CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2023
Cassazione n. 23185/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14341/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, viale Carso n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA , via dei Portoghesi n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che l a rappresenta e difende ex lege ; -controricorrente- avverso la sentenza d ella [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n.5332/2015, depositata i l 09/12/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva contro l’avviso di accertamento n. T9D032B07310/2011, con il quale l’Amministrazione finanziaria, in relazione all’anno 2006, le aveva contestato un maggior reddito ai fini Ires per effetto dell’indeducibilità di costi per operazioni asseritamente inesistenti; con distinti ricorsi, i soci della [OSCURATO:SOCIETA] si opponevano agli avvisi di accertamento, a loro volta ricevuti per la contestazione di un maggior reddito imponibile non dichiarato, in ragione della presunzione di distribuzione degli utili, correlata alla ristrettezza della base sociale di riferimento; la CTP di Milano rigettò i ricorsi, con decisione successivamente appellata dalla società e dai soci; la CTR della Lombardia, dopo aver riunito i ricorsi, li rigettò, ritenendo, da un lato, che la società non avesse adeguatamente dimostrato l’effettività delle operazioni contestate, e dall’altro che i soci non avessero fornito la prova contraria, volta al superamento della presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta compagine sociale; [OSCURATO:SOCIETA]. (in liquidazione), G.A. Brioschi, C.N. Bassani e F. Biffi hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; ha depositato controricorso l’Agenzia delle Entrate; considerato che: i ricorrenti hanno depositato istanza di estinzione del giudizio, nella quale– premesso che gli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci sono stati annullati in autotutela, mentre la società ha aderito alla definizione agevolata ex d.l. n. 193/2016 - hanno dichiarato di rinunciare gli atti dello stesso ai sensi dell’art. 306 c.p.c. “per cessata materia del contendere”; alla suddetta istanza è allegato un “verbale di contraddittorio” del 21/06/2018, sottoscritto da entrambe le parti, nel quale si dà atto che “le parti [ricorrenti, n.d.r.] per il tramite del difensore si impegnano sin d’ora a rinunciare al giudizio incardinato presso la Suprema Corte RG 014341/2016 con richiesta di compensazione delle spese”; ricorrono, pertanto, i requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese a ca