CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 37461/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ENNIFER [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Perugia, in data 29.3.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati a lei ascritti ai capi 1.); 2, lett. b), previa riqualificazione del fatto ex art. 424, co. 1, c.p.; 3; 4); 5), 6) e 7) dell'imputazione, in rubrica ascrittigli, assolveva l'imputata dalle condotte sub A e B del capo 1) e dal reato di cui al capo 5), per non aver commesso il fatto, con conseguente rideterminazione in suo favore dell'entità del trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui c:hiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento del fatto, in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, con riferimento al furto di un telefono cellulare, contestato nel capo 6) dell'imputazione. In particolare, ad avviso della ricorrente, non è possibile affermare che il furto del telefono mobile del Torrini sia stato commesso proprio nel frangente in cui quest'ultimo si portò in un altro punto del negozio, per cercare un pezzo di ricambio richiesto dall'imputata, in quanto lo stesso Torrini ha affermato che non si rese conto affatto che il telefono gli era stato rubato in quel momento, accorgendosi della sottrazione solo quindici minuti dopo che l'imputata era uscita dal suo esercizio commerciale; 2) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata. 3. Con requisitoria scritta del 19.5.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le seguenti ragioni. 5. Del tutto generico e versato in fatto appare il primo motivo di ricorso. La ricorrente, che denuncia esplicitamente "il travisamento dei fatti' (cfr. p. 1 del ricorso), non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dalla ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Ed invero, nel ritenere sussistente la contestata circostanza aggravante della destrezza, la corte territoriale ha evidenziato come l'imputata si sia impadronita del telefono mobile della persona offesa, all'interno di un negozio, senza approfittare di un autonomo momento di distrazione di quest'ultima, ma inducendo la stessa persona offesa, con uno stratagemma consistito nei chiederle un pezzo di ricambio per una macchina da caffè, che, poi, non aveva acquistato, ad allontanarsi dal bancone sul quale era riposta la res, di cui la prevenuta si era impadronita proprio approfittando della mancanza di controllo da parte del proprietario, che, per l'appunto, per soddisfare la sua richiesta, si era portato in un altro punto del negozio, perdendo momentaneamente di vista il telefono mobile (cfr. p. 9 della sentenza oggetto di ricorso). Tale decisione, non solo si presenta affatto manifestamente illogica o contraddittoria, ma appare anche del tutto conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio e non sufficientemente meditato dalla ricorrente, secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017, Rv. 270088). 6. Identiche considerazioni valgono per il secondo motivo di ricorso. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la A concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133, c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione, ivi compresi i precedenti penali, i precedenti giudiziari e le circostanze relative alla condotta di reato posta in essere (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 5, n. 17953 del 7.2.2020; Cass., Sez. 5, n. 57704 del 14.9.2017, Rv. 272087; Cass., Sez. 3, n. 35852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 267639). Già il solo riferimento da parte della corte territoriale alla tendenza dell'imputata a commettere reati e alla sua pericolosità, desumibile dalla serie di reati in materia di danneggiamento seguito da incendio e di furto aggravato, per cui è stata riconosciuta colpevole dalla corte territoriale giustifica, trattandosi di uno dei parametri presi in considerazione dal disposto dell'art. 133, c.p., l'impossibilità, ritenuta dal giudice di appello, di formulare quella prognosi in ordine alla circostanza che la Marrucci per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, cui è subordinata la concessione del beneficio di cui si discute. Manifestamente infondati, pertanto, oltre che del tutto generici e attinenti al merito, appaiono i rilievi difensivi con cui la ricorrente evidenzia l'insufficienza della motivazione della corte territoriale per avere fatto riferimento solo alla personalità dell'imputata, non considerando la sostanziale incensuratezza della Marrucci, gravata da un solo precedente penale per il reato contravvenzionale di getto pericoloso di cose. 7. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M.dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr