CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 30487/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29804-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2288/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/06/2022 R.G.N. 2222/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.29804/2022 Cron. Rep. Ud14/11/2025 RILEVATOCHE Con sentenza n.2288/22, la Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto in parte l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso due ordinanze ingiunzione emesse dall’Ispettorato del Lavoro. Per quanto rileva in questa sede, riteneva la Corte d’appello che l’eccezione di prescrizione formulata da Pompedda fosse infondata, poiché: a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale coobbligata in solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione verso Pompedda, ai sensi dell’art.1310 c.c.; b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a Pompedda in proprio; c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiesedi essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per un motivo. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma resiste con controricorso, difeso dall’Avvocatura dello Stato. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.1310, c.c. e degli artt.6, co.6,14, co.2 e 6, 28 l. n.689/81, per avere la Corte d’appello ritenuto che la notifica del verbale di accertamento alla società, coobbligata solidale, avesse effetto interruttivo nei suoi confronti. Il motivo è inammissibile. La sentenza è fondata su una triplice ratio decidendi, ovvero: a) la notifica dei due verbali di accertamento, prodromici alle ordinanze ingiunzioni, fatta alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale coobbligatain solido, aveva effetto interruttivo della prescrizione anche verso Pompedda, ai sensi dell’art.1310 c.c.; b) risultava comunque che i verbali di accertamento erano stati notificati anche a Pompedda in proprio; c) egli aveva avuto conoscenza del verbale di accertamento poiché, in proprio, chiese di essere audito e di dilazionare il pagamento delle sanzioni. Secondo costante orientamento di questa Corte, in caso di pronuncia fondata su una doppia ragione decisoria, l’omessa impugnazione di una di queste, così come l’inammissibilità o il rigetto dell’impugnazione su una di queste, rende inammissibile il ricorso in cassazione per difetto d’interesse, poiché la sentenza continua a reggersi sulla ratio non impugnata o impugnata in modo inammissibile o infondatamente (Cass.9752/2017, Cass.3386/2011, Cass.12372/2006). Ora, il motivo di ricorso non censura affatto la ratio sub b), mentre censura in modo del tutto generico, e dunque inammissibile, la ratio sub c), limitandosi ad asserire che, dagli atti di causa, non emergeva che Pompedda fosse intervenuto in proprio a chiedere l’audizione e la dilazione di pagamento, senza affatto specificare a quali atti di causa faccia riferimento il motivo e senza compiutamente riportare il contenuto di tali atti , onde confermare che le iniziative erano state compiute in qualità di legale rappresentante. Ne viene l’inammissibilità del motivo, poiché, a prescindere dalla fondatezza della censura sulla ratio a), la sentenza resta ferma in forza degli argomenti sub b) e c). Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente. i sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore im