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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1995

Cassazione n. 48089/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1995 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata.

Considerato che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici a sostegno del diniego del beneficio invocato.

In particolare, la Corte di merito ha valorizzato l'insussistenza di elementi positivi concreti e specifici positivamente apprezzabili ed ha evidenziato come l'esiguità del danno era stata già valorizzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 sulla dosimetria della pena irrogata, individuata al di sotto della misura media di quella edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1995 avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21 marzo 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Messina nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina aggravata. Considerato che il primo motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici a sostegno del diniego del beneficio invocato. In particolare, la Corte di merito ha valorizzato l'insussistenza di elementi positivi concreti e specifici positivamente apprezzabili ed ha evidenziato come l'esiguità del danno era stata già valorizzata ai fini del riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità. In tal senso, rileva precisare il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente il riferimento, da parte del giudice di merito, all'assenza di elementi di segno positivo, come è avvenuto nella specie (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si veda pag. 2 sulla dosimetria della pena irrogata, individuata al di sotto della misura media di quella edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48089/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris