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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37092/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti addebiti: per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in particolare per aver fatto parte della cosca di 'ndrangheta denominata cosca Bellocco, operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente del gruppo cd. degli scissionisti, ramo della cosca riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1976, di cui era persona di assoluta fiducia e le cui direttive eseguiva puntualmente, fatto accertato in Rosarno e luoghi limitrofi nel settembre 2019 a tutt'oggi (capo 1); per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un violento litigio tra questi e [OSCURATO:PERSONA], fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 7); per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui avevano la disponibilità in occasione del danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 7), reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 8).

2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese - in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri -, e di un rilevante complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali.

Si è accertato che al vertice della cosca Bellocco vi è [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, [OSCURATO:PERSONA], che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca.

All'interno della 'ndrina si era formato un gruppo che cercava di acquisire margini di autonomia decisionale e operativa che, per quanto autonomo, faceva in ogni caso riferimento al gruppo egemone.

Il gruppo dei cd. scissionisti aveva al vertice [OSCURATO:PERSONA] cl. 76 e gli episodi criminosi di cui agli addebiti 7) e 8) hanno costituito, unitamente ad altri, la concretizzazione della contrapposizione.

3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 7).

Il Tribunale non ha dato conto delle ragioni della individuazione del "cugino du bombolo", menzionato nello scambio di sms tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 e [OSCURATO:PERSONA] del 27 Ottobre 2019, nel ricorrente: non si è spiegato per quale ragione "bombolo" sia stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente.

Nella conversazione del pomeriggio del 27 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e Palaia si fece riferimento a Restuccia, non già a [OSCURATO:PERSONA], e in ogni caso gli interlocutori esclusero qualsiasi forma di rilevanza funzionale alla partecipazione di tale Restuccia, su quale non sarebbe gravato alcun obbligo risarcitorio in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Nella conversazione in cui poi si fece in modo esteso il nome di [OSCURATO:PERSONA] non si può dire che i colloquianti si riferivano al danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 8).

Il Tribunale nulla ha dedotto in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente del possesso dell'arma in capo al co-indagato [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante ci cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 7) e 8).

I fatti oggetto di addebito si sono atteggiati come risposta ad una relazione extraconiugale e quindi non a vicende riconducibili alle attività della cosca.

3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il fatto associativo di cui al capo 1).

Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (rectius: Cacciola) ha narrato un episodio risalente ad oltre dieci anni addietro, frutto di un contrasto intercorso con [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto di cui al capo 7), come detto, ha trovato causale in questioni di natura privata; e parimenti di natura privata sono le vicende che sono emerse dalla conversazione del 28 dicembre 2019 presso l'abitazione di Palaia, da cui nulla si è ricavato in ordine alla presunta intraneità proprio perché relativa a vicende private.

4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

2. Il primo motivo è infondato.

Nella conversazione del 27 ottobre 2019 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA] a dire ai conversanti, ossia allo stesso [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alla suocera [OSCURATO:PERSONA], che la sera prima si era incontrato con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano criticato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] preannunciando una vendetta e affermando (proprio il Restuccia) di aver fisicamente aggredito il cugino [OSCURATO:PERSONA] che aveva coadiuvato il sodale. [OSCURATO:PERSONA] poi aggiunse che nella notte si era recato sul luogo dell'incendio e aveva trovato Restuccia, da intendersi evidentemente nel cugino Rocco di cui aveva appena prima detto, che si godeva lo spettacolo del fuoco in compagnia di Gallo.

Ancora. [OSCURATO:PERSONA], nello scambio di sms con [OSCURATO:PERSONA], indicò uno degli autori dell'incendio in il "cugino du bombolo"; l'ordinanza sul punto ha dato per scontato che "bombolo" fosse [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non ha detto per quale ragione questa identificazione debba ritenersi errata.

La critica sul punto è pertanto generica e significativamente contraddetta, nel suo contenuto, da altri dati indiziari che convergono in senso opposto.

Il 28 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] si recò nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e con questi discusse riservatamente.

I contenuti di questo colloquio furono poi riferiti da Palaia ad altri sodali, e insieme affermarono che esecutori del danneggiamento erano stati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto poi che [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 escluse dall'obbligo di risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non è prova della sua estraneità al fatto quanto della sua partecipazione come mero esecutore degli ordini di altri, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Di rilievo fu poi - proprio ai fini dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti autori del danneggiamento seguito da incendio - la discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a proposito del conferimento della dote di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA] e delle riserve espresse da [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] lesse come conseguenza dello scontro tra il genero [OSCURATO:PERSONA] e Stilo, in tal modo dando indiretta ma inequivoca conferma del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel danneggiamento seguito da incendio.

3. Anche il secondo motivo è infondato.

Dall'ordinanza impugnata si trae che l'arma era detenuta dal sodale [OSCURATO:PERSONA], che si trovava nell'autovettura con Restuccia, Gregorio e Gallo.

Il dato è certo perché riferito da Gregorio a Palaia.

Il Tribunale ha logicamente spiegato, con adeguata e compiuta motivazione, che, trattandosi di una spedizione punitiva, il gruppo si era munito di un'arma, e che quindi tutti sapevano della presenza dell'arma, condividendone in tal modo la disponibilità.

4. Il terzo motivo è infondato. il Tribunale ha ben spiegato le ragioni della sussistenza dell'aggravante.

Ha dato conto del fatto che la vicenda, benché sorta per ragioni private, divenne occasione per dimostrare all'interno della cosca la scala gerarchica e gli equilibri che al suo interno dovevano essere rispettati.

Il danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non fu una ritorsione soltanto per motivi personali, ma fu gestito, anche per quel che attiene alle conseguenze, dai vertici della cosca, a dimostrazione che si trattò di un episodio pienamente inserito nelle dinamiche del gruppo, che vedeva una frangia in posizione se non antagonista rispetto ai vertici e alla loro direzione, quanto meno alla ricerca di una certa autonomia operativa.

5. Il quarto motivo è pur esso infondato.

Il Tribunale ha motivato adeguatamente, richiamando le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Cacciola e Pisani e rinvenendo in alcuni episodi criminosi, non soltanto il danneggiamento ai danni di Stilo, utili elementi di riscontro alle accuse di partecipazione alla cosca Bellocco.

Ha così ricordato che nel corso della riunione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2019 i sodali avevano riferito alcuni episodi di cui si era reso responsabile il ricorrente e che dimostravano che non si era attenuto al rispetto di alcune regole proprie dell'associazione, tanto che in più occasioni era stato necessario fare ricorso a suo suocero, [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva il ruolo di vertice del ramo "Testazza" della cosca Bellocco, perché adottasse i dovuti provvedimenti nei confronti del genero.

Ancora, il Tribunale ha fatto opportunamente richiamo ad altro episodio, dovuto ad un contrasto per ragioni debitorie tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], in cui il ricorrente dimostrò, prendendo parte ad un incontro chiarificatore tra i due, di comportarsi da intraneo al sodalizio.6.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempiment

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PALMI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo nell'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari in sede ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per i seguenti addebiti: per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., in particolare per aver fatto parte della cosca di 'ndrangheta denominata cosca Bellocco, operante sul territorio del Comune di Rosarno, e specificamente del gruppo cd. degli scissionisti, ramo della cosca riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1976, di cui era persona di assoluta fiducia e le cui direttive eseguiva puntualmente, fatto accertato in Rosarno e luoghi limitrofi nel settembre 2019 a tutt'oggi (capo 1); per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 76, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di danneggiamento seguito da incendio dell'autovettura del sodale [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un violento litigio tra questi e [OSCURATO:PERSONA], fatto aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 7); per il delitto, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (deceduto), di illegale detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma comune da sparo di cui avevano la disponibilità in occasione del danneggiamento seguito da incendio di cui al capo 7), reati aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in Rosarno il 26 ottobre 2019 (capo 8). 2. Il materiale indiziario si compone delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tutti a vario titolo già esponenti delle famiglie mafiose del territorio calabrese - in particolare, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altri -, e di un rilevante complesso di risultati di operazioni di intercettazione, sia telefoniche che ambientali. Si è accertato che al vertice della cosca Bellocco vi è [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983: questi, seppure detenuto in regime di massima sicurezza presso l'Istituto di Lanciano, gestiva e guidava l'organizzazione tramite il determinante apporto del cognato, [OSCURATO:PERSONA], che era definito dagli associati come il responsabile per l'attuazione del programma criminale della cosca. All'interno della 'ndrina si era formato un gruppo che cercava di acquisire margini di autonomia decisionale e operativa che, per quanto autonomo, faceva in ogni caso riferimento al gruppo egemone. Il gruppo dei cd. scissionisti aveva al vertice [OSCURATO:PERSONA] cl. 76 e gli episodi criminosi di cui agli addebiti 7) e 8) hanno costituito, unitamente ad altri, la concretizzazione della contrapposizione. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 7). Il Tribunale non ha dato conto delle ragioni della individuazione del "cugino du bombolo", menzionato nello scambio di sms tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 e [OSCURATO:PERSONA] del 27 Ottobre 2019, nel ricorrente: non si è spiegato per quale ragione "bombolo" sia stato identificato in [OSCURATO:PERSONA], cugino del ricorrente. Nella conversazione del pomeriggio del 27 ottobre 2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e Palaia si fece riferimento a Restuccia, non già a [OSCURATO:PERSONA], e in ogni caso gli interlocutori esclusero qualsiasi forma di rilevanza funzionale alla partecipazione di tale Restuccia, su quale non sarebbe gravato alcun obbligo risarcitorio in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Nella conversazione in cui poi si fece in modo esteso il nome di [OSCURATO:PERSONA] non si può dire che i colloquianti si riferivano al danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in punto di gravità indiziaria per il reato di cui al capo 8). Il Tribunale nulla ha dedotto in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente del possesso dell'arma in capo al co-indagato [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante ci cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione ai fatti di cui ai capi 7) e 8). I fatti oggetto di addebito si sono atteggiati come risposta ad una relazione extraconiugale e quindi non a vicende riconducibili alle attività della cosca. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria per il fatto associativo di cui al capo 1). Il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (rectius: Cacciola) ha narrato un episodio risalente ad oltre dieci anni addietro, frutto di un contrasto intercorso con [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto di cui al capo 7), come detto, ha trovato causale in questioni di natura privata; e parimenti di natura privata sono le vicende che sono emerse dalla conversazione del 28 dicembre 2019 presso l'abitazione di Palaia, da cui nulla si è ricavato in ordine alla presunta intraneità proprio perché relativa a vicende private. 4. Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha illustrato le ragioni sottese alla richiesta di inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è infondato. Nella conversazione del 27 ottobre 2019 nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] fu [OSCURATO:PERSONA] a dire ai conversanti, ossia allo stesso [OSCURATO:PERSONA], alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e alla suocera [OSCURATO:PERSONA], che la sera prima si era incontrato con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], i quali avevano criticato il comportamento di [OSCURATO:PERSONA] preannunciando una vendetta e affermando (proprio il Restuccia) di aver fisicamente aggredito il cugino [OSCURATO:PERSONA] che aveva coadiuvato il sodale. [OSCURATO:PERSONA] poi aggiunse che nella notte si era recato sul luogo dell'incendio e aveva trovato Restuccia, da intendersi evidentemente nel cugino Rocco di cui aveva appena prima detto, che si godeva lo spettacolo del fuoco in compagnia di Gallo. Ancora. [OSCURATO:PERSONA], nello scambio di sms con [OSCURATO:PERSONA], indicò uno degli autori dell'incendio in il "cugino du bombolo"; l'ordinanza sul punto ha dato per scontato che "bombolo" fosse [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente non ha detto per quale ragione questa identificazione debba ritenersi errata. La critica sul punto è pertanto generica e significativamente contraddetta, nel suo contenuto, da altri dati indiziari che convergono in senso opposto. Il 28 ottobre 2019 [OSCURATO:PERSONA] si recò nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e con questi discusse riservatamente. I contenuti di questo colloquio furono poi riferiti da Palaia ad altri sodali, e insieme affermarono che esecutori del danneggiamento erano stati, oltre a [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto poi che [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983 escluse dall'obbligo di risarcimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non è prova della sua estraneità al fatto quanto della sua partecipazione come mero esecutore degli ordini di altri, in particolare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Di rilievo fu poi - proprio ai fini dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come uno dei soggetti autori del danneggiamento seguito da incendio - la discussione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a proposito del conferimento della dote di 'ndrangheta a [OSCURATO:PERSONA] e delle riserve espresse da [OSCURATO:PERSONA], suocero di [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] lesse come conseguenza dello scontro tra il genero [OSCURATO:PERSONA] e Stilo, in tal modo dando indiretta ma inequivoca conferma del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nel danneggiamento seguito da incendio. 3. Anche il secondo motivo è infondato. Dall'ordinanza impugnata si trae che l'arma era detenuta dal sodale [OSCURATO:PERSONA], che si trovava nell'autovettura con Restuccia, Gregorio e Gallo. Il dato è certo perché riferito da Gregorio a Palaia. Il Tribunale ha logicamente spiegato, con adeguata e compiuta motivazione, che, trattandosi di una spedizione punitiva, il gruppo si era munito di un'arma, e che quindi tutti sapevano della presenza dell'arma, condividendone in tal modo la disponibilità. 4. Il terzo motivo è infondato. il Tribunale ha ben spiegato le ragioni della sussistenza dell'aggravante. Ha dato conto del fatto che la vicenda, benché sorta per ragioni private, divenne occasione per dimostrare all'interno della cosca la scala gerarchica e gli equilibri che al suo interno dovevano essere rispettati. Il danneggiamento dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non fu una ritorsione soltanto per motivi personali, ma fu gestito, anche per quel che attiene alle conseguenze, dai vertici della cosca, a dimostrazione che si trattò di un episodio pienamente inserito nelle dinamiche del gruppo, che vedeva una frangia in posizione se non antagonista rispetto ai vertici e alla loro direzione, quanto meno alla ricerca di una certa autonomia operativa. 5. Il quarto motivo è pur esso infondato. Il Tribunale ha motivato adeguatamente, richiamando le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori Cacciola e Pisani e rinvenendo in alcuni episodi criminosi, non soltanto il danneggiamento ai danni di Stilo, utili elementi di riscontro alle accuse di partecipazione alla cosca Bellocco. Ha così ricordato che nel corso della riunione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2019 i sodali avevano riferito alcuni episodi di cui si era reso responsabile il ricorrente e che dimostravano che non si era attenuto al rispetto di alcune regole proprie dell'associazione, tanto che in più occasioni era stato necessario fare ricorso a suo suocero, [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva il ruolo di vertice del ramo "Testazza" della cosca Bellocco, perché adottasse i dovuti provvedimenti nei confronti del genero. Ancora, il Tribunale ha fatto opportunamente richiamo ad altro episodio, dovuto ad un contrasto per ragioni debitorie tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], in cui il ricorrente dimostrò, prendendo parte ad un incontro chiarificatore tra i due, di comportarsi da intraneo al sodalizio.6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempiment
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