito nei confronti di tutti icondebitori che vengono a beneficiarne indifferenziatamente (v. Cass., 15giugno 1995, n. 6740 cui adde, Cass., 8 agosto 2022, n. 24455; Cass., 30novembre 2021, n. 37393; Cass., 10 settembre 2014, n. 19034, inmotivazione; Cass., 9 agosto 2006, n. 18008; Cass., 24 giugno 2003, n.10031; v, altresì, Cass. Sez. U., 15 marzo 2026, n. 5889).1.4. Nulla va statuito in merito alle spese avendo la controversia trovatola sua soluzione nella disciplina della definizione agevolata. P.Q.MLa Corte, dichiara l’estinzione del giudizio; compensa, tra le parti, le speseprocessuali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto