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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 04764/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 29344/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 2017/1/2022 depositata il 4 maggio 2022.

Visto che con il decreto n. 27297/2025 questa stessa Corte ha dichiarato estinto il giudizio R.G. n. 7987/2019 per definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022; risulta quindi definito, con quella declaratoria, il giudizio "presupposto" della presente controversia, essendo stata ritenuta definita la lite tributaria; considerato che tale decisione si riflette, inevitabilmente, sul presente giudizio che risulta in re ipsaprivo di oggetto e che va, pertanto, dichiarato estinto; considerato, infine, che le spese possono essere compensate.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, 23/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 29344/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 2017/1/2022 depositata il 4 maggio 2022. Visto che con il decreto n. 27297/2025 questa stessa Corte ha dichiarato estinto il giudizio R.G. n. 7987/2019 per definizione della lite pendente ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022; risulta quindi definito, con quella declaratoria, il giudizio "presupposto" della presente controversia, essendo stata ritenuta definita la lite tributaria; considerato che tale decisione si riflette, inevitabilmente, sul presente giudizio che risulta in re ipsaprivo di oggetto e che va, pertanto, dichiarato estinto; considerato, infine, che le spese possono essere compensate. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, 23/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04764/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris