CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 marzo 2026
Cassazione n. 14182/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 10/07/2025 della Corte di appello di Venezia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleGaspare Sturzo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso;letta la memoria depositata il 5 marzo 2026 dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoargomentando circa la configurabilità della desistenza ed insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10/07/2025, la Corte di appello di Venezia, adita nell’interesse diIdrissi [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato dalGiudice per la udienza preliminare del Tribunale di Vicenza in data 11/06/2024, con cuil’imputato era stato dichiarato colpevole dei reati contestati, ritenuti avvinti dallacontinuazione, e condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in regime diequivalenza alle circostanze aggravanti di cui al capo 8) ed alla ritenuta recidiva, con lariduzione del rito, alle pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.800 di multa,oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di mantenimento durante lacustodia in carcere.L’[OSCURATO:PERSONA] veniva altresì dichiarato interdetto dai pubblici uffici per la durata di annicinque.2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Covini, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento ai reati di cui ai capi 2 e 3della rubrica, nonché erronea valutazione delle prove dichiarative e documentali.Al riguardo, lamenta come la Corte di appello non abbia fornito risposta alle critichedifensive in ordine alla assenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, allainverosimiglianza della ricostruzione, alle contraddizioni interne al narrato, fornendo unamotivazione meramente adesiva a quella del primo giudice.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazioneex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con riferimento al reato di cui al capo 2 dellarubrica, in relazione alla omessa applicazione dell’art. 56, comma 3, cod. pen.Al riguardo, lamenta come la Corte territoriale non abbia considerato la restituzione deibeni ai fini della qualificazione come desistenza ovvero quanto meno ai fini del trattamentosanzionatorio; non sarebbe stato inoltre considerato, a parere del ricorrente, che i duesoggetti erano sempre rimasti vicini, di talché non poteva ritenersi verificato un realeimpossessamento dei beni.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 628, 624, 56 cod. pen, nonché vizio dimotivazione con riferimento ai reati di cui ai capi 4 e 5 della rubrica ed erronea qualificazionegiuridica dei fatti come rapina.Il ricorrente deduce come le minacce non risultino documentate, come manchi la provadella effettiva coartazione della volontà e come l’elemento intimidatorio sia stato ricavato expost sulla base del turbamento soggettivo della vittima, non valutando invece che, sulla basedelle dichiarazioni delle persone offese, era risultato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva agito con mossarapida.2.4. Con quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 614, 624 e 56 cod. pen., erronea qualificazionedei fatti come tentato furto e motivazione illogica con riferimento al reato sub capo 6.Al riguardo, rileva come la valutazione della Corte di appello fondi su elementi ambiguie sia frutto di errore, difettando una valutazione alternativa plausibile.2.5. Con quinto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 624-bis cod. pen., nonché motivazione apparentecon riferimento al reato sub capo 7.Al riguardo, lamenta come la Corte di appello si sia limitata a rievocare le dichiarazionidella persona offesa, senza approfondire il reale svolgimento dell’azione e considerare chel’imputato aveva restituito spontaneamente la somma di danaro, per cui non si sarebbetrattato di impossessamento a seguito di minaccia o violenza, ma di una lite per larestituzione del prestito.2.6. Con sesto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione exart. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., conriferimento al reato di cui al capo 8.Al riguardo, il ricorrente si duole del fatto che sia stato attribuito valore alle soledichiarazioni della persona offesa, in assenza di riscontri.2.7. Con settimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. ed assenza dimotivazione sul trattamento sanzionatorio: al riguardo, lamenta come la esclusione dellaestranee alla norma e la recidiva sia stata ritenuta ostativa ad una mitigazione deltrattamento sanzionatorio in assenza di motivazione sul punto.2.8. Con ottavo motivo, il ricorrente deduce i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ede), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133, 62-bis, 81 cpv. cod. pen.Al riguardo, lamenta come il diniego del riconoscimento della continuazione fondi sumotivazione stereotipata e non rispondente ai criteri enucleati dalla giurisprudenza, inparticolare avuto riguardo alla contiguità temporale tra i fatti, alla omogeneità delle condotteed alla radice comune nell’abuso di sostanze.2.9. Con nono motivo, il ricorrente deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129-bis cod. proc. pen.Si duole del fatto che il diniego di accesso alla giustizia riparativa sia stato giustificatocon motivi pratici legati alla operatività dei centri di giustizia riparativa, senza dare rilievo allacondotta riparatoria tenuta dall’imputato, anche ai fini della qualificazione giuridica del fatto,del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche o di mitigazione del trattamentosanzionatorio ex art 62 n. 6 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. In premessa, va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso percassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e dellamanifesta illogicità della motivazione rende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorsoinammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc.pen. (Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 - 05, che hanno chiarito che «ilricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o puntodella decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensidell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità,e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazioneasseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica»;Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870 - 01), non potendo attribuirsi algiudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi adoggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei edincompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad unmedesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518-02: Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del06/02/2015, Alota ed altri, Rv. 263541 -01; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012,Bidognetti ed altri, Rv. 251528 -01).La mancanza di specificità del motivo va, poi, valutata e ritenuta non solo per la suaindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento chequest'ultima non può ignorare le argomentazioni del provvedimento censurato, in ragionedella funzione tipica di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato (Sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 – 01; Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv.281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 - 01).1.2. Inoltre, di fronte ad una ‘doppia conforme’ affermazione di responsabilita, epienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quelladella sentenza di primo grado.E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata equella di appello, quando non vi e difformita sui punti denunciati, si integrinovicendevolmente, formando una sola entita logico-giuridica, alla quale occorre fareriferimento per giudicare della congruita della motivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997,Ambrosino, Rv. 209145 – 01; Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 - 01;Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250 - 01).1.3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è aspecifico e meramente reiterativo dellacensura avanzata in appello, non confrontandosi con la motivazione della sentenzaimpugnata.In particolare, con riferimento ai fatti di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, i giudici di appellohanno esposto, con motivazione compiuta, logica nonché aderente alle risultanzeprocessuali, la ricostruzione dei fatti, che fonda su elementi, sia di ordine fattuale che logico,tratti non solo dalle dichiarazioni della persona offesa, ma anche dalla CNR del 27 luglio2022, dal referto medico acquisito, dalle immagini dei f i lmati del sistema divideosorveglianza e dalla annotazione di p.g. del 9 luglio 2022 (vds. pagg. 6-11 dellasentenza di primo grado e pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata).Il motivo di ricorso non si confronta criticamente con detta motivazione ma sollecita unarivalutazione del fatto non consentita in questa sede di legittimità, riproponendo le medesimecensure (già affette da genericità) sollevate in appello, senza che vi sia un adeguatoconfronto critico con le risposte ad esse fornite.L’aspecificità del motivo si coglie, poi, nello stesso sviluppo dell’argomentazione con cuiil ricorrente, per l’appunto, finisce per lamentare l’erroneitàdel percorso argomentativo deigiudici del merito.Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato risulta puntuale,coerente, privo di discrasie logiche, avendo i giudici di secondo grado preso in esame lededuzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un percorso logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base diapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità eperciò insindacabili in sede di legittimità.1.4. Anche il secondo motivo è meramente reiterativo della censura avanzata conl’appello e non si confronta con la ricostruzione in fatto operata con doppia motivazioneconforme, che dà rilievo assorbente alla circostanza specifica della mancata restituzione deldanaro, di cui l’imputato si è impossessato (vds. pagg. 9 e 10 della sentenza di primo grado;pag. 13 della sentenza impugnata).1.5. Il terzo motivo risulta assolutamente generico e meramente reiterativo del motivo diappello.I giudici del doppio grado del merito hanno invero evidenziato, con motivazioneconforme, come la ricostruzione del fatto risulti in modo coerente dalle dichiarazioni dellapersona offesa e di [OSCURATO:PERSONA] (capo 4 della rubrica), da cui emergono plurime condottedi violenza e minaccia poste in essere dall’[OSCURATO:PERSONA] (il quale, dopo avere intimato al Simonettodi consegnargli una moneta, si posizionava poi davanti a lui impedendogli di allontanarsi ediniziava a spintonarlo, per poi minacciarlo, stringendo un pugno e portandolo all’altezza delviso della vittima, ed intimargli di consegnare anche le altre monete che erano cadute aterra: vds. pagg. 13 della sentenza impugnata; pagg 11 e 12 della sentenza di primo grado).Analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento al capo 5, rispetto alquale la ricostruzione operata in modo conforme nel doppio grado di giudizio dà evidenzadelle minacce di percosse e della violenza con cui l’[OSCURATO:PERSONA] otteneva la consegna di somme didanaro da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] (vds. pagg. 14- 16 della sentenzadi primo grado; pag. 14 della sentenza impugnata).Il motivo di ricorso dunque, sotto le vesti formali della violazione di legge e del vizio dimotivazione, mira meramente a proporre una diversa (e parziale) lettura del materialeprobatorio, senza confrontarsi con la ricostruzione in fatto e con il ragionamento logicooperati.1.6. Il quarto motivo è generico e meramente reiterativo del motivo di appello e non siconfronta con la doppia motivazione conforme, che dà atto di come l’[OSCURATO:PERSONA] non si sia limitatoa fare accesso nella struttura, ma sia stato visto dai testi e ripreso dalle telecamere mentre siaggirava nei vari locali, tentando di aprire le porte interne e gli sportelli di alcuni armadietti(vds. pagg. 20 e 21 della sentenza di primo grado; pagg. 14 e 15 della sentenza impugnata).1.7. Il quinto motivo è aspecifico e meramente reiterativo del motivo di appello.Il ricorrente, senza confrontarsi in modo puntuale e critico con la doppia motivazioneconforme, si limita a proporre, anche in questo caso, una diversa ricostruzione del fatto,peraltro avulsa dalle risultanze probatorie riportate nelle sentenze del doppio grado di merito.Di contro, risulta, sulla base delle dichiarazioni acquisite, che l’[OSCURATO:PERSONA], dopo averesottratto la somma di danaro, veniva convinto a restituire la metà della somma e tratteneval’altra metà, profferendo minacce anche nei confronti dell’amico della vittima (vds. pagg. 24-26 della sentenza di primo grado; pag. 15 della sentenza impugnata).1.8. Il sesto motivo è aspecifico: con denuncia cumulativa e generica di violazione dilegge e vizio di motivazione, il ricorrente censura meramente la ricostruzione in fattooperata, non confrontandosi criticamente con la valutazione di attendibilità della personaoffesa operata dai giudici di merito.Inoltre, il motivo risulta assolutamente generico ed eccentrico laddove lamenta laassenza di ‘riscontri oggettivi’ alle dichiarazioni della persona offesa (e in particolare laassenza di filmati), a fronte di ampia motivazione che ricostruisce il fatto di cui al capo 8dando rilievo proprio a quanto risultante dai filmati delle telecamere di videosorveglianza,dalla cui visione gli operanti di p.g. ricavavano la presenza della imputato nel luogo dellarapina per esservi giunto immediatamente prima ed essersi allontanato subito dopo (vds pag29 della sentenza di primo grado).1.9. Anche il settimo motivo risulta aspecifico e meramente reiterativo della censuraportata con l’atto di appello.Correttamente i giudici del merito hanno valorizzato, per il giudizio di equivalenza delleobiettiva gravità dei fatti (vds. pag. 16 della sentenza impugnata e pag. 34 della sentenza diprimo grado).Al riguardo, si rammenta che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanticostituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile insede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni deiparametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione deicriteri di valutazione adoperati (tra le varie, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 02).La giurisprudenza ha, d’altro canto, anche chiarito che le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede dilegittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico,e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza in quantola più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del26/09/2013, dep. 2014, Sulo, Rv. 258874-01; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010,Alesci, Rv. 246134-01).1.9.1. Il motivo risulta, poi, anche manifestamente infondato laddove con esso sideduce violazione dell’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.Invero, l'attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. presuppone un giudizio che prenda inconsiderazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosicché, ai fini della suaconfigurabilità, deve aversi riguardo anche al pregiudizio complessivo e al disvalore socialecorrelati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi o potenziali (Sez. 2, n. 684 del14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022Ghirasam, Rv. 282402 – 01).Nella specie, la Corte territoriale ha valorizzato, al fine della esclusione della attenuantein parola, oltre al modus operandi, la compressione della sfera di libertà delle vittime (pag.17 della sentenza impugnata), così dando correttamente rilievo ostativo, stante la naturaplurioffensiva dei delitti, e in coerenza col disposto della norma (che richiede, in aggiunta aldanno patrimoniale di speciale tenuità, la speciale tenuità anche dell’evento), all’eventopericoloso in relazione alla libertà ed integrità fisica e morale del soggetto verso cuil’imputato ha indirizzato la violenza e minaccia per conseguire o assicurarsi il possesso delbene sottratto e procurarsi l’impunità (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 –02).1.9.2. Il complessivo trattamento sanzionatorio è stato ritenuto mite e congruo rispettoalla gravità dei singoli fatti, sia nella pena base che negli aumenti per la continuazione (vds.pag. 17 della sentenza impugnata). Ai fini della dosimetria della pena, i giudici hannoconsiderato anche le precarie condizioni soggettive, dando adeguata motivazione del rilievoad esse accordato in punto di trattamento sanzionatorio (vds. ancora pag. 16 della sentenzacitata) impugnata): si tratta, dunque, di motivazione congrua e priva di aporie logiche, nonsindacabile in questa sede.1.10. L’ottavo motivo risulta generico e meramente reiterativo.Per come correttamente già rilevato dalla Corte di appello, il correlato motivo di appello,con cui si censurava la ritenuta recidiva e il mancato riconoscimento della continuazione, eraprivo della necessaria specificità e non consentiva, dunque, di ritenere devoluta lacognizione sul punto alla Corte territoriale (vds. punto C dell’appello, in cui si chiedevaesclusione della recidiva per il ‘quadro personale’ del soggetto e il riconoscimento dellacontinuazione con il reato giudicato con sentenza n 1089/2022 del Tribunale di Vicenza,trattandosi ‘di condotta che si colloca temporalmente tra i capi 4 e 5’).Ciò nonostante, la Corte territoriale ha fornito motivazione compiuta e logica, ancorataa precisi elementi fattuali (vds. pag. 17, quanto al mancato riconoscimento dellacontinuazione, e pag. 18 quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva), con cui il motivo diricorso omette di confrontarsi.1.11. Il nono motivo risulta aspecifico.La Corte di appello, con motivazione articolata e congrua, ha rilevato come la richiestadi accesso alla giustizia riparativa, formulata in sede di conclusioni e senza alcunaargomentazione a sostegno, non fosse accoglibile per la «dirimente assenza di elementi talida consentire di formulare un giudizio prognostico positivo, in ragione, per un verso, dellapluralità e della gravità dei fatti sub iudice; per altro verso, del negativo profilo soggettivo delgiudicabile, siccome delineato dall’allarmante biografia criminale del predetto; e, per altroverso ancora, della perdurante sussistenza delle esigenze cautelari» (vds. pag. 18 dellasentenza impugnata).A fronte di compiuta motivazione, priva di aporie logiche, risulta assorbente rilevarecome il ricorrente non abbia portato alcuna critica argomentata alle ragioni esposte; vieppiù,neppure ha allegato alcuna concreta incidenza, sia pure potenziale, del diniego di accessosulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 415 del 25/11/2025dep. 2026, M., Rv. 289311 – 01, che ha chiarito che la prospettazione dell'interesse aimpugnare il provvedimento di diniego di accesso alla giustizia riparativa non può limitarsialla generica invocazione dell'istituto), limitandosi di contro ad evocare, genericamente, unaricaduta sulla qualificazione giuridica (tuttavia facendo richiamo alla diversa ricostruzione infatto propugnata coi precedenti motivi), ovvero sul trattamento sanzionatorio.Nel corpo del nono motivo, risulta, infine, anche una doglianza in punto di mancataconsiderazione delle ‘condotte riparatorie’ tenute dall’imputato al fine della concessione dellamotivo non consentito, a norma dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto nonpreviamente dedotto con i motivi di appello.Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni ulteriore argomentazione ededuzione difensiva, comprese quelle esposte nella memoria depositata.2. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che, avuto riguardo allanatura dei motivi che hanno dato causa alla pronuncia di inammissibilità, si stima equodeterminare in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente