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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 18533/2026

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D'APPELLO DI MESSINAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria di replica inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contodell’imputato, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha dichiaratoinammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revocadella cauzione disposta con decreto del Tribunale.2.

Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta,con unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 606, lett. c, cod.proc. pen., in relazione all’art. 568 del codice di rito e 10 d. lgs. 159/2011.La conclusione alla quale è arrivata la Corte d'appello, nel senso che ilprovvedimento impositivo della cauzione di prevenzione non sia impugnabile, èsmentita da una delle pronunce citate nella stessa motivazione del decretopronunciato dalla Corte d'appello che, facendo riferimento alla pronuncia a SezioniUnite 46898 del 26 settembre 2019, ribadisce il principio contrario.La sentenza ora citata, infatti, risolvendo il contrasto tra due orientamenticontrapposti, ha statuito che l'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 è concepito come “normagenerale di impugnazione anche per il merito delle misure di prevenzionepersonale ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misura di prevenzionepatrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente,analoghe ad altre presidiate dal mezzo d'impugnazione” e che “è da escludere chel'art 27 d. lgs. 159/2011 contenente un elenco di provvedimenti impugnabili conl'appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va rigettato, adducendo un motivo infondato, basato sull’indebitaestensione all’istituto in esame (la cauzione ‘preventiva’) di principi elaborati inconsimili casu, ma non in eadem materia.2.

Occorre riconoscere che sulla questione (appellabilità del provvedimentoimpositivo di cauzione, nell’ambito del procedimento di prevenzione) non vi sia, alivello di legittimità, assoluta omogeneità dei precedenti.

Infatti, all’orientamentoassolutamente dominante, che si può definire tradizionale, e che escludel’impugnazione, in quanto non espressamente prevista dalla legge (tra lenumerosissime, da tutte le sezioni: Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019, Gambina,Rv. 277065 - 01; Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255200) sicontrappone una voce di segno opposto.

Essa si è espressa in una pronuncia dellaSez. 5 (la n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 – 01) ove si è affermatoche il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, deld.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile dinanzi alla corte di appello,essendo privo di tassatività l'elenco dei provvedimenti contenuti nell'art. 27 delmedesimo decreto.

Decidendo in tal senso, la citata sentenza ha fatto riferimentoad uno specifico passaggio di una precedente sentenza delle Sezioni Unite (lasentenza n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) che aveva affermatola appellabilità, anche per ragioni di merito, del provvedimento (in materia dimisure di prevenzione) con cui il tribunale neghi l'applicazione del controllogiudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Nell’affermare tale principio, le Sezioni Unite avevano chiarito che l'art. 10 d.lgs.159/2011 è «concepito come norma generale di impugnazione, anche per ilmerito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche aiprovvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino unvulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dalmezzo di impugnazione» e che «è da escludere che l'art. 27 d.lgs.. 159/2011,contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per ilmerito, tracci un perimetro chiuso» (Sez.

U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto,Rv. 277156).Traendo spunto da tali affermazioni, l’isolata pronuncia sopra richiamata (Sez.5, n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 - 01) ha ritenuto che fosse venutomeno il principale argomento su cui era da sempre basato l’orientamentotradizionale, quello del numerus clausus dell’art. 27 d.lgs.. 159/2011, cioè dellatassatività dei provvedimenti impugnabili ivi previsti.3. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ritiene necessario ribadire le ragioni di dirittoposte a fondamento dell'orientamento consolidato e tradizionale, che non sipongono in contrasto con i principi espressi dalla sentenza Sez.

U, n. 46898 del26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156.La cauzione, infatti, pur prevista dal legislatore dall'art. 31 del d.lgs. n. 159del 2011, nel capo V, dedicato alle «misure di prevenzione patrimoniali diversedalla confisca», è dotata di caratteristiche specifiche, in quanto non ‘vive’ di vitapropria, ma è accessoria ed ancillare ad altre misure di prevenzione personale,essendo diretta ad assicurarne il rispetto.

Sempre soggetta a potenziale revisione,a mezzo del meccanismo di revoca previsto ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 159 del2001, per ragioni personali o familiari, anche di natura prettamente economica, lacauzione ha carattere strumentale e cautelativo, al fine di garantire «l'efficacedeterrenza rispetto alla violazione delle prescrizioni di prevenzione» (Sent. n.218/1998 Corte Cost.).

Non essendo che un ‘riflesso’ di una misura principale,essa sì, pienamente impugnabile, in appello ed in Cassazione, non avrebbe senso,una volta consolidata la misura principale, cui la cauzione accede, deprivare laprima dello strumento destinato ad assicurarne la corretta esecuzione.4.

Per queste ragioni il motivo di ricorso non merita accoglimento.

Tuttavia,la presenza di una ‘voce’ dissonante (peraltro, successivamente superata da Sez.6, n. 25943 del 18/04/2025, Diana, Rv. 288396 – 01) nell’orientamentoassolutamente maggioritario giustifica il rigetto (per infondatezza) piuttosto chel’inammissibilità (che richiederebbe la manifesta infondatezza), senza tuttaviarendere necessario impegnare le Sezioni Unite della Corte, non ravvisandosi unreale contrasto giurisprudenziale.

Al rigetto segue la condanna al pagamento dellespese del processo, ex art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D'APPELLO DI MESSINAUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto l’inammissibilità del ricorso;lette la memoria di replica inviata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per contodell’imputato, con cui si chiede l’accoglimento del ricorso;ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen..[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Messina ha dichiaratoinammissibile l’appello avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di revocadella cauzione disposta con decreto del Tribunale.2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta,con unico motivo, l’inosservanza o erronea applicazione dell’art. 606, lett. c, cod.proc. pen., in relazione all’art. 568 del codice di rito e 10 d. lgs. 159/2011.La conclusione alla quale è arrivata la Corte d'appello, nel senso che ilprovvedimento impositivo della cauzione di prevenzione non sia impugnabile, èsmentita da una delle pronunce citate nella stessa motivazione del decretopronunciato dalla Corte d'appello che, facendo riferimento alla pronuncia a SezioniUnite 46898 del 26 settembre 2019, ribadisce il principio contrario.La sentenza ora citata, infatti, risolvendo il contrasto tra due orientamenticontrapposti, ha statuito che l'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 è concepito come “normagenerale di impugnazione anche per il merito delle misure di prevenzionepersonale ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misura di prevenzionepatrimoniale che rechino un vulnus a posizioni garantite costituzionalmente,analoghe ad altre presidiate dal mezzo d'impugnazione” e che “è da escludere chel'art 27 d. lgs. 159/2011 contenente un elenco di provvedimenti impugnabili conl'appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato, adducendo un motivo infondato, basato sull’indebitaestensione all’istituto in esame (la cauzione ‘preventiva’) di principi elaborati inconsimili casu, ma non in eadem materia.2. Occorre riconoscere che sulla questione (appellabilità del provvedimentoimpositivo di cauzione, nell’ambito del procedimento di prevenzione) non vi sia, alivello di legittimità, assoluta omogeneità dei precedenti. Infatti, all’orientamentoassolutamente dominante, che si può definire tradizionale, e che escludel’impugnazione, in quanto non espressamente prevista dalla legge (tra lenumerosissime, da tutte le sezioni: Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019, Gambina,Rv. 277065 - 01; Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255200) sicontrappone una voce di segno opposto. Essa si è espressa in una pronuncia dellaSez. 5 (la n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 – 01) ove si è affermatoche il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, deld.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile dinanzi alla corte di appello,essendo privo di tassatività l'elenco dei provvedimenti contenuti nell'art. 27 delmedesimo decreto. Decidendo in tal senso, la citata sentenza ha fatto riferimentoad uno specifico passaggio di una precedente sentenza delle Sezioni Unite (lasentenza n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) che aveva affermatola appellabilità, anche per ragioni di merito, del provvedimento (in materia dimisure di prevenzione) con cui il tribunale neghi l'applicazione del controllogiudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.Nell’affermare tale principio, le Sezioni Unite avevano chiarito che l'art. 10 d.lgs.159/2011 è «concepito come norma generale di impugnazione, anche per ilmerito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche aiprovvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino unvulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dalmezzo di impugnazione» e che «è da escludere che l'art. 27 d.lgs.. 159/2011,contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per ilmerito, tracci un perimetro chiuso» (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto,Rv. 277156).Traendo spunto da tali affermazioni, l’isolata pronuncia sopra richiamata (Sez.5, n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 - 01) ha ritenuto che fosse venutomeno il principale argomento su cui era da sempre basato l’orientamentotradizionale, quello del numerus clausus dell’art. 27 d.lgs.. 159/2011, cioè dellatassatività dei provvedimenti impugnabili ivi previsti.3. [OSCURATO:PERSONA], per contro, ritiene necessario ribadire le ragioni di dirittoposte a fondamento dell'orientamento consolidato e tradizionale, che non sipongono in contrasto con i principi espressi dalla sentenza Sez. U, n. 46898 del26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156.La cauzione, infatti, pur prevista dal legislatore dall'art. 31 del d.lgs. n. 159del 2011, nel capo V, dedicato alle «misure di prevenzione patrimoniali diversedalla confisca», è dotata di caratteristiche specifiche, in quanto non ‘vive’ di vitapropria, ma è accessoria ed ancillare ad altre misure di prevenzione personale,essendo diretta ad assicurarne il rispetto. Sempre soggetta a potenziale revisione,a mezzo del meccanismo di revoca previsto ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 159 del2001, per ragioni personali o familiari, anche di natura prettamente economica, lacauzione ha carattere strumentale e cautelativo, al fine di garantire «l'efficacedeterrenza rispetto alla violazione delle prescrizioni di prevenzione» (Sent. n.218/1998 Corte Cost.). Non essendo che un ‘riflesso’ di una misura principale,essa sì, pienamente impugnabile, in appello ed in Cassazione, non avrebbe senso,una volta consolidata la misura principale, cui la cauzione accede, deprivare laprima dello strumento destinato ad assicurarne la corretta esecuzione.4. Per queste ragioni il motivo di ricorso non merita accoglimento. Tuttavia,la presenza di una ‘voce’ dissonante (peraltro, successivamente superata da Sez.6, n. 25943 del 18/04/2025, Diana, Rv. 288396 – 01) nell’orientamentoassolutamente maggioritario giustifica il rigetto (per infondatezza) piuttosto chel’inammissibilità (che richiederebbe la manifesta infondatezza), senza tuttaviarendere necessario impegnare le Sezioni Unite della Corte, non ravvisandosi unreale contrasto giurisprudenziale. Al rigetto segue la condanna al pagamento dellespese del processo, ex art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 19 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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