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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:559
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62000CC0329_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale

1. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede alla Corte di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui prevede una rettifica finanziaria applicabile alle spese dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a titolo dell'aiuto compensativo per le banane per le campagne 1995 e 1996.

I - Contesto normativo

2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune , prevede, al suo art. 5, n. 2, lett. b), che: «[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11, (...)

b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi».

3. Lo stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 , dispone, all'art. 5, n. 2, lett. b) e c): «[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del Fondo: (...)

b) procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori.

La decisione di liquidazione dei conti (...) non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c);

c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie. (...) [OSCURATO:PERSONA] valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la [OSCURATO:PERSONA].

Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a[i] ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. (...)».

4. L'art. 2 del regolamento n. 1287/95 recita: «1. (...) [Il presente regolamento] si applica a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995.

2. I rifiuti di finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento [n. 729/70] non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando tuttavia impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento».

5. Gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] in materia di rettifiche finanziarie sono stati definiti nel documento VI/5330/97 del 23 dicembre 1997.

Qualora le informazioni fornite dall'indagine non consentano di valutare le perdite subite dalla [OSCURATO:PERSONA], può essere decisa una rettifica forfettaria.

I tassi di rettifica applicabili sono del 2%, del 5% o del 10% a seconda dell'entità del rischio di perdita; in taluni casi il tasso può essere del 25% ed anche superiore, potendo giungere sino al 100% in casi eccezionali.

6. I regolamenti che disciplinano il settore in questione includono, in particolare, il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana , e il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 1993, n. 1858, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane .

7. Il regolamento n. 404/93 ha previsto l'attribuzione di un aiuto compensativo ai produttori per eventuali perdite di proventi a seguito dell'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

8. Ai sensi dell'art. 12, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del regolamento n. 404/93: «1.

Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. (...)

2. Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 854 000 t (peso netto). Esso è così ripartito tra le regioni produttrici della [OSCURATO:PERSONA]: 1) 420 000 t per le isole Canarie; (...)

3. L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra: - il "reddito forfettario di riferimento" delle banane prodotte e commercializzate nella [OSCURATO:PERSONA] e - il "reddito medio alla produzione" ottenuto sul mercato comunitario durante l'anno di cui trattasi per le banane prodotte e commercializzate nella [OSCURATO:PERSONA].

4. Il "reddito forfettario di riferimento" è determinato: - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella [OSCURATO:PERSONA] e commercializzate durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore al 1° gennaio 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 27, - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob. (...)

5. Il "reddito medio alla produzione" per le banane della [OSCURATO:PERSONA] è determinato, per ogni anno: - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella [OSCURATO:PERSONA] e commercializzate durante l'anno di cui trattasi, - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob. (...)

7. Previa costituzione di una cauzione, possono venir versati anticipi calcolati in base all'aiuto compensativo concesso per l'anno precedente».

9. L'art. 4, nn. 1, 3 e 5, del regolamento n. 1858/93 dispone: «1. Per l'ottenimento di anticipi, può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'articolo 7, paragrafo 2. (...)

3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda. L'ammontare della cauzione è fissato al 50% dell'importo dell'anticipo. (...)

5. La cauzione viene svincolata non appena l'importo definitivo dell'aiuto sia stato pagato dalle autorità competenti». II - Fatti e procedimento precontenzioso

10. In occasione di una missione di controllo effettuata nelle isole Canarie nel gennaio 1997, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno accertato che alcune fatture corrispondenti ad un quantitativo significativo di banane destinate al mercato di tali isole, emesse da un certo numero di organizzazioni di produttori, riportavano prezzi che potevano essere definiti simbolici (1, 2 o 5 ESP/kg.).

11. Dal momento che dalle spiegazioni fornite ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che i controlli su tali operazioni non erano andati oltre un livello puramente amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esistesse un rischio reale che le dette fatture corrispondessero o a banane non effettivamente smerciate o a banane di cattiva qualità.

I controllori della [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che le autorità spagnole avrebbero dovuto procedere a controlli aggiuntivi.

12. Con lettera 8 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato tali accertamenti al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.

13. Una nuova missione è stata condotta dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1997.

14. Durante una riunione bilaterale tenutasi il 31 marzo 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato il proprio benestare alle autorità della [OSCURATO:PERSONA] delle Canarie affinché esse facessero eseguire un controllo contabile presso le imprese che avevano acquistato banane a prezzo ridotto durante l'esercizio finanziario 1996.

Il controllo contabile si è svolto nel maggio 1998.

Dalla relazione di controllo contabile, trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 1998, non è risultata alcuna partita commercializzata al di sotto di 10 ESP/kg.

15. I servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno considerato che tale relazione suffragasse le loro tesi.

16. Con lettera del 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una rettifica finanziaria sulla base della differenza tra l'aiuto compensativo versato ai produttori spagnoli e quello che sarebbe stato loro versato se i quantitativi considerati ed i relativi prezzi fossero stati esclusi, in tutto o in parte, dal calcolo dell'aiuto medio comunitario.

17. Con lettera 4 agosto 1999 le autorità spagnole hanno chiesto l'apertura del procedimento di conciliazione.

18. L'organo di conciliazione istituito dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: l'«organo di conciliazione»), ha emesso la sua relazione finale il 4 febbraio 2000.

Esso afferma che è estremamente difficile risolvere la controversia tra le parti qualora le loro posizioni siano basate su deduzioni anziché su fatti accertati.

Esso precisa che gli elementi di cui ha avuto conoscenza non permettono di escludere che la qualità delle banane di cui trattasi sia stata inferiore alle norme, ma che è poco probabile che il vizio di qualità abbia interessato l'insieme dei quantitativi di cui trattasi.

Sarebbe altresì possibile che si siano verificate frodi relative ai quantitativi effettivamente venduti, ma nessuna prova concreta in tal senso gli è stata fornita.

19. Secondo l'organo di conciliazione, anche la tesi delle autorità spagnole sarebbe quindi plausibile.

In particolare, sarebbe possibile che quantitativi ridotti di banane conformi alle norme siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo, dato che la vendita avrebbe permesso ai produttori di percepire l'aiuto compensativo che essi avrebbero, altrimenti, perduto.

Una pratica del genere non sarebbe vietata.

20. L'organo di conciliazione conclude che non gli è stato possibile conciliare le posizioni delle due parti. Esso invita tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] a verificare il fondamento della propria proposta di rettifica finanziaria alla luce delle osservazioni da esso formulate.

21. Il 15 maggio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua relazione di sintesi.

Essa conclude che le autorità spagnole non sono riuscite a dimostrare che le controverse vendite a prezzi estremamente bassi siano state effettivamente eseguite o che esse soddisfacessero le condizioni prescritte. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa proponeva una rettifica finanziaria fondata sul ritiro di un importo equivalente al 100% dell'aiuto compensativo corrispondente ai quantitativi di banane smerciate ad un prezzo inferiore a 5 ESP/kg. e di un importo equivalente al 25% per quanto riguarda i quantitativi di banane smerciate ad un prezzo compreso tra le 5 e le 10 ESP/kg.; detta rettifica comportava, per di più, il ricalcolo dell'importo compensativo previa deduzione della merce così considerata al fine di determinare il prezzo medio di uscita dal deposito di condizionamento e di evitare che le supposte «vendite» avessero un'incidenza sull'importo finale dell'aiuto compensativo.

L'importo totale della rettifica era pari a ESP 428 882 534.

22. Il procedimento si è concluso, il 5 luglio 2000, con l'adozione della decisione impugnata, che imponeva la rettifica finanziaria menzionata nella relazione di sintesi. III - Conclusioni delle parti

23. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude nel senso che la Corte voglia annullare la decisione impugnata, per quanto riguarda l'aiuto compensativo al settore delle banane in Spagna, e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

24. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese. IV - Analisi

25. Il governo spagnolo deduce tre motivi.

26. In primo luogo, rifiutando la presa a carico delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1995, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore e violato i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.

27. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore quanto ai dati da essa utilizzati per determinare la rettifica finanziaria e avrebbe tratto conclusioni errate dai suoi accertamenti.

28. In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata. A - Sul primo motivo: rettifica estesa, a torto, alle spese del 1995

29. Il governo spagnolo sostiene che, a torto, la decisione impugnata si estende alle spese effettuate nel 1995, poiché queste ultime erano già state liquidate da un'altra decisione, e cioè la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal FEAOG .

Le sole eccezioni alla liquidazione relativa alla Spagna riguarderebbero le cosiddette spese «non riconosciute» di cui al paragrafo 1, lett. f), dell'allegato di quest'ultima decisione, nonché i quantitativi detti «dissociati» di cui al paragrafo 1, lett. c), del medesimo allegato.

30. I pagamenti relativi alle banane farebbero parte non dei quantitativi dissociati, ma delle spese riconosciute e sarebbero stati quindi liquidati.

31. Rifiutando la presa a carico di tali spese, la [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il principio del legittimo affidamento a danno dell'amministrazione spagnola, nonché dei privati beneficiari degli aiuti compensativi.

32. [OSCURATO:PERSONA] violerebbe altresì il principio della certezza del diritto. Il governo spagnolo fa rilevare che è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino il carattere intangibile degli atti da esse adottati.

33. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo fatto valere dal governo spagnolo sia infondato. Essa sostiene che la decisione 1999/187 non ha liquidato gli importi versati a titolo dell'aiuto compensativo controverso.

34. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le somme versate ai produttori durante la campagna di commercializzazione 1995, svoltasi dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, costituivano semplici anticipi sull'aiuto compensativo finale.

Quest'ultimo può considerarsi definitivamente ricevuto solo quando il saldo dell'aiuto sia stato versato e la cauzione svincolata, il che è avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 1996, che andava dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, e non già durante l'esercizio 1995.

35. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, per poter considerare sussistente un diritto all'aiuto, come prevede il regolamento n. 1858/93, quale modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 1995, n. 796 , essa deve disporre di tutti i dati relativi al periodo annuale di riferimento, corrispondente alla campagna di commercializzazione che, per quanto riguarda le banane, coincide con l'anno civile.

Solo una volta in possesso di tali dati, alla fine dell'anno, la [OSCURATO:PERSONA] verificherebbe se le circostanze che giustificano il pagamento dell'aiuto si siano verificate, nel senso che i redditi alla produzione siano stati inferiori ai redditi di riferimento, e fisserebbe l'importo dell'aiuto.

Solo in quel momento il saldo potrebbe essere pagato e le cauzioni svincolate.

Gli importi versati in precedenza dovrebbero essere considerati come semplici acconti provvisori, soggetti a successiva revisione.

Sino a quel momento, non esisterebbe alcun diritto all'aiuto, non potrebbe essere calcolato l'importo di quest'ultimo e non potrebbe quindi ritenersi che vi sia un qualunque importo da liquidare.

36. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce pertanto che, per quanto riguarda le banane commercializzate nel 1995, essendo stato definitivamente pagato l'aiuto solo nel 1996, la decisione 1999/187, relativa all'esercizio finanziario 1995, non poteva liquidare gli importi versati a titolo dell'aiuto controverso.

37. Mi associo alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 1999/187 non si estende alle spese rettificate dalla decisione impugnata.

38. Risulta infatti dall'allegato della decisione impugnata che le rettifiche contestate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna riguardano spese relative agli esercizi 1996 e 1997.

Per contro, la decisione 1999/187 liquida i conti dell'esercizio 1995.

Trattandosi di esercizi diversi, quest'ultima decisione non concerne le spese che hanno formato oggetto della decisione impugnata.

39. Il governo spagnolo sostiene, tuttavia, che talune spese rettificate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano, in realtà, nell'esercizio 1995.

40. Esso ritiene, più in particolare, che «la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto unicamente degli importi versati a titolo di aiuto compensativo per il settore delle banane nel corso dell'esercizio 1996 e non prendere in considerazione i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1995, i quali (...) erano già stati liquidati» .

41. Tale argomento non può tuttavia essere accolto.

42. Come osserva, a buon diritto, la [OSCURATO:PERSONA], «i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1995», nel contesto dei regolamenti nn. 404/93 e 1858/93, costituiscono degli anticipi.

43. A questo proposito, occorre fare riferimento all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1858/93, ai sensi del quale: «[l]e domande sono presentate:

a) per quanto riguarda gli anticipi, nei primi dieci giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre per le banane effettivamente commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda; (...)

b) per quanto riguarda il versamento del saldo, nei primi dieci giorni di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto.

Il saldo comprende: - l'aiuto per le banane commercializzate nel periodo da novembre a dicembre; - gli eventuali aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto» .

44. Risulta da tale disposizione che la commercializzazione di banane dà luogo, durante l'anno in cui quest'ultima si verifica, al pagamento di un anticipo al produttore. Solo l'anno successivo questi riceve il saldo dell'aiuto.

45. Una tale interpretazione è parimenti confermata dal sesto considerando del regolamento n. 1858/93 al quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento e ai sensi del quale: «(...) poiché l'aiuto compensativo per un determinato anno può essere calcolato e versato soltanto all'inizio dell'anno successivo, è necessario concedere anticipi, in modo da assicurare uno smercio normale dei prodotti comunitari e da rispettare l'obiettivo perseguito dal provvedimento; che questi anticipi possono tuttavia essere ottenuti soltanto previo deposito di una cauzione, per il caso in cui l'importo definitivo dell'aiuto sia inferiore al totale degli anticipi versati».

46. Pertanto, se la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato irregolarità nello smercio di banane nel corso delle annate 1995 e 1996, si tratta di commercializzazioni per le quali i produttori hanno ricevuto unicamente anticipi durante quegli stessi anni.

Per contro, il saldo degli aiuti è stato pagato, rispettivamente, solo nel 1996 e nel 1997.

47. Molto ragionavolmente la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, poiché l'importo degli aiuti è fissato definitivamente solo nel 1996 e nel 1997, questi ultimi sono liquidati unicamente in occasione dei procedimenti relativi agli esercizi 1996 e 1997 e non in occasione del procedimento relativo all'esercizio 1995, che ha formato oggetto della decisione 1999/187.

48. Il procedimento di liquidazione dei conti concerne, infatti, come confermato del resto dal titolo della decisione 1999/187, le «spese» finanziate dal FEAOG.

49. Orbene, non esistono spese a carico del FEAOG se non a partire dal momento in cui l'aiuto è diventato definitivo e la cauzione è stata svincolata.

Prima di tale data, l'esistenza di una spesa del genere è, infatti, solo aleatoria, dal momento che l'importo pagato a titolo di anticipo può sempre essere recuperato mediante l'incameramento della cauzione qualora l'aiuto si riveli non dovuto.

50. Il governo spagnolo si chiede ancora perché, in tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia precisato nella decisione 1999/187 che essa non includeva le spese relative agli aiuti compensativi per le banane in quanto il pagamento finale non era stato effettuato prima del 1996, mentre essa aveva espressamente formulato tale precisazione nella detta decisione in ordine agli aiuti ai produttori di talune coltivazioni erbacee.

51. Sono tuttavia del parere che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riferita alle coltivazioni erbacee ma non alle banane nei considerando della decisione 1999/187 non basta a concludere che tale decisione abbia liquidato gli importi pagati nel 1995 a titolo di anticipo ai produttori di banane.

L'esistenza di una spesa a carico del FEAOG dipende, infatti, dalla normativa applicabile e non da uno dei considerando di una decisione della [OSCURATO:PERSONA].

52. Il governo spagnolo ritiene altresì che il punto di vista secondo cui i pagamenti effettuati nel 1995 devono essere considerati come acconti non sia coerente se si tiene conto dell'art. 7, n. 4, quarto comma, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune , che riguarda gli aiuti allo sviluppo rurale.

53. Infatti, secondo il governo spagnolo, il legislatore europeo ha introdotto una distinzione fra gli aiuti allo sviluppo rurale, di cui al detto art. 7, e gli altri.

Per quanto riguarda i primi, i pagamenti che precedono il pagamento finale costituirebbero solo acconti.

Invece, per quanto attiene agli altri tipi di aiuti, quali gli aiuti compensativi nel settore delle banane, i diversi pagamenti sino al saldo finale non dovrebbero essere considerati come acconti.

Tali pagamenti farebbero parte dell'aiuto compensativo concesso e potrebbero essere oggetto di liquidazione.

Nella specie, essi sarebbero stati liquidati tramite la decisione 1999/187 relativa all'esercizio finanziario 1995.

54. A tal proposito, è opportuno rilevare che l'art. 7, n. 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 prevede che: «[u]n rifiuto del finanziamento non può riguardare:

a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche;

b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche».

55. Orbene, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 1258/1999, che sostituisce il regolamento n. 729/70, si applica solo, ai sensi del suo art. 20, alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000.

Esso non trova applicazione alle spese controverse nella presente causa e pare quindi difficile dedurne un'interpretazione che le riguardi.

56. Del resto, il fatto che, per gli aiuti allo sviluppo rurale, il termine di ventiquattro mesi decorra dal pagamento finale, non significa ancora che, per gli aiuti di cui al detto art. 7, n. 4, quarto comma, lett. a), ogni pagamento, sia esso definitivo o meno, debba essere considerato come una «spesa» che faccia decorrere il termine dei ventiquattro mesi.

57. Come rileva infatti giustamente la [OSCURATO:PERSONA], «il fatto che i pagamenti parziali siano considerati spese da liquidare o che si attenda il pagamento del saldo dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'aiuto e del settore, nonché dal regime giuridico per esso previsto».

58. E' dunque con riferimento al regolamento n. 1858/93 che occorre definire la nozione di «spesa» ai sensi dell'art. 7, n. 4, quarto comma, lett. a), del regolamento n. 1258/1999 e non con riferimento alla lett. b) della stessa disposizione di quest'ultimo regolamento.

59. Alla luce di quanto precede, sono pertanto del parere che le spese rettificate dalla decisione impugnata non riguardino l'esercizio 1995 che ha formato oggetto della decisione 1999/187.

60. La premessa su cui si fonda il primo motivo del governo spagnolo e che consiste, in sostanza, nel ritenere esistente una sovrapposizione fra la decisione 1999/187, da un lato, e, dall'altro, la decisione impugnata, non è dunque corretta.

61. Ne consegue che la decisione 1999/187 non può aver ingenerato alcun legittimo affidamento in merito al fatto che le spese di cui trattasi nella decisione impugnata non sarebbero mai state rettificate.

Poiché il sistema è logico e coerente, non si è neppure verificata alcuna violazione del principio della certezza del diritto.

62. Queste considerazioni sono sufficienti per concludere per il rigetto del primo motivo del governo spagnolo.

63. Per scrupolo di completezza occorre tuttavia esaminare ancora l'argomento, fatto valere in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, anche se l'esercizio finanziario 1995 dovesse essere considerato come l'esercizio pertinente, la decisione 1999/187 non avrebbe liquidato tutte le spese effettuate nel corso del detto esercizio.

64. Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'ultimo considerando della decisione 1999/187 ai sensi del quale quest'ultima «(...) non pregiudica le conseguenze finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] trarrà, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle indagini in corso alla data della presente decisione (...)», vale a dire al 3 febbraio 1999.

65. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le indagini sugli aiuti compensativi controversi non erano concluse a tale data, non foss'altro per il fatto che essa non ne aveva ancora notificato l'esito finale al governo spagnolo.

66. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al dodicesimo considerando della decisione 1999/187 ai sensi del quale «(...) a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, [come modificato dal regolamento 1287/95] la [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare di finanziare spese effettuate entro i ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche; (...) la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato agli Stati membri interessati i risultati di alcune verifiche tra il maggio e il settembre 1997; (...) tali verifiche possono comportare conseguenze finanziarie suscettibili di influenzare le spese dichiarate nell'esercizio finanziario 1995; (...) la presente decisione non pregiudica il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di escludere, con una decisione successiva, dal finanziamento comunitario spese effettuate durante l'esercizio finanziario 1995 per le quali essa constata, in seguito alle suddette verifiche, la mancata conformità alle norme comunitarie».

67. A tal proposito occorre, in primo luogo, fare riferimento al punto 30 della sentenza 29 gennaio 1998, causa C-61/95, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] , nella quale la Corte ha dichiarato che: «(...) [L]a [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del FEAOG, liquida, entro l'anno successivo, in base ai conti annui, i conti dei servizi e organismi.

Tuttavia, se le informazioni fornite dagli Stati membri e i controlli che essa ritiene opportuno effettuare non consentono di ottenere risultati definitivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di chiudere i conti in base alle informazioni ottenute nel corso della procedura di liquidazione, riservandosi la possibilità di correggere la sua decisione nel corso di una successiva liquidazione» .

68. Orbene, ne deriva, a mio parere, che la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente riservarsi la possibilità di effettuare rettifiche nell'ambito di una liquidazione ulteriore qualora le manchino talune informazioni, per esempio, a causa del fatto che le indagini sono ancora in corso.

69. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione 1999/187 non l'ha privata di ogni possibilità di procedere ulteriormente a rettifiche riguardanti le spese relative all'esercizio 1995.

70. In pratica, il governo spagnolo ritiene che l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, su cui si fonda la decisione impugnata, non potesse applicarsi alle spese effettuate nel 1995 poiché, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1287/95, tale prima disposizione è entrata in vigore solo a partire dall'esercizio 1996.

71. Tuttavia, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tale tesi del governo spagnolo è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte.

72. La Corte ha in effetti dichiarato, al punto 82 della sentenza 6 marzo 2001, causa C-278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , che, «[a]l fine di interpretare utilmente l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1287/95, si deve ritenere che la procedura di correzione può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso».

73. D'altro canto, al punto 81 della sentenza 6 dicembre 2001, causa C-373/99, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] , la Corte ne ha dedotto che, «(...) per la liquidazione dei conti dell'esercizio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] doveva applicare la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 [come modificato dal regolamento n. 1287/95]».

74. Il governo spagnolo, tuttavia, ribatte ancora che, se si dovesse ammettere che la procedura di rettifica può non di meno estendersi alle spese che si riferiscono all'esercizio 1995, troverebbe applicazione il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95.

75. In pratica, detto termine, secondo il governo spagnolo, dovrebbe essere calcolato a partire dalla lettera 8 luglio 1997 che costituisce la prima comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dell'esito dei suoi controlli.

Le spese anteriori all'8 luglio 1995 non potrebbero quindi essere prese in considerazione ai fini della rettifica.

76. Orbene, a tale data, buona parte delle spese dell'esercizio finanziario 1995 relative ai raccolti dello stesso anno, secondo il governo spagnolo, erano state già effettuate.

77. Condivido il punto di vista del governo spagnolo secondo cui il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, trova applicazione nel caso di specie.

78. La decisione impugnata si fonda, infatti, su tale disposizione che fissa, al suo quinto comma, il termine di ventiquattro mesi come segue: «Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche (...)».

79. L'importanza del termine di ventiquattro mesi che mira, ai sensi del sesto considerando del regolamento n. 1287/95, a «stabilire il periodo massimo cui si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità [effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]]», è già stata sottolineata dalla vostra giurisprudenza .

80. Così, al punto 133 della sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha dichiarato che «(...) [t]ale limitazione ha lo scopo di tutelare gli Stati membri dall'incertezza del diritto che si determinerebbe se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a rimettere in discussione spese effettuate molti anni prima dell'adozione di una decisione sulla conformità».

81. Ne consegue che, se le spese rettificate dalla decisione impugnata si riferivano effettivamente all'esercizio 1995, esse non potrebbero più formare l'oggetto di una rettifica, a condizione che siano state effettuate prima dell'8 luglio 1995.

82. Le parti non contestano, infatti, che la comunicazione per iscritto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, sia intervenuta l'8 luglio 1997.

Il termine di ventiquattro mesi si estendeva quindi sino all'8 luglio 1995.

83. Risulta da quanto precede che l'argomento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata e fondato sui considerando della decisione 1999/187 è solo parzialmente influente.

84. Malgrado le riserve, formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in tali considerando, quanto alle rettifiche che potrebbero ancora interessare le spese rientranti nell'esercizio 1995, effettivamente essa non sarebbe stata autorizzata a rettificare le spese effettuate prima dell'8 luglio 1995.

85. Infatti, il semplice fatto di aver espresso riserve nei considerando di una decisione di liquidazione non solleva la [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di rispettare il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70.

86. Ricordo, tuttavia, che il suddetto argomento, fatto valere in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è pertinente ai fini della soluzione della controversia dal momento che è provato, a mio parere, che la decisione impugnata non si estende alle spese rientranti nell'esercizio 1995.

87. Propongo pertanto di respingere il primo motivo fatto valere dal governo spagnolo. B - Sul secondo motivo: errore nei dati utilizzati ed errore d'interpretazione

88. Il secondo motivo del governo spagnolo si suddivide, in sostanza, in due parti.

Tale governo contesta, infatti, alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, il fatto di essersi basata su dati sbagliati e, dall'altro, di averne tratto conclusioni errate.

Quanto all'utilizzazione di dati errati

89. Il governo spagnolo sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha, a torto, utilizzato i dati di commercializzazione relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, applicandoli alle campagne di commercializzazione 1995 e 1996, che sono anni di calendario e non coincidono nel tempo con gli esercizi finanziari scelti.

Tale pratica sarebbe non solo illogica, ma anche errata.

90. Il governo spagnolo afferma che quando i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto alle autorità spagnole di fornire loro tali dati, essi hanno utilizzato l'espressione «anni 1995 e 1996», e il termine anno corrisponde, in materia di liquidazione dei conti, all'anno finanziario.

Esso precisa che le autorità spagnole hanno fornito tali cifre indicando espressamente i bimestri delle domande d'aiuto corrispondenti a ciascun esercizio FEAOG in modo tale che non poteva esservi alcuna confusione.

In nessuna occasione, tuttavia, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto sapere che i dati loro forniti non erano corretti.

91. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che essa ha utilizzato i dati che le autorità spagnole le hanno comunicato e sottolinea di aver proposto a più riprese, alle dette autorità, di fornirle altri dati più precisi facendo presente la propria disponibilità a procedere a nuovi calcoli. [OSCURATO:PERSONA] cita, a questo proposito, la propria lettera del 15 giugno 1999 nonché la proposta da essa formulata successivamente e che l'organo di conciliazione ricorda nella propria relazione.

92. A tal proposito, è opportuno rammentare che la rettifica si basa sugli accertamenti, effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali, nel corso delle annate 1995 e 1996, notevoli quantitativi di banane, presi in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto compensativo, erano stati venduti sul mercato locale delle isole Canarie a prezzi estremamente bassi, dell'ammontare di meno di 10 ESP/kg. e che potevano raggiungere il prezzo simbolico di 1 ESP/kg.

93. Anche se le irregolarità che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto interessano, per le ragioni già spiegate in precedenza, le spese relative agli esercizi 1996 e 1997, i dati concreti alla base della conclusione secondo cui esiste un'irregolarità si riferiscono, dal canto loro, alle annate 1995 e 1996.

94. Orbene, risulta segnatamente dalla menzionata lettera 15 giugno 1999 che la [OSCURATO:PERSONA] si è effettivamente lasciata guidare dai dati concreti relativi agli anni 1995 e 1996. Così, in tale lettera, essa fa riferimento a medie di prezzi per i detti anni.

95. Del resto, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tale lettera ha permesso al governo spagnolo di rettificare i dati che essa ha utilizzato.

Così, nella nota a fondo pagina n. 1 dell'allegato alla detta lettera si affermava: «[s]e l'amministrazione spagnola dispone di dati più precisi ai fini di tale calcolo, essa è invitata a trasmetterli».

96. Il governo spagnolo non dimostra dunque che la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato dati sbagliati o abbia indotto le autorità spagnole in errore quanto ai dati da fornire.

97. Ritengo pertanto che la prima parte del secondo motivo sia infondata. Quanto all'errata interpretazione dei dati

98. Il governo spagnolo ritiene altresì che gli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei suoi controlli non giustifichino le rettifiche controverse.

99. Il governo spagnolo respinge le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] fondate sull'accertamento di prezzi di vendita estremamente bassi.

Esso nega che i servizi spagnoli si siano limitati a controlli puramente amministrativi e che esista un rischio reale che le fatture emesse corrispondano a banane non effettivamente commercializzate o a banane di cattiva qualità.

100. In primo luogo, il governo spagnolo sottolinea che «i prezzi ridotti» riguardano solo quantità molto esigue.

Per quanto riguarda i prezzi compresi fra 1 e 5 ESP/kg. e fra 5 e 10 ESP/kg., i quantitativi di banane rappresentano rispettivamente lo 0,48% e lo 0,4% del volume totale di banane per le quali è stato chiesto l'aiuto compensativo nel corso dell'esercizio 1995, nonché lo 0,9% e lo 0,5%, rispettivamente, del medesimo volume per l'esercizio 1996.

101. In secondo luogo, il governo spagnolo sostiene che il rispetto delle norme di qualità è assicurato dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 dicembre 1995, n. 2898, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana nonché tramite diversi controlli a campione.

Altri controlli sono stati effettuati in seguito a problemi congiunturali, a denunce o sulla base di indizi di irregolarità.

Inoltre, è stato creato un sistema di «allarme automatico» che comporta controlli specifici qualora da rapporti redatti dai servizi competenti risulti che i prezzi sono calati al di sotto della soglia fissata.

102. Oltre a questi controlli, l'[OSCURATO:PERSONA] de la Administración del Estado e il Servicio de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de Canarias effettuano controlli a posteriori presso i beneficiari dell'aiuto compensativo.

103. Per quanto riguarda l'esercizio FEAOG 1995, sarebbero stati così effettuati controlli presso la Coplaca, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Tenerife SA, che sono produttori beneficiari.

104. Nel corso dell'esercizio FEAOG 1996, sarebbero stati controllati i soci della [OSCURATO:PERSONA] (COSLO) nonché diversi beneficiari della SAT [OSCURATO:PERSONA].

105. Tanto la Coplaca quanto la SAT [OSCURATO:PERSONA] avrebbero presentato fatture a «prezzi ridotti» per il periodo controllato.

Da tutte le relazioni di controllo risulterebbe che le operazioni commerciali sono state effettivamente realizzate nel corso del periodo di riferimento.

Tali operazioni sarebbero state correttamente menzionate nella contabilità delle imprese.

Il quantitativo di banane fornite e imballate coinciderebbe con il quantitativo di banane per il quale è stato percepito l'aiuto.

I controlli di qualità sarebbero attestati da prove scritte.

I documenti giustificativi corrispondenti stabilirebbero infine che il volume di banane per il quale l'aiuto è stato chiesto è stato effettivamente smerciato sul mercato delle isole Canarie e nella penisola iberica.

106. In terzo luogo, il governo spagnolo rinvia all'osservazione dell'organo di conciliazione secondo cui è poco probabile che banane di qualità inferiore alle norme siano state messe in vendita in una situazione in cui l'offerta è eccedentaria.

107. In quarto luogo, il debole livello dei prezzi sul mercato insulare potrebbe essere spiegato da numerose ragioni: l'offerta sarebbe eccedentaria sul mercato continentale; sarebbero comparsi sul mercato altri frutti sostitutivi proposti a prezzi meno elevati; banane non comunitarie penetrerebbero sul mercato spagnolo in maniera eccessiva; taluni fattori climatici sarebbero all'origine di un aumento dell'offerta sul mercato.

108. In quinto luogo, il governo spagnolo riporta un altro commento dell'organo di conciliazione, e cioè che sarebbe perfettamente possibile che quantitativi ridotti di banane conformi alle norme di qualità siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo (raccolta, imballaggio e trasporto), dato che la loro vendita avrebbe permesso ai produttori di ricevere l'aiuto compensativo che altrimenti essi non avrebbero potuto ottenere.

109. Nella sua replica, il governo spagnolo fa riferimento alle liste dei prezzi settimanali praticati dai grossisti sul mercato delle isole Canarie, da esso precedentemente presentati all'organo di conciliazione, nonché ad un grafico sull'andamento del prezzo della frutta.

Tali documenti, allegati alla replica, permetterebbero di valutare le enormi variazioni che si verificano nel corso dell'anno, variazioni perfettamente compatibili con una reale attività di produzione.

110. Il governo spagnolo fa anche riferimento ad una relazione di controllo contabile interno relativa alla campagna 1996, presentata in allegato alla replica, che concluderebbe per il carattere reale delle vendite effettuate e per la loro ammissibilità all'aiuto compensativo.

111. Infine, quanto all'entità della rettifica, il governo spagnolo sostiene che i criteri di rettifica forfettaria enunciati nel documento VI/5330/97 non sono in alcun modo soddisfatti nel caso di specie.

112. [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento del governo spagnolo secondo cui la rettifica finanziaria non era giustificata dal momento che erano stati effettuati controlli sufficienti e che i prezzi estremamente bassi potevano essere giustificati, in particolare, da ragioni congiunturali.

113. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la necessità di una rettifica finanziaria deriva dalle conclusioni alle quali sono giunti i suoi servizi dopo aver proceduto ad un controllo aleatorio su un campione di oltre 100 pratiche di pagamento.

Taluni dei prezzi accertati - quelli che erano inferiori a ESP 5 o compresi tra ESP 5 e 10 - potevano, a suo parere, essere definiti «simbolici». [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in confronto, il prezzo annuale medio di commercializzazione delle banane è stato pari a 16 ESP/kg. nel 1995 e a 22,7 ESP/kg. nel 1996; su base settimanale, la media più bassa nel 1995 è stata di 10 ESP/kg. e di 18 ESP/kg. nel 1996, anche se nel corso della quattordicesima settimana è stato rilevato un ribasso sino a 9,4 ESP/kg.

114. Le spiegazioni fornite dalle autorità delle isole Canarie avrebbero rivelato che i controlli sulle operazioni di vendita non erano andati oltre un livello puramente amministrativo e superficiale.

Inoltre, gli elementi verificati avrebbero rivelato che le capacità di controllo di cui disponevano i servizi regionali dell'agricoltura erano stati poco utilizzati per questo genere di operazioni.

115. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, alla luce di tali elementi, essa ha considerato che i prezzi simbolici corrispondevano a vendite fittizie o a vendite di prodotti al di sotto delle norme prescritte, pur ammettendo che un ragionevole dubbio potesse sussistere quanto ai quantitativi commercializzati fra le 5 e le 10 ESP/kg., ma che non poteva esservi il minimo dubbio quanto ai quantitativi commercializzati a meno di 5 ESP/kg.

116. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorrente non ha potuto fornire la prova della effettiva commercializzazione di tali frutti. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, nel corso di una riunione bilaterale, essa ha accettato che le autorità delle isole Canarie organizzassero un controllo contabile al fine di confrontare gli acquisti di banane effettuati da intermediari e le successive vendite di tali banane da parte di questi.

La relazione predisposta in seguito a tale controllo contabile relativo ai mesi di luglio e di agosto 1996, periodo durante il quale i prezzi hanno peraltro una tendenza al ribasso, avrebbe rivelato che i prezzi delle banane di seconda scelta, in altri termini di qualità inferiore, si erano mantenuti entro una forcella compresa tra le 10 e le 50 ESP/kg.

Di conseguenza, la relazione non ha potuto dimostrare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il carattere effettivo delle vendite a meno di ESP

10. Nemmeno le precisazioni in merito a tale relazione, comunicate successivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, avrebbero fornito la prova del carattere reale delle vendite, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto di dover mantenere le proprie conclusioni iniziali ed applicare la rettifica progettata.

117. [OSCURATO:PERSONA] replica poi alle cinque osservazioni presentate dal governo spagnolo.

118. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] indica che essa condivide il punto di vista del governo spagnolo secondo cui i quantitativi di banane venduti a prezzi anormalmente bassi erano «molto esigui».

Essa aggiunge, tuttavia, che proprio per questo motivo la rettifica è ridotta e riguarda solo tali quantitativi.

119. In secondo luogo, in ordine alla qualità dei controlli, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'esistenza di banane smerciate a prezzi anormalmente bassi non ha comportato verifiche supplementari sul posto.

Quanto al sistema detto di «allarme automatico», esso sarebbe entrato in funzione solo nel 1997, mentre le campagne oggetto della liquidazione comprendevano le annate 1995 e 1996 ed erano pertanto concluse.

120. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento del governo spagnolo secondo cui è improbabile che vi siano state vendite di banane di cattiva qualità per la mancanza di interesse commerciale da parte degli intermediari a effettuare simili vendite.

Essa ritiene, al contrario, che uno dei principali criteri commerciali degli intermediari sia il prezzo che poteva indurli a realizzare vendite del genere.

121. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che né l'offerta eccedentaria, né la presenza di prodotti sostitutivi sul mercato, né le ragioni climatiche spiegano la presenza di prezzi tanto bassi.

122. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che taluni produttori potevano avere intenzione di vendere la loro produzione a qualunque prezzo al fine di percepire un aiuto compensativo che, altrimenti, sarebbe andato perduto.

Essa aggiunge tuttavia che una simile vendita deve essere ad ogni modo effettiva e riguardare banane di qualità controllata.

Orbene, ai prezzi che sono stati accertati, non le sembra possibile che tali due condizioni siano state soddisfatte.

123. Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i suoi argomenti non sono in alcun modo contraddetti dalle statistiche sui prezzi allegate dal governo spagnolo alla replica.

Queste ultime mostrerebbero le rilevanti fluttuazioni del prezzo delle banane delle isole Canarie ma non spiegherebbero con ciò i prezzi di vendita eccezionalmente bassi da essa accertati.

124. Peraltro, il grafico dei prezzi presentato dal ricorrente farebbe riferimento a prezzi all'ingrosso, mentre la rettifica decisa si baserebbe sui prezzi di vendita tra produttori e grossisti.

125. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna abbia avuto l'occasione di dimostrare il carattere effettivo delle vendite ma non l'abbia fatto, fornendo solo statistiche e una documentazione sulle vendite praticate dagli intermediari e sui prezzi applicati ai dettaglianti, ma non sulle vendite e sui prezzi praticati fra produttori e acquirenti.

La stessa critica si applicherebbe alla relazione di controllo contabile prodotta dal governo spagnolo nella replica.

126. Infine, quanto al metodo utilizzato per determinare la rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso, contrariamente a quanto asserito dal governo spagnolo, non sia errato.

127. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i riferimenti fatti dal ricorrente a taluni criteri enunciati nel documento VI/5330/97 non sono pertinenti poiché riguardano rettifiche forfettarie, possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato nel caso di specie dal momento che essa era in grado di valutare il danno effettivamente subito.

128. Che pensare di tali argomenti?

129. Occorre cominciare l'analisi facendo riferimento alla citata sentenza 6 dicembre 2001, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte si è pronunciata nei seguenti termini quanto alla ripartizione dell'onere della prova fra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato in ordine all'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli: «10 Tocca alla [OSCURATO:PERSONA] provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1, punto 7, e giurisprudenza citata). 11 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-35, punto 35; 22 aprile 1999, causa C-28/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1973, punto 40, e Grecia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 8). 12 Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], è dovuto al fatto che lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG e, di conseguenza, tocca ad esso fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (citate sentenze 21 gennaio 1999, Germania/[OSCURATO:PERSONA], punto 35, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41, e Grecia/[OSCURATO:PERSONA], punto 9)» .

130. Orbene, alla luce di tale giurisprudenza, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia corroborato con «elementi probatori sufficienti i seri e ragionevoli dubbi da essa espressi» quanto al rispetto delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane e, più in particolare, dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 404/93 ai sensi del quale: «[u]n aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. (...)» .

131. Se si confrontano, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], i prezzi controversi, rilevati durante i controlli, ed i prezzi generalmente praticati sulle isole Canarie nel 1995 e nel 1996, sussiste, effettivamente, «un serio e ragionevole dubbio» quanto al fatto che tali primi prezzi, che erano estremamente bassi, se non simbolici, corrispondessero effettivamente a vendite reali di banane conformi alle norme di qualità prescritte.

132. D'altra parte, il governo spagnolo non presenta, dal canto suo, «la prova più circostanziata ed esauriente (...) dell'inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA]».

133. Da un lato, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di banane commercializzate a prezzi anormalmente bassi non ha comportato, durante le campagne considerate, verifiche o ispezioni supplementari sul posto, malgrado il sospetto di irregolarità provocato da prezzi del genere.

134. Per di più, è lecito porsi interrogativi sul carattere esauriente dei controlli a posteriori effettuati dalle autorità spagnole.

Come spiega la [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, la relazione di controllo contabile interno alla quale fa riferimento il governo spagnolo nella replica «dà conto unicamente del carattere effettivo [delle vendite] fra intermediari e dettaglianti, e non fra produttori ed intermediari.

Essa si chiede anche per quale motivo gli ispettori abbiano controllato solo le fatture di vendita, senza interessarsi ai dati di acquisto di tali imprese.

Dal momento che gli ispettori si sono recati sul posto, ciò non avrebbe sollevato grandi difficoltà e avrebbe permesso al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di disporre di dati affidabili in materia».

135. Poiché l'aiuto, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 404/93, è assegnato ai produttori di banane, occorre infatti accertare al loro livello, anzichè a quello degli intermediari, l'esistenza di una vendita di banane conformi alle norme di qualità.

136. D'altra parte, il governo spagnolo non contesta le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali: «nel corso di una riunione bilaterale con le autorità spagnole, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono mostrati disponibili ad accettare le prove che esse potevano fornire loro ed erano addirittura pronti ad ammettere come prova i risultati di una verifica destinata ad accostare e confrontare gli acquisti di banane da parte degli intermediari e le successive vendite di tali banane effettuate da questi ultimi.

Orbene, nonostante il fatto che la relazione di verifica si sia basata su un bimestre (luglio-agosto 1996) nel corso del quale i prezzi delle banane hanno una tendenza al ribasso a causa dell'aumento dell'offerta, tanto sul piano della varietà che della quantità, come si sottolinea nella relazione stessa, in quest'ultima si affermava che i prezzi delle banane di "seconda scelta", vale a dire di qualità inferiore, si sono mantenuti entro una forcella compresa fra le 10 e le 50 ESP».

137. Giustamente, a mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che la relazione di controllo contabile interno effettuato dalle stesse autorità spagnole non ha potuto dimostrare il carattere reale delle vendite a meno di ESP 10.

138. E' vero che il governo spagnolo contesta questa deduzione facendo riferimento a diverse circostanze congiunturali, quali la presenza di un'offerta eccedentaria sul mercato o fattori climatici che, a suo avviso, hanno potuto spiegare il livello dei prezzi accertati.

139. Ora, convengo con il governo spagnolo che le circostanze congiunturali indicate da quest'ultimo hanno un'influenza sui prezzi e che proprio a causa di simili circostanze questi ultimi fluttuano.

140. Tuttavia, se le circostanze congiunturali spiegano le normali fluttuazioni dei prezzi, condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali circostanze non giustificano per questo il fatto che i prezzi calino sino ad un livello anormalmente basso, se non simbolico.

141. Tutt'al più, se non nascondevano irregolarità, prezzi siffatti avrebbero potuto essere spiegati con una circostanza congiunturale eccezionale e di ampia portata.

Il governo spagnolo, tuttavia, non ne indica nessuna.

D'altro canto, è dubbio che una circostanza del genere sia potuta passare inosservata.

142. Quanto all'osservazione dell'organo di conciliazione secondo cui è poco probabile che banane di qualità inferiore alle norme siano state messe in vendita in una situazione in cui l'offerta era eccedentaria, occorre anzitutto ricordare che «la [OSCURATO:PERSONA], nell'emanare la sua decisione, non è vincolata dalle conclusioni dell'organo di conciliazione» .

143. Inoltre, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui il prezzo d'acquisto presso i produttori è sufficientemente basso, se non simbolico, per banane non conformi alle norme di qualità, taluni intermediari possono essere indotti a smerciarle anche in presenza di un'offerta eccedentaria di banane di buona qualità.

144. Passo ora all'altro commento dell'organo di conciliazione secondo il quale «è perfettamente possibile che quantitativi, peraltro ridotti, di banane conformi alle norme siano stati smerciati a prezzi insufficienti a coprire le spese di raccolta, di imballaggio e di trasporto, dato che la loro vendita permette ai produttori di percepire l'aiuto compensativo che essi avrebbero altrimenti perduto.

Una pratica del genere non può però essere considerata vietata da una normativa che non prevede alcun prezzo minimo e che comporta un meccanismo di fissazione di limiti massimi per i quantitativi che danno diritto all'aiuto compensativo».

145. Ritengo che al riguardo ci si trovi di fronte ad una considerazione che presenta una notevole importanza.

Il fatto che la normativa comunitaria non comporti un prezzo minimo costituisce una lacuna evidente, ma non può essere fatto carico a degli operatori economici di averne tratto profitto.

146. Penso, tuttavia, di potermi allineare alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in presenza di prezzi così bassi, appare più che dubbio che le banane controverse siano state conformi alle norme di qualità.

147. Infine, occorre rilevare che, a partire dal 1997, il governo delle isole Canarie ha istituito un sistema «di allarme automatico» che si attiva quando i prezzi calano al di sotto di una determinata soglia.

Esso sembra riconoscere, così, che la presenza di prezzi eccessivamente bassi non può essere ridotta alla mera espressione di tale o tal'altra circostanza congiunturale.

148. A mio parere quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito sufficienti elementi tendenti a provare una violazione delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane.

149. Nell'ambito della seconda parte del secondo motivo, il governo spagnolo contesta, tuttavia, non solo l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane, ma anche l'entità della rettifica a cui ha proceduto la [OSCURATO:PERSONA].

150. A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante «benché spetti alla [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2001, causa C-278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1501, punto 39, e giurisprudenza ivi citata), incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore relativamente alle conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza 19 novembre 1998, causa C-235/97, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-7555, punto 39)» .

151. Orbene, quanto alla contestazione dell'entità della rettifica, il governo spagnolo si limita a citare taluni passaggi del documento VI/5330/97.

152. Tuttavia, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tali passaggi riguardano la rettifica forfettaria, mentre, nel caso di specie, essa ha proceduto a calcolare la rettifica non in modo forfettario, bensì sulla base dei quantitativi viziati da irregolarità.

153. Peraltro, sono del parere che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso errori nel fissare l'entità della rettifica.

154. Infatti, benché le stesse autorità spagnole non abbiano constatato prezzi al di sotto di 10 ESP/kg. per banane di seconda scelta, la [OSCURATO:PERSONA] ha ancora calcolato un margine di plausibilità notevole, dell'ammontare del 75%, per le banane commercializzate fra le 5 e le 10 ESP.

Così essa ha rettificato un importo equivalente al 25% dell'aiuto compensativo corrispondente ai quantitativi commercializzati ad un prezzo fra le 5 e le 10 ESP/kg.

Solo per i quantitativi commercializzati al di sotto delle 5 ESP/kg., la [OSCURATO:PERSONA] ha rettificato un importo pari al 100% dell'aiuto compensativo.

155. Per tutte le ragioni che precedono, concludo per il rigetto della seconda parte del secondo motivo fatto valere dal governo spagnolo. C - Sul terzo motivo: carenza di motivazione

156. Il governo spagnolo sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato, né nella decisione impugnata né nel corso del procedimento preliminare alla sua adozione, le ragioni per le quali le percentuali di banane escluse dal finanziamento comunitario sono, da un lato, del 100% per le banane commercializzate ad un prezzo inferiore alle 5 ESP/kg. e, dall'altro, del 25% per le banane commercializzate ad un prezzo situato fra le 5 e le 10 ESP/kg.

La decisione impugnata sarebbe totalmente priva di motivazione al riguardo, il che impedirebbe al governo spagnolo di conoscere la giustificazione del provvedimento adottato.

157. [OSCURATO:PERSONA] contesta il motivo dedotto dal governo spagnolo.

Essa ricorda che la giurisprudenza non impone una motivazione dettagliata, dal momento che lo Stato membro è strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione.

Essa asserisce che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era a conoscenza, sin dal 15 giugno 1999 ed anche prima, del fatto che il motivo della rettifica era il livello eccezionalmente basso dei prezzi di vendita.

158. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che in nessuna fase del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha contestato il metodo di determinazione delle percentuali della rettifica e che ne ha sempre compreso la ragione.

159. A tal proposito, è opportuno ricordare che «in base alla giurisprudenza della Corte sulla portata dell'obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso (v. sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 21)» .

160. Orbene, è incontestabile, alla luce dei fatti sopra descritti, che le autorità spagnole sono state strettamente associate al procedimento di elaborazione della decisione impugnata.

161. D'altro canto, la relazione di sintesi, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2000, contiene spiegazioni chiare quanto ai motivi della rettifica e del relativo calcolo.

162. Propongo pertanto di respingere il terzo motivo. V - Conclusione

163. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo: - di respingere il ricorso; - di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CC0329_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiede alla Corte di annullare la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 2000, 2000/449/CE, che esclude dal finanziamento comunitario talune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia (in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui prevede una rettifica finanziaria applicabile alle spese dichiarate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a titolo dell'aiuto compensativo per le banane per le campagne 1995 e 1996. I - Contesto normativo 2. Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 aprile 1970, n. 729, relativo al finanziamento della politica agricola comune , prevede, al suo art. 5, n. 2, lett. b), che: «[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11, (...) b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi». 3. Lo stesso regolamento, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 22 maggio 1995, n. 1287 , dispone, all'art. 5, n. 2, lett. b) e c): «[OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del Fondo: (...) b) procede, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio considerato e sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), alla liquidazione dei conti degli organismi pagatori. La decisione di liquidazione dei conti (...) non pregiudica l'adozione di decisioni successive secondo le disposizioni della lettera c); c) decide in merito alle spese non ammesse al finanziamento comunitario di cui agli articoli 2 e 3 qualora constati che alcune spese non sono state effettuate in conformità alle norme comunitarie. (...) [OSCURATO:PERSONA] valuta l'entità di detti importi tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. [OSCURATO:PERSONA] tiene conto a tal fine del tipo e della gravità dell'inosservanza nonché del danno finanziario che ne deriva per la [OSCURATO:PERSONA]. Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a[i] ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche. (...)». 4. L'art. 2 del regolamento n. 1287/95 recita: «1. (...) [Il presente regolamento] si applica a decorrere dall'esercizio che inizia il 16 ottobre 1995. 2. I rifiuti di finanziamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del regolamento [n. 729/70] non possono riguardare spese dichiarate per un esercizio anteriore al 16 ottobre 1992, lasciando tuttavia impregiudicate le decisioni di liquidazione relative a un esercizio anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento». 5. Gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] in materia di rettifiche finanziarie sono stati definiti nel documento VI/5330/97 del 23 dicembre 1997. Qualora le informazioni fornite dall'indagine non consentano di valutare le perdite subite dalla [OSCURATO:PERSONA], può essere decisa una rettifica forfettaria. I tassi di rettifica applicabili sono del 2%, del 5% o del 10% a seconda dell'entità del rischio di perdita; in taluni casi il tasso può essere del 25% ed anche superiore, potendo giungere sino al 100% in casi eccezionali. 6. I regolamenti che disciplinano il settore in questione includono, in particolare, il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana , e il regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 9 luglio 1993, n. 1858, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane . 7. Il regolamento n. 404/93 ha previsto l'attribuzione di un aiuto compensativo ai produttori per eventuali perdite di proventi a seguito dell'introduzione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane. 8. Ai sensi dell'art. 12, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7, del regolamento n. 404/93: «1. Un aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. (...) 2. Il quantitativo massimo di banane comunitarie commercializzate che può dar diritto alla concessione dell'aiuto compensativo è fissato a 854 000 t (peso netto). Esso è così ripartito tra le regioni produttrici della [OSCURATO:PERSONA]: 1) 420 000 t per le isole Canarie; (...) 3. L'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra: - il "reddito forfettario di riferimento" delle banane prodotte e commercializzate nella [OSCURATO:PERSONA] e - il "reddito medio alla produzione" ottenuto sul mercato comunitario durante l'anno di cui trattasi per le banane prodotte e commercializzate nella [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il "reddito forfettario di riferimento" è determinato: - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella [OSCURATO:PERSONA] e commercializzate durante un periodo di riferimento da determinare, anteriore al 1° gennaio 1993, secondo la procedura prevista all'articolo 27, - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob. (...) 5. Il "reddito medio alla produzione" per le banane della [OSCURATO:PERSONA] è determinato, per ogni anno: - in base alla media dei prezzi delle banane prodotte nella [OSCURATO:PERSONA] e commercializzate durante l'anno di cui trattasi, - previa detrazione dei costi medi di trasporto e dei costi di applicazione del regime fob. (...) 7. Previa costituzione di una cauzione, possono venir versati anticipi calcolati in base all'aiuto compensativo concesso per l'anno precedente». 9. L'art. 4, nn. 1, 3 e 5, del regolamento n. 1858/93 dispone: «1. Per l'ottenimento di anticipi, può essere presentata domanda secondo il calendario indicato all'articolo 7, paragrafo 2. (...) 3. Il pagamento dell'anticipo è subordinato al deposito di una cauzione all'atto della presentazione della domanda. L'ammontare della cauzione è fissato al 50% dell'importo dell'anticipo. (...) 5. La cauzione viene svincolata non appena l'importo definitivo dell'aiuto sia stato pagato dalle autorità competenti». II - Fatti e procedimento precontenzioso 10. In occasione di una missione di controllo effettuata nelle isole Canarie nel gennaio 1997, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno accertato che alcune fatture corrispondenti ad un quantitativo significativo di banane destinate al mercato di tali isole, emesse da un certo numero di organizzazioni di produttori, riportavano prezzi che potevano essere definiti simbolici (1, 2 o 5 ESP/kg.). 11. Dal momento che dalle spiegazioni fornite ai servizi della [OSCURATO:PERSONA] era emerso che i controlli su tali operazioni non erano andati oltre un livello puramente amministrativo, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che esistesse un rischio reale che le dette fatture corrispondessero o a banane non effettivamente smerciate o a banane di cattiva qualità. I controllori della [OSCURATO:PERSONA] hanno ritenuto che le autorità spagnole avrebbero dovuto procedere a controlli aggiuntivi. 12. Con lettera 8 luglio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato tali accertamenti al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. 13. Una nuova missione è stata condotta dai servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel novembre 1997. 14. Durante una riunione bilaterale tenutasi il 31 marzo 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato il proprio benestare alle autorità della [OSCURATO:PERSONA] delle Canarie affinché esse facessero eseguire un controllo contabile presso le imprese che avevano acquistato banane a prezzo ridotto durante l'esercizio finanziario 1996. Il controllo contabile si è svolto nel maggio 1998. Dalla relazione di controllo contabile, trasmessa alla [OSCURATO:PERSONA] il 2 luglio 1998, non è risultata alcuna partita commercializzata al di sotto di 10 ESP/kg. 15. I servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno considerato che tale relazione suffragasse le loro tesi. 16. Con lettera del 15 giugno 1999 la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto una rettifica finanziaria sulla base della differenza tra l'aiuto compensativo versato ai produttori spagnoli e quello che sarebbe stato loro versato se i quantitativi considerati ed i relativi prezzi fossero stati esclusi, in tutto o in parte, dal calcolo dell'aiuto medio comunitario. 17. Con lettera 4 agosto 1999 le autorità spagnole hanno chiesto l'apertura del procedimento di conciliazione. 18. L'organo di conciliazione istituito dalla decisione della [OSCURATO:PERSONA] 1° luglio 1994, 94/442/CE, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: l'«organo di conciliazione»), ha emesso la sua relazione finale il 4 febbraio 2000. Esso afferma che è estremamente difficile risolvere la controversia tra le parti qualora le loro posizioni siano basate su deduzioni anziché su fatti accertati. Esso precisa che gli elementi di cui ha avuto conoscenza non permettono di escludere che la qualità delle banane di cui trattasi sia stata inferiore alle norme, ma che è poco probabile che il vizio di qualità abbia interessato l'insieme dei quantitativi di cui trattasi. Sarebbe altresì possibile che si siano verificate frodi relative ai quantitativi effettivamente venduti, ma nessuna prova concreta in tal senso gli è stata fornita. 19. Secondo l'organo di conciliazione, anche la tesi delle autorità spagnole sarebbe quindi plausibile. In particolare, sarebbe possibile che quantitativi ridotti di banane conformi alle norme siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo, dato che la vendita avrebbe permesso ai produttori di percepire l'aiuto compensativo che essi avrebbero, altrimenti, perduto. Una pratica del genere non sarebbe vietata. 20. L'organo di conciliazione conclude che non gli è stato possibile conciliare le posizioni delle due parti. Esso invita tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] a verificare il fondamento della propria proposta di rettifica finanziaria alla luce delle osservazioni da esso formulate. 21. Il 15 maggio 2000 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la sua relazione di sintesi. Essa conclude che le autorità spagnole non sono riuscite a dimostrare che le controverse vendite a prezzi estremamente bassi siano state effettivamente eseguite o che esse soddisfacessero le condizioni prescritte. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che essa proponeva una rettifica finanziaria fondata sul ritiro di un importo equivalente al 100% dell'aiuto compensativo corrispondente ai quantitativi di banane smerciate ad un prezzo inferiore a 5 ESP/kg. e di un importo equivalente al 25% per quanto riguarda i quantitativi di banane smerciate ad un prezzo compreso tra le 5 e le 10 ESP/kg.; detta rettifica comportava, per di più, il ricalcolo dell'importo compensativo previa deduzione della merce così considerata al fine di determinare il prezzo medio di uscita dal deposito di condizionamento e di evitare che le supposte «vendite» avessero un'incidenza sull'importo finale dell'aiuto compensativo. L'importo totale della rettifica era pari a ESP 428 882 534. 22. Il procedimento si è concluso, il 5 luglio 2000, con l'adozione della decisione impugnata, che imponeva la rettifica finanziaria menzionata nella relazione di sintesi. III - Conclusioni delle parti 23. [OSCURATO:PERSONA] di Spagna conclude nel senso che la Corte voglia annullare la decisione impugnata, per quanto riguarda l'aiuto compensativo al settore delle banane in Spagna, e condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 24. [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del ricorso e per la condanna del ricorrente alle spese. IV - Analisi 25. Il governo spagnolo deduce tre motivi. 26. In primo luogo, rifiutando la presa a carico delle spese effettuate nel corso dell'esercizio finanziario 1995, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore e violato i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto. 27. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe commesso un errore quanto ai dati da essa utilizzati per determinare la rettifica finanziaria e avrebbe tratto conclusioni errate dai suoi accertamenti. 28. In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata. A - Sul primo motivo: rettifica estesa, a torto, alle spese del 1995 29. Il governo spagnolo sostiene che, a torto, la decisione impugnata si estende alle spese effettuate nel 1995, poiché queste ultime erano già state liquidate da un'altra decisione, e cioè la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal FEAOG . Le sole eccezioni alla liquidazione relativa alla Spagna riguarderebbero le cosiddette spese «non riconosciute» di cui al paragrafo 1, lett. f), dell'allegato di quest'ultima decisione, nonché i quantitativi detti «dissociati» di cui al paragrafo 1, lett. c), del medesimo allegato. 30. I pagamenti relativi alle banane farebbero parte non dei quantitativi dissociati, ma delle spese riconosciute e sarebbero stati quindi liquidati. 31. Rifiutando la presa a carico di tali spese, la [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il principio del legittimo affidamento a danno dell'amministrazione spagnola, nonché dei privati beneficiari degli aiuti compensativi. 32. [OSCURATO:PERSONA] violerebbe altresì il principio della certezza del diritto. Il governo spagnolo fa rilevare che è essenziale che le istituzioni comunitarie rispettino il carattere intangibile degli atti da esse adottati. 33. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il primo motivo fatto valere dal governo spagnolo sia infondato. Essa sostiene che la decisione 1999/187 non ha liquidato gli importi versati a titolo dell'aiuto compensativo controverso. 34. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], le somme versate ai produttori durante la campagna di commercializzazione 1995, svoltasi dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995, costituivano semplici anticipi sull'aiuto compensativo finale. Quest'ultimo può considerarsi definitivamente ricevuto solo quando il saldo dell'aiuto sia stato versato e la cauzione svincolata, il che è avvenuto nel corso dell'esercizio finanziario 1996, che andava dal 16 ottobre 1995 al 15 ottobre 1996, e non già durante l'esercizio 1995. 35. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, per poter considerare sussistente un diritto all'aiuto, come prevede il regolamento n. 1858/93, quale modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 1995, n. 796 , essa deve disporre di tutti i dati relativi al periodo annuale di riferimento, corrispondente alla campagna di commercializzazione che, per quanto riguarda le banane, coincide con l'anno civile. Solo una volta in possesso di tali dati, alla fine dell'anno, la [OSCURATO:PERSONA] verificherebbe se le circostanze che giustificano il pagamento dell'aiuto si siano verificate, nel senso che i redditi alla produzione siano stati inferiori ai redditi di riferimento, e fisserebbe l'importo dell'aiuto. Solo in quel momento il saldo potrebbe essere pagato e le cauzioni svincolate. Gli importi versati in precedenza dovrebbero essere considerati come semplici acconti provvisori, soggetti a successiva revisione. Sino a quel momento, non esisterebbe alcun diritto all'aiuto, non potrebbe essere calcolato l'importo di quest'ultimo e non potrebbe quindi ritenersi che vi sia un qualunque importo da liquidare. 36. [OSCURATO:PERSONA] ribadisce pertanto che, per quanto riguarda le banane commercializzate nel 1995, essendo stato definitivamente pagato l'aiuto solo nel 1996, la decisione 1999/187, relativa all'esercizio finanziario 1995, non poteva liquidare gli importi versati a titolo dell'aiuto controverso. 37. Mi associo alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la decisione 1999/187 non si estende alle spese rettificate dalla decisione impugnata. 38. Risulta infatti dall'allegato della decisione impugnata che le rettifiche contestate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna riguardano spese relative agli esercizi 1996 e 1997. Per contro, la decisione 1999/187 liquida i conti dell'esercizio 1995. Trattandosi di esercizi diversi, quest'ultima decisione non concerne le spese che hanno formato oggetto della decisione impugnata. 39. Il governo spagnolo sostiene, tuttavia, che talune spese rettificate dalla [OSCURATO:PERSONA] rientrano, in realtà, nell'esercizio 1995. 40. Esso ritiene, più in particolare, che «la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tenere conto unicamente degli importi versati a titolo di aiuto compensativo per il settore delle banane nel corso dell'esercizio 1996 e non prendere in considerazione i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1995, i quali (...) erano già stati liquidati» . 41. Tale argomento non può tuttavia essere accolto. 42. Come osserva, a buon diritto, la [OSCURATO:PERSONA], «i pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio 1995», nel contesto dei regolamenti nn. 404/93 e 1858/93, costituiscono degli anticipi. 43. A questo proposito, occorre fare riferimento all'art. 7, n. 2, del regolamento n. 1858/93, ai sensi del quale: «[l]e domande sono presentate: a) per quanto riguarda gli anticipi, nei primi dieci giorni dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre per le banane effettivamente commercializzate nei due mesi che precedono il mese in cui è stata presentata la domanda; (...) b) per quanto riguarda il versamento del saldo, nei primi dieci giorni di gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto. Il saldo comprende: - l'aiuto per le banane commercializzate nel periodo da novembre a dicembre; - gli eventuali aggiustamenti degli anticipi versati per le banane commercializzate nei periodi di cui alla lettera a), in funzione dell'importo definitivo dell'aiuto» . 44. Risulta da tale disposizione che la commercializzazione di banane dà luogo, durante l'anno in cui quest'ultima si verifica, al pagamento di un anticipo al produttore. Solo l'anno successivo questi riceve il saldo dell'aiuto. 45. Una tale interpretazione è parimenti confermata dal sesto considerando del regolamento n. 1858/93 al quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento e ai sensi del quale: «(...) poiché l'aiuto compensativo per un determinato anno può essere calcolato e versato soltanto all'inizio dell'anno successivo, è necessario concedere anticipi, in modo da assicurare uno smercio normale dei prodotti comunitari e da rispettare l'obiettivo perseguito dal provvedimento; che questi anticipi possono tuttavia essere ottenuti soltanto previo deposito di una cauzione, per il caso in cui l'importo definitivo dell'aiuto sia inferiore al totale degli anticipi versati». 46. Pertanto, se la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato irregolarità nello smercio di banane nel corso delle annate 1995 e 1996, si tratta di commercializzazioni per le quali i produttori hanno ricevuto unicamente anticipi durante quegli stessi anni. Per contro, il saldo degli aiuti è stato pagato, rispettivamente, solo nel 1996 e nel 1997. 47. Molto ragionavolmente la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, poiché l'importo degli aiuti è fissato definitivamente solo nel 1996 e nel 1997, questi ultimi sono liquidati unicamente in occasione dei procedimenti relativi agli esercizi 1996 e 1997 e non in occasione del procedimento relativo all'esercizio 1995, che ha formato oggetto della decisione 1999/187. 48. Il procedimento di liquidazione dei conti concerne, infatti, come confermato del resto dal titolo della decisione 1999/187, le «spese» finanziate dal FEAOG. 49. Orbene, non esistono spese a carico del FEAOG se non a partire dal momento in cui l'aiuto è diventato definitivo e la cauzione è stata svincolata. Prima di tale data, l'esistenza di una spesa del genere è, infatti, solo aleatoria, dal momento che l'importo pagato a titolo di anticipo può sempre essere recuperato mediante l'incameramento della cauzione qualora l'aiuto si riveli non dovuto. 50. Il governo spagnolo si chiede ancora perché, in tal caso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia precisato nella decisione 1999/187 che essa non includeva le spese relative agli aiuti compensativi per le banane in quanto il pagamento finale non era stato effettuato prima del 1996, mentre essa aveva espressamente formulato tale precisazione nella detta decisione in ordine agli aiuti ai produttori di talune coltivazioni erbacee. 51. Sono tuttavia del parere che il solo fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riferita alle coltivazioni erbacee ma non alle banane nei considerando della decisione 1999/187 non basta a concludere che tale decisione abbia liquidato gli importi pagati nel 1995 a titolo di anticipo ai produttori di banane. L'esistenza di una spesa a carico del FEAOG dipende, infatti, dalla normativa applicabile e non da uno dei considerando di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]. 52. Il governo spagnolo ritiene altresì che il punto di vista secondo cui i pagamenti effettuati nel 1995 devono essere considerati come acconti non sia coerente se si tiene conto dell'art. 7, n. 4, quarto comma, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune , che riguarda gli aiuti allo sviluppo rurale. 53. Infatti, secondo il governo spagnolo, il legislatore europeo ha introdotto una distinzione fra gli aiuti allo sviluppo rurale, di cui al detto art. 7, e gli altri. Per quanto riguarda i primi, i pagamenti che precedono il pagamento finale costituirebbero solo acconti. Invece, per quanto attiene agli altri tipi di aiuti, quali gli aiuti compensativi nel settore delle banane, i diversi pagamenti sino al saldo finale non dovrebbero essere considerati come acconti. Tali pagamenti farebbero parte dell'aiuto compensativo concesso e potrebbero essere oggetto di liquidazione. Nella specie, essi sarebbero stati liquidati tramite la decisione 1999/187 relativa all'esercizio finanziario 1995. 54. A tal proposito, è opportuno rilevare che l'art. 7, n. 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 prevede che: «[u]n rifiuto del finanziamento non può riguardare: a) le spese di cui all'articolo 2 eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche; b) le spese per misure o azioni di cui all'articolo 3 il cui pagamento definitivo sia stato effettuato anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la Comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato dei risultati delle verifiche». 55. Orbene, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 1258/1999, che sostituisce il regolamento n. 729/70, si applica solo, ai sensi del suo art. 20, alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2000. Esso non trova applicazione alle spese controverse nella presente causa e pare quindi difficile dedurne un'interpretazione che le riguardi. 56. Del resto, il fatto che, per gli aiuti allo sviluppo rurale, il termine di ventiquattro mesi decorra dal pagamento finale, non significa ancora che, per gli aiuti di cui al detto art. 7, n. 4, quarto comma, lett. a), ogni pagamento, sia esso definitivo o meno, debba essere considerato come una «spesa» che faccia decorrere il termine dei ventiquattro mesi. 57. Come rileva infatti giustamente la [OSCURATO:PERSONA], «il fatto che i pagamenti parziali siano considerati spese da liquidare o che si attenda il pagamento del saldo dipende esclusivamente dalle caratteristiche dell'aiuto e del settore, nonché dal regime giuridico per esso previsto». 58. E' dunque con riferimento al regolamento n. 1858/93 che occorre definire la nozione di «spesa» ai sensi dell'art. 7, n. 4, quarto comma, lett. a), del regolamento n. 1258/1999 e non con riferimento alla lett. b) della stessa disposizione di quest'ultimo regolamento. 59. Alla luce di quanto precede, sono pertanto del parere che le spese rettificate dalla decisione impugnata non riguardino l'esercizio 1995 che ha formato oggetto della decisione 1999/187. 60. La premessa su cui si fonda il primo motivo del governo spagnolo e che consiste, in sostanza, nel ritenere esistente una sovrapposizione fra la decisione 1999/187, da un lato, e, dall'altro, la decisione impugnata, non è dunque corretta. 61. Ne consegue che la decisione 1999/187 non può aver ingenerato alcun legittimo affidamento in merito al fatto che le spese di cui trattasi nella decisione impugnata non sarebbero mai state rettificate. Poiché il sistema è logico e coerente, non si è neppure verificata alcuna violazione del principio della certezza del diritto. 62. Queste considerazioni sono sufficienti per concludere per il rigetto del primo motivo del governo spagnolo. 63. Per scrupolo di completezza occorre tuttavia esaminare ancora l'argomento, fatto valere in subordine dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale, anche se l'esercizio finanziario 1995 dovesse essere considerato come l'esercizio pertinente, la decisione 1999/187 non avrebbe liquidato tutte le spese effettuate nel corso del detto esercizio. 64. Più in particolare, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all'ultimo considerando della decisione 1999/187 ai sensi del quale quest'ultima «(...) non pregiudica le conseguenze finanziarie che la [OSCURATO:PERSONA] trarrà, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle indagini in corso alla data della presente decisione (...)», vale a dire al 3 febbraio 1999. 65. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che le indagini sugli aiuti compensativi controversi non erano concluse a tale data, non foss'altro per il fatto che essa non ne aveva ancora notificato l'esito finale al governo spagnolo. 66. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento al dodicesimo considerando della decisione 1999/187 ai sensi del quale «(...) a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 729/70, [come modificato dal regolamento 1287/95] la [OSCURATO:PERSONA] può rifiutare di finanziare spese effettuate entro i ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche; (...) la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato agli Stati membri interessati i risultati di alcune verifiche tra il maggio e il settembre 1997; (...) tali verifiche possono comportare conseguenze finanziarie suscettibili di influenzare le spese dichiarate nell'esercizio finanziario 1995; (...) la presente decisione non pregiudica il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di escludere, con una decisione successiva, dal finanziamento comunitario spese effettuate durante l'esercizio finanziario 1995 per le quali essa constata, in seguito alle suddette verifiche, la mancata conformità alle norme comunitarie». 67. A tal proposito occorre, in primo luogo, fare riferimento al punto 30 della sentenza 29 gennaio 1998, causa C-61/95, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] , nella quale la Corte ha dichiarato che: «(...) [L]a [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato del FEAOG, liquida, entro l'anno successivo, in base ai conti annui, i conti dei servizi e organismi. Tuttavia, se le informazioni fornite dagli Stati membri e i controlli che essa ritiene opportuno effettuare non consentono di ottenere risultati definitivi, la [OSCURATO:PERSONA] ha facoltà di chiudere i conti in base alle informazioni ottenute nel corso della procedura di liquidazione, riservandosi la possibilità di correggere la sua decisione nel corso di una successiva liquidazione» . 68. Orbene, ne deriva, a mio parere, che la [OSCURATO:PERSONA] può effettivamente riservarsi la possibilità di effettuare rettifiche nell'ambito di una liquidazione ulteriore qualora le manchino talune informazioni, per esempio, a causa del fatto che le indagini sono ancora in corso. 69. In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia adottato la decisione 1999/187 non l'ha privata di ogni possibilità di procedere ulteriormente a rettifiche riguardanti le spese relative all'esercizio 1995. 70. In pratica, il governo spagnolo ritiene che l'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, su cui si fonda la decisione impugnata, non potesse applicarsi alle spese effettuate nel 1995 poiché, ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento n. 1287/95, tale prima disposizione è entrata in vigore solo a partire dall'esercizio 1996. 71. Tuttavia, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tale tesi del governo spagnolo è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte. 72. La Corte ha in effetti dichiarato, al punto 82 della sentenza 6 marzo 2001, causa C-278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] , che, «[a]l fine di interpretare utilmente l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 1287/95, si deve ritenere che la procedura di correzione può applicarsi agli esercizi successivi al 16 ottobre 1992 che non abbiano costituito oggetto di una decisione di liquidazione prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso». 73. D'altro canto, al punto 81 della sentenza 6 dicembre 2001, causa C-373/99, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] , la Corte ne ha dedotto che, «(...) per la liquidazione dei conti dell'esercizio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] doveva applicare la procedura prevista dall'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70 [come modificato dal regolamento n. 1287/95]». 74. Il governo spagnolo, tuttavia, ribatte ancora che, se si dovesse ammettere che la procedura di rettifica può non di meno estendersi alle spese che si riferiscono all'esercizio 1995, troverebbe applicazione il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95. 75. In pratica, detto termine, secondo il governo spagnolo, dovrebbe essere calcolato a partire dalla lettera 8 luglio 1997 che costituisce la prima comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna dell'esito dei suoi controlli. Le spese anteriori all'8 luglio 1995 non potrebbero quindi essere prese in considerazione ai fini della rettifica. 76. Orbene, a tale data, buona parte delle spese dell'esercizio finanziario 1995 relative ai raccolti dello stesso anno, secondo il governo spagnolo, erano state già effettuate. 77. Condivido il punto di vista del governo spagnolo secondo cui il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, trova applicazione nel caso di specie. 78. La decisione impugnata si fonda, infatti, su tale disposizione che fissa, al suo quinto comma, il termine di ventiquattro mesi come segue: «Il rifiuto del finanziamento non può riguardare le spese effettuate anteriormente a ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della [OSCURATO:PERSONA] allo Stato membro interessato, dei risultati delle verifiche (...)». 79. L'importanza del termine di ventiquattro mesi che mira, ai sensi del sesto considerando del regolamento n. 1287/95, a «stabilire il periodo massimo cui si possono riferire le conseguenze dei risultati emersi dalle verifiche di conformità [effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]]», è già stata sottolineata dalla vostra giurisprudenza . 80. Così, al punto 133 della sentenza Spagna/[OSCURATO:PERSONA], citata, la Corte ha dichiarato che «(...) [t]ale limitazione ha lo scopo di tutelare gli Stati membri dall'incertezza del diritto che si determinerebbe se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a rimettere in discussione spese effettuate molti anni prima dell'adozione di una decisione sulla conformità». 81. Ne consegue che, se le spese rettificate dalla decisione impugnata si riferivano effettivamente all'esercizio 1995, esse non potrebbero più formare l'oggetto di una rettifica, a condizione che siano state effettuate prima dell'8 luglio 1995. 82. Le parti non contestano, infatti, che la comunicazione per iscritto, ai sensi dell'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, come modificato dal regolamento n. 1287/95, sia intervenuta l'8 luglio 1997. Il termine di ventiquattro mesi si estendeva quindi sino all'8 luglio 1995. 83. Risulta da quanto precede che l'argomento fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] in via subordinata e fondato sui considerando della decisione 1999/187 è solo parzialmente influente. 84. Malgrado le riserve, formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] in tali considerando, quanto alle rettifiche che potrebbero ancora interessare le spese rientranti nell'esercizio 1995, effettivamente essa non sarebbe stata autorizzata a rettificare le spese effettuate prima dell'8 luglio 1995. 85. Infatti, il semplice fatto di aver espresso riserve nei considerando di una decisione di liquidazione non solleva la [OSCURATO:PERSONA] dall'obbligo di rispettare il termine di ventiquattro mesi previsto all'art. 5, n. 2, lett. c), quinto comma, del regolamento n. 729/70. 86. Ricordo, tuttavia, che il suddetto argomento, fatto valere in via subordinata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è pertinente ai fini della soluzione della controversia dal momento che è provato, a mio parere, che la decisione impugnata non si estende alle spese rientranti nell'esercizio 1995. 87. Propongo pertanto di respingere il primo motivo fatto valere dal governo spagnolo. B - Sul secondo motivo: errore nei dati utilizzati ed errore d'interpretazione 88. Il secondo motivo del governo spagnolo si suddivide, in sostanza, in due parti. Tale governo contesta, infatti, alla [OSCURATO:PERSONA], da un lato, il fatto di essersi basata su dati sbagliati e, dall'altro, di averne tratto conclusioni errate. Quanto all'utilizzazione di dati errati 89. Il governo spagnolo sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha, a torto, utilizzato i dati di commercializzazione relativi agli esercizi finanziari 1996 e 1997, applicandoli alle campagne di commercializzazione 1995 e 1996, che sono anni di calendario e non coincidono nel tempo con gli esercizi finanziari scelti. Tale pratica sarebbe non solo illogica, ma anche errata. 90. Il governo spagnolo afferma che quando i servizi della [OSCURATO:PERSONA] hanno richiesto alle autorità spagnole di fornire loro tali dati, essi hanno utilizzato l'espressione «anni 1995 e 1996», e il termine anno corrisponde, in materia di liquidazione dei conti, all'anno finanziario. Esso precisa che le autorità spagnole hanno fornito tali cifre indicando espressamente i bimestri delle domande d'aiuto corrispondenti a ciascun esercizio FEAOG in modo tale che non poteva esservi alcuna confusione. In nessuna occasione, tuttavia, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero fatto sapere che i dati loro forniti non erano corretti. 91. [OSCURATO:PERSONA] ribatte che essa ha utilizzato i dati che le autorità spagnole le hanno comunicato e sottolinea di aver proposto a più riprese, alle dette autorità, di fornirle altri dati più precisi facendo presente la propria disponibilità a procedere a nuovi calcoli. [OSCURATO:PERSONA] cita, a questo proposito, la propria lettera del 15 giugno 1999 nonché la proposta da essa formulata successivamente e che l'organo di conciliazione ricorda nella propria relazione. 92. A tal proposito, è opportuno rammentare che la rettifica si basa sugli accertamenti, effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo i quali, nel corso delle annate 1995 e 1996, notevoli quantitativi di banane, presi in considerazione ai fini del calcolo dell'aiuto compensativo, erano stati venduti sul mercato locale delle isole Canarie a prezzi estremamente bassi, dell'ammontare di meno di 10 ESP/kg. e che potevano raggiungere il prezzo simbolico di 1 ESP/kg. 93. Anche se le irregolarità che la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto interessano, per le ragioni già spiegate in precedenza, le spese relative agli esercizi 1996 e 1997, i dati concreti alla base della conclusione secondo cui esiste un'irregolarità si riferiscono, dal canto loro, alle annate 1995 e 1996. 94. Orbene, risulta segnatamente dalla menzionata lettera 15 giugno 1999 che la [OSCURATO:PERSONA] si è effettivamente lasciata guidare dai dati concreti relativi agli anni 1995 e 1996. Così, in tale lettera, essa fa riferimento a medie di prezzi per i detti anni. 95. Del resto, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tale lettera ha permesso al governo spagnolo di rettificare i dati che essa ha utilizzato. Così, nella nota a fondo pagina n. 1 dell'allegato alla detta lettera si affermava: «[s]e l'amministrazione spagnola dispone di dati più precisi ai fini di tale calcolo, essa è invitata a trasmetterli». 96. Il governo spagnolo non dimostra dunque che la [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato dati sbagliati o abbia indotto le autorità spagnole in errore quanto ai dati da fornire. 97. Ritengo pertanto che la prima parte del secondo motivo sia infondata. Quanto all'errata interpretazione dei dati 98. Il governo spagnolo ritiene altresì che gli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei suoi controlli non giustifichino le rettifiche controverse. 99. Il governo spagnolo respinge le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] fondate sull'accertamento di prezzi di vendita estremamente bassi. Esso nega che i servizi spagnoli si siano limitati a controlli puramente amministrativi e che esista un rischio reale che le fatture emesse corrispondano a banane non effettivamente commercializzate o a banane di cattiva qualità. 100. In primo luogo, il governo spagnolo sottolinea che «i prezzi ridotti» riguardano solo quantità molto esigue. Per quanto riguarda i prezzi compresi fra 1 e 5 ESP/kg. e fra 5 e 10 ESP/kg., i quantitativi di banane rappresentano rispettivamente lo 0,48% e lo 0,4% del volume totale di banane per le quali è stato chiesto l'aiuto compensativo nel corso dell'esercizio 1995, nonché lo 0,9% e lo 0,5%, rispettivamente, del medesimo volume per l'esercizio 1996. 101. In secondo luogo, il governo spagnolo sostiene che il rispetto delle norme di qualità è assicurato dall'applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 15 dicembre 1995, n. 2898, che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana nonché tramite diversi controlli a campione. Altri controlli sono stati effettuati in seguito a problemi congiunturali, a denunce o sulla base di indizi di irregolarità. Inoltre, è stato creato un sistema di «allarme automatico» che comporta controlli specifici qualora da rapporti redatti dai servizi competenti risulti che i prezzi sono calati al di sotto della soglia fissata. 102. Oltre a questi controlli, l'[OSCURATO:PERSONA] de la Administración del Estado e il Servicio de [OSCURATO:PERSONA] de la [OSCURATO:PERSONA] de Canarias effettuano controlli a posteriori presso i beneficiari dell'aiuto compensativo. 103. Per quanto riguarda l'esercizio FEAOG 1995, sarebbero stati così effettuati controlli presso la Coplaca, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] de Tenerife SA, che sono produttori beneficiari. 104. Nel corso dell'esercizio FEAOG 1996, sarebbero stati controllati i soci della [OSCURATO:PERSONA] (COSLO) nonché diversi beneficiari della SAT [OSCURATO:PERSONA]. 105. Tanto la Coplaca quanto la SAT [OSCURATO:PERSONA] avrebbero presentato fatture a «prezzi ridotti» per il periodo controllato. Da tutte le relazioni di controllo risulterebbe che le operazioni commerciali sono state effettivamente realizzate nel corso del periodo di riferimento. Tali operazioni sarebbero state correttamente menzionate nella contabilità delle imprese. Il quantitativo di banane fornite e imballate coinciderebbe con il quantitativo di banane per il quale è stato percepito l'aiuto. I controlli di qualità sarebbero attestati da prove scritte. I documenti giustificativi corrispondenti stabilirebbero infine che il volume di banane per il quale l'aiuto è stato chiesto è stato effettivamente smerciato sul mercato delle isole Canarie e nella penisola iberica. 106. In terzo luogo, il governo spagnolo rinvia all'osservazione dell'organo di conciliazione secondo cui è poco probabile che banane di qualità inferiore alle norme siano state messe in vendita in una situazione in cui l'offerta è eccedentaria. 107. In quarto luogo, il debole livello dei prezzi sul mercato insulare potrebbe essere spiegato da numerose ragioni: l'offerta sarebbe eccedentaria sul mercato continentale; sarebbero comparsi sul mercato altri frutti sostitutivi proposti a prezzi meno elevati; banane non comunitarie penetrerebbero sul mercato spagnolo in maniera eccessiva; taluni fattori climatici sarebbero all'origine di un aumento dell'offerta sul mercato. 108. In quinto luogo, il governo spagnolo riporta un altro commento dell'organo di conciliazione, e cioè che sarebbe perfettamente possibile che quantitativi ridotti di banane conformi alle norme di qualità siano stati smerciati a prezzi inferiori al prezzo di costo (raccolta, imballaggio e trasporto), dato che la loro vendita avrebbe permesso ai produttori di ricevere l'aiuto compensativo che altrimenti essi non avrebbero potuto ottenere. 109. Nella sua replica, il governo spagnolo fa riferimento alle liste dei prezzi settimanali praticati dai grossisti sul mercato delle isole Canarie, da esso precedentemente presentati all'organo di conciliazione, nonché ad un grafico sull'andamento del prezzo della frutta. Tali documenti, allegati alla replica, permetterebbero di valutare le enormi variazioni che si verificano nel corso dell'anno, variazioni perfettamente compatibili con una reale attività di produzione. 110. Il governo spagnolo fa anche riferimento ad una relazione di controllo contabile interno relativa alla campagna 1996, presentata in allegato alla replica, che concluderebbe per il carattere reale delle vendite effettuate e per la loro ammissibilità all'aiuto compensativo. 111. Infine, quanto all'entità della rettifica, il governo spagnolo sostiene che i criteri di rettifica forfettaria enunciati nel documento VI/5330/97 non sono in alcun modo soddisfatti nel caso di specie. 112. [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento del governo spagnolo secondo cui la rettifica finanziaria non era giustificata dal momento che erano stati effettuati controlli sufficienti e che i prezzi estremamente bassi potevano essere giustificati, in particolare, da ragioni congiunturali. 113. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la necessità di una rettifica finanziaria deriva dalle conclusioni alle quali sono giunti i suoi servizi dopo aver proceduto ad un controllo aleatorio su un campione di oltre 100 pratiche di pagamento. Taluni dei prezzi accertati - quelli che erano inferiori a ESP 5 o compresi tra ESP 5 e 10 - potevano, a suo parere, essere definiti «simbolici». [OSCURATO:PERSONA] rileva che, in confronto, il prezzo annuale medio di commercializzazione delle banane è stato pari a 16 ESP/kg. nel 1995 e a 22,7 ESP/kg. nel 1996; su base settimanale, la media più bassa nel 1995 è stata di 10 ESP/kg. e di 18 ESP/kg. nel 1996, anche se nel corso della quattordicesima settimana è stato rilevato un ribasso sino a 9,4 ESP/kg. 114. Le spiegazioni fornite dalle autorità delle isole Canarie avrebbero rivelato che i controlli sulle operazioni di vendita non erano andati oltre un livello puramente amministrativo e superficiale. Inoltre, gli elementi verificati avrebbero rivelato che le capacità di controllo di cui disponevano i servizi regionali dell'agricoltura erano stati poco utilizzati per questo genere di operazioni. 115. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, alla luce di tali elementi, essa ha considerato che i prezzi simbolici corrispondevano a vendite fittizie o a vendite di prodotti al di sotto delle norme prescritte, pur ammettendo che un ragionevole dubbio potesse sussistere quanto ai quantitativi commercializzati fra le 5 e le 10 ESP/kg., ma che non poteva esservi il minimo dubbio quanto ai quantitativi commercializzati a meno di 5 ESP/kg. 116. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il ricorrente non ha potuto fornire la prova della effettiva commercializzazione di tali frutti. [OSCURATO:PERSONA] precisa che, nel corso di una riunione bilaterale, essa ha accettato che le autorità delle isole Canarie organizzassero un controllo contabile al fine di confrontare gli acquisti di banane effettuati da intermediari e le successive vendite di tali banane da parte di questi. La relazione predisposta in seguito a tale controllo contabile relativo ai mesi di luglio e di agosto 1996, periodo durante il quale i prezzi hanno peraltro una tendenza al ribasso, avrebbe rivelato che i prezzi delle banane di seconda scelta, in altri termini di qualità inferiore, si erano mantenuti entro una forcella compresa tra le 10 e le 50 ESP/kg. Di conseguenza, la relazione non ha potuto dimostrare, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il carattere effettivo delle vendite a meno di ESP 10. Nemmeno le precisazioni in merito a tale relazione, comunicate successivamente dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, avrebbero fornito la prova del carattere reale delle vendite, ragion per cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto di dover mantenere le proprie conclusioni iniziali ed applicare la rettifica progettata. 117. [OSCURATO:PERSONA] replica poi alle cinque osservazioni presentate dal governo spagnolo. 118. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] indica che essa condivide il punto di vista del governo spagnolo secondo cui i quantitativi di banane venduti a prezzi anormalmente bassi erano «molto esigui». Essa aggiunge, tuttavia, che proprio per questo motivo la rettifica è ridotta e riguarda solo tali quantitativi. 119. In secondo luogo, in ordine alla qualità dei controlli, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l'esistenza di banane smerciate a prezzi anormalmente bassi non ha comportato verifiche supplementari sul posto. Quanto al sistema detto di «allarme automatico», esso sarebbe entrato in funzione solo nel 1997, mentre le campagne oggetto della liquidazione comprendevano le annate 1995 e 1996 ed erano pertanto concluse. 120. In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento del governo spagnolo secondo cui è improbabile che vi siano state vendite di banane di cattiva qualità per la mancanza di interesse commerciale da parte degli intermediari a effettuare simili vendite. Essa ritiene, al contrario, che uno dei principali criteri commerciali degli intermediari sia il prezzo che poteva indurli a realizzare vendite del genere. 121. In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] considera che né l'offerta eccedentaria, né la presenza di prodotti sostitutivi sul mercato, né le ragioni climatiche spiegano la presenza di prezzi tanto bassi. 122. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che taluni produttori potevano avere intenzione di vendere la loro produzione a qualunque prezzo al fine di percepire un aiuto compensativo che, altrimenti, sarebbe andato perduto. Essa aggiunge tuttavia che una simile vendita deve essere ad ogni modo effettiva e riguardare banane di qualità controllata. Orbene, ai prezzi che sono stati accertati, non le sembra possibile che tali due condizioni siano state soddisfatte. 123. Nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che i suoi argomenti non sono in alcun modo contraddetti dalle statistiche sui prezzi allegate dal governo spagnolo alla replica. Queste ultime mostrerebbero le rilevanti fluttuazioni del prezzo delle banane delle isole Canarie ma non spiegherebbero con ciò i prezzi di vendita eccezionalmente bassi da essa accertati. 124. Peraltro, il grafico dei prezzi presentato dal ricorrente farebbe riferimento a prezzi all'ingrosso, mentre la rettifica decisa si baserebbe sui prezzi di vendita tra produttori e grossisti. 125. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna abbia avuto l'occasione di dimostrare il carattere effettivo delle vendite ma non l'abbia fatto, fornendo solo statistiche e una documentazione sulle vendite praticate dagli intermediari e sui prezzi applicati ai dettaglianti, ma non sulle vendite e sui prezzi praticati fra produttori e acquirenti. La stessa critica si applicherebbe alla relazione di controllo contabile prodotta dal governo spagnolo nella replica. 126. Infine, quanto al metodo utilizzato per determinare la rettifica finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che esso, contrariamente a quanto asserito dal governo spagnolo, non sia errato. 127. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che i riferimenti fatti dal ricorrente a taluni criteri enunciati nel documento VI/5330/97 non sono pertinenti poiché riguardano rettifiche forfettarie, possibilità che la [OSCURATO:PERSONA] non ha utilizzato nel caso di specie dal momento che essa era in grado di valutare il danno effettivamente subito. 128. Che pensare di tali argomenti? 129. Occorre cominciare l'analisi facendo riferimento alla citata sentenza 6 dicembre 2001, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], in cui la Corte si è pronunciata nei seguenti termini quanto alla ripartizione dell'onere della prova fra la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro interessato in ordine all'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli: «10 Tocca alla [OSCURATO:PERSONA] provare l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune dei mercati agricoli. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] è obbligata a giustificare la decisione con cui rileva la mancanza o l'inadeguatezza dei controlli istituiti dallo Stato membro interessato (v., in particolare, sentenza 11 gennaio 2001, causa C-247/98, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1, punto 7, e giurisprudenza citata). 11 Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta non a dimostrare esaurientemente l'insufficienza dei controlli effettuati dalle amministrazioni nazionali o l'inesattezza dei dati da loro trasmessi, bensì a corroborare con elementi probatori i dubbi seri e ragionevoli da essa espressi a proposito di tali controlli o di tali dati (v. sentenze 21 gennaio 1999, causa C-54/95, Germania/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-35, punto 35; 22 aprile 1999, causa C-28/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1973, punto 40, e Grecia/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 8). 12 Questo temperamento dell'onere della prova, di cui gode la [OSCURATO:PERSONA], è dovuto al fatto che lo Stato membro dispone delle migliori possibilità per raccogliere e verificare i dati necessari per la liquidazione dei conti FEAOG e, di conseguenza, tocca ad esso fornire la prova più circostanziata ed esauriente della veridicità dei propri controlli o dei propri dati nonché, eventualmente, dell'inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] (citate sentenze 21 gennaio 1999, Germania/[OSCURATO:PERSONA], punto 35, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41, e Grecia/[OSCURATO:PERSONA], punto 9)» . 130. Orbene, alla luce di tale giurisprudenza, ritengo che la [OSCURATO:PERSONA] abbia corroborato con «elementi probatori sufficienti i seri e ragionevoli dubbi da essa espressi» quanto al rispetto delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane e, più in particolare, dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 404/93 ai sensi del quale: «[u]n aiuto compensativo per l'eventuale perdita di reddito è concesso ai produttori comunitari membri di un'organizzazione di produttori riconosciuta che commercializzino sul mercato comunitario banane conformi alle norme comuni. (...)» . 131. Se si confrontano, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], i prezzi controversi, rilevati durante i controlli, ed i prezzi generalmente praticati sulle isole Canarie nel 1995 e nel 1996, sussiste, effettivamente, «un serio e ragionevole dubbio» quanto al fatto che tali primi prezzi, che erano estremamente bassi, se non simbolici, corrispondessero effettivamente a vendite reali di banane conformi alle norme di qualità prescritte. 132. D'altra parte, il governo spagnolo non presenta, dal canto suo, «la prova più circostanziata ed esauriente (...) dell'inesattezza delle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA]». 133. Da un lato, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], l'esistenza di banane commercializzate a prezzi anormalmente bassi non ha comportato, durante le campagne considerate, verifiche o ispezioni supplementari sul posto, malgrado il sospetto di irregolarità provocato da prezzi del genere. 134. Per di più, è lecito porsi interrogativi sul carattere esauriente dei controlli a posteriori effettuati dalle autorità spagnole. Come spiega la [OSCURATO:PERSONA] nella controreplica, la relazione di controllo contabile interno alla quale fa riferimento il governo spagnolo nella replica «dà conto unicamente del carattere effettivo [delle vendite] fra intermediari e dettaglianti, e non fra produttori ed intermediari. Essa si chiede anche per quale motivo gli ispettori abbiano controllato solo le fatture di vendita, senza interessarsi ai dati di acquisto di tali imprese. Dal momento che gli ispettori si sono recati sul posto, ciò non avrebbe sollevato grandi difficoltà e avrebbe permesso al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di disporre di dati affidabili in materia». 135. Poiché l'aiuto, ai sensi dell'art. 12, n. 1, del regolamento n. 404/93, è assegnato ai produttori di banane, occorre infatti accertare al loro livello, anzichè a quello degli intermediari, l'esistenza di una vendita di banane conformi alle norme di qualità. 136. D'altra parte, il governo spagnolo non contesta le spiegazioni della [OSCURATO:PERSONA] secondo le quali: «nel corso di una riunione bilaterale con le autorità spagnole, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] si sono mostrati disponibili ad accettare le prove che esse potevano fornire loro ed erano addirittura pronti ad ammettere come prova i risultati di una verifica destinata ad accostare e confrontare gli acquisti di banane da parte degli intermediari e le successive vendite di tali banane effettuate da questi ultimi. Orbene, nonostante il fatto che la relazione di verifica si sia basata su un bimestre (luglio-agosto 1996) nel corso del quale i prezzi delle banane hanno una tendenza al ribasso a causa dell'aumento dell'offerta, tanto sul piano della varietà che della quantità, come si sottolinea nella relazione stessa, in quest'ultima si affermava che i prezzi delle banane di "seconda scelta", vale a dire di qualità inferiore, si sono mantenuti entro una forcella compresa fra le 10 e le 50 ESP». 137. Giustamente, a mio parere, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha dedotto che la relazione di controllo contabile interno effettuato dalle stesse autorità spagnole non ha potuto dimostrare il carattere reale delle vendite a meno di ESP 10. 138. E' vero che il governo spagnolo contesta questa deduzione facendo riferimento a diverse circostanze congiunturali, quali la presenza di un'offerta eccedentaria sul mercato o fattori climatici che, a suo avviso, hanno potuto spiegare il livello dei prezzi accertati. 139. Ora, convengo con il governo spagnolo che le circostanze congiunturali indicate da quest'ultimo hanno un'influenza sui prezzi e che proprio a causa di simili circostanze questi ultimi fluttuano. 140. Tuttavia, se le circostanze congiunturali spiegano le normali fluttuazioni dei prezzi, condivido il punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tali circostanze non giustificano per questo il fatto che i prezzi calino sino ad un livello anormalmente basso, se non simbolico. 141. Tutt'al più, se non nascondevano irregolarità, prezzi siffatti avrebbero potuto essere spiegati con una circostanza congiunturale eccezionale e di ampia portata. Il governo spagnolo, tuttavia, non ne indica nessuna. D'altro canto, è dubbio che una circostanza del genere sia potuta passare inosservata. 142. Quanto all'osservazione dell'organo di conciliazione secondo cui è poco probabile che banane di qualità inferiore alle norme siano state messe in vendita in una situazione in cui l'offerta era eccedentaria, occorre anzitutto ricordare che «la [OSCURATO:PERSONA], nell'emanare la sua decisione, non è vincolata dalle conclusioni dell'organo di conciliazione» . 143. Inoltre, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui il prezzo d'acquisto presso i produttori è sufficientemente basso, se non simbolico, per banane non conformi alle norme di qualità, taluni intermediari possono essere indotti a smerciarle anche in presenza di un'offerta eccedentaria di banane di buona qualità. 144. Passo ora all'altro commento dell'organo di conciliazione secondo il quale «è perfettamente possibile che quantitativi, peraltro ridotti, di banane conformi alle norme siano stati smerciati a prezzi insufficienti a coprire le spese di raccolta, di imballaggio e di trasporto, dato che la loro vendita permette ai produttori di percepire l'aiuto compensativo che essi avrebbero altrimenti perduto. Una pratica del genere non può però essere considerata vietata da una normativa che non prevede alcun prezzo minimo e che comporta un meccanismo di fissazione di limiti massimi per i quantitativi che danno diritto all'aiuto compensativo». 145. Ritengo che al riguardo ci si trovi di fronte ad una considerazione che presenta una notevole importanza. Il fatto che la normativa comunitaria non comporti un prezzo minimo costituisce una lacuna evidente, ma non può essere fatto carico a degli operatori economici di averne tratto profitto. 146. Penso, tuttavia, di potermi allineare alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, in presenza di prezzi così bassi, appare più che dubbio che le banane controverse siano state conformi alle norme di qualità. 147. Infine, occorre rilevare che, a partire dal 1997, il governo delle isole Canarie ha istituito un sistema «di allarme automatico» che si attiva quando i prezzi calano al di sotto di una determinata soglia. Esso sembra riconoscere, così, che la presenza di prezzi eccessivamente bassi non può essere ridotta alla mera espressione di tale o tal'altra circostanza congiunturale. 148. A mio parere quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito sufficienti elementi tendenti a provare una violazione delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane. 149. Nell'ambito della seconda parte del secondo motivo, il governo spagnolo contesta, tuttavia, non solo l'esistenza di una violazione delle norme dell'organizzazione comune di mercato delle banane, ma anche l'entità della rettifica a cui ha proceduto la [OSCURATO:PERSONA]. 150. A tal proposito, è opportuno ricordare che, secondo una giurisprudenza costante «benché spetti alla [OSCURATO:PERSONA] l'onere di provare l'esistenza di una violazione delle norme sull'organizzazione comune dei mercati agricoli (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2001, causa C-278/98, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1501, punto 39, e giurisprudenza ivi citata), incombe allo Stato membro dimostrare, se del caso, che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore relativamente alle conseguenze finanziarie da trarne (v. sentenza 19 novembre 1998, causa C-235/97, Francia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7555, punto 39)» . 151. Orbene, quanto alla contestazione dell'entità della rettifica, il governo spagnolo si limita a citare taluni passaggi del documento VI/5330/97. 152. Tuttavia, come osserva giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tali passaggi riguardano la rettifica forfettaria, mentre, nel caso di specie, essa ha proceduto a calcolare la rettifica non in modo forfettario, bensì sulla base dei quantitativi viziati da irregolarità. 153. Peraltro, sono del parere che, in ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia commesso errori nel fissare l'entità della rettifica. 154. Infatti, benché le stesse autorità spagnole non abbiano constatato prezzi al di sotto di 10 ESP/kg. per banane di seconda scelta, la [OSCURATO:PERSONA] ha ancora calcolato un margine di plausibilità notevole, dell'ammontare del 75%, per le banane commercializzate fra le 5 e le 10 ESP. Così essa ha rettificato un importo equivalente al 25% dell'aiuto compensativo corrispondente ai quantitativi commercializzati ad un prezzo fra le 5 e le 10 ESP/kg. Solo per i quantitativi commercializzati al di sotto delle 5 ESP/kg., la [OSCURATO:PERSONA] ha rettificato un importo pari al 100% dell'aiuto compensativo. 155. Per tutte le ragioni che precedono, concludo per il rigetto della seconda parte del secondo motivo fatto valere dal governo spagnolo. C - Sul terzo motivo: carenza di motivazione 156. Il governo spagnolo sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe spiegato, né nella decisione impugnata né nel corso del procedimento preliminare alla sua adozione, le ragioni per le quali le percentuali di banane escluse dal finanziamento comunitario sono, da un lato, del 100% per le banane commercializzate ad un prezzo inferiore alle 5 ESP/kg. e, dall'altro, del 25% per le banane commercializzate ad un prezzo situato fra le 5 e le 10 ESP/kg. La decisione impugnata sarebbe totalmente priva di motivazione al riguardo, il che impedirebbe al governo spagnolo di conoscere la giustificazione del provvedimento adottato. 157. [OSCURATO:PERSONA] contesta il motivo dedotto dal governo spagnolo. Essa ricorda che la giurisprudenza non impone una motivazione dettagliata, dal momento che lo Stato membro è strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione. Essa asserisce che, nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna era a conoscenza, sin dal 15 giugno 1999 ed anche prima, del fatto che il motivo della rettifica era il livello eccezionalmente basso dei prezzi di vendita. 158. [OSCURATO:PERSONA] rileva, inoltre, che in nessuna fase del procedimento il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ha contestato il metodo di determinazione delle percentuali della rettifica e che ne ha sempre compreso la ragione. 159. A tal proposito, è opportuno ricordare che «in base alla giurisprudenza della Corte sulla portata dell'obbligo di motivazione incombente alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), nel particolare contesto dell'elaborazione delle decisioni relative alla liquidazione dei conti, la motivazione di una decisione dev'essere considerata sufficiente qualora lo Stato destinatario sia stato strettamente associato al procedimento di elaborazione di tale decisione e conoscesse i motivi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] riteneva di non dover imputare al FEAOG l'importo controverso (v. sentenza Germania/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 21)» . 160. Orbene, è incontestabile, alla luce dei fatti sopra descritti, che le autorità spagnole sono state strettamente associate al procedimento di elaborazione della decisione impugnata. 161. D'altro canto, la relazione di sintesi, adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2000, contiene spiegazioni chiare quanto ai motivi della rettifica e del relativo calcolo. 162. Propongo pertanto di respingere il terzo motivo. V - Conclusione 163. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo: - di respingere il ricorso; - di condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE/2002 — Fons Iuris — Fons Iuris