CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 1995
Cassazione n. 15960/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/12/1995 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1998 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGLO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] li ha condannati in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti deducono con unico motivo, vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. e in ordine al trattamento sanzionatorio. I motivi di ricorso non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili inerenti al trattamento sanzionatorio, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha affermato la congruità della pena determinata dal primo giudice, peraltro, individuata in misura prossima al minimo edittale. In ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, si precisa che il diniego può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n, 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ravvisato l'assenza di elementi positivi e favorevoli, evidenziando, al contrario l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, la rilevante percentuale di principio attivo e le modalità dell'azione, consistite nell'occultamento dello stupefacente del tipo cocaina del 131/peso di quasi 1 kg, in un'auto a noleggio, nel vano esistente tra la lamiera e il pannello di rivestimento in plastica al di sotto del finestrino posteriore sinistro, nonché la comprovata prassi di noleggiare autovetture al fine di effettuare piccoli viaggi, con invio contes ale, tramite chat, dell'esatta geolocalizzazione, elementi che attestano il non occasionale coinvolgimento degli imputati nell'attività di trasporto di sostanza stupefacente mediante le suddette modalità. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il