CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 07315/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il. marzo 2021, la Corte d'appello di Venezia ha parzialmente riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Vicenza del 9 gennaio 2020, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, per il reato di cui all'art. 10 -ter del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di amministratore unico della società Nicolussi s.r.I., omesso di versare l'imposta sul valore aggiunto per un ammontare di 304.800,00 euro (periodo di imposta 2014). 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) vizi della motivazione in relazione alla dichiarazione di penale responsabilità, non essendo configurabile il reato, in presenza di un evento di forza maggiore, ex art. 45 cod. pen., rappresentato dalla crisi di liquidità della società — a fronte di una generalizzata insolvenza dei suoi clienti, in presenza di pagamenti ancora dovuti, ma già fatturati — che avrebbe determinato l'inesigibilità di una diversa condotta; 2) la omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile, perché basato su censure formulate in modo non specifico, che hanno ad oggetto profili sui quali la motivazione della sentenza impugnata risulta pienamente sufficiente e logicamente coerente. 3.1. Relativamente all'esclusa configurabilità dell'esimente della forza maggiore, la sentenza impugnata fa applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di reato di omesso versamento dell'IVA, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'IVA per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo (ex plurimis, Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967). 3.2. In ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte d'appello ha correttamente aderito al principio per cui, in tema di reati tributari caratterizzati dalla soglia di punibilità, già solo il superamento in misura significativa di detta soglia preclude la configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, laddove, invece, se tale superamento è di poco superiore, può procedersi a valutare i restanti parametri afferenti la condotta nella sua interezza (ex plurímís, Sez. 3, n. 15020 del 22/01/2019, Rv. 275931). E un superamento in misura significativa ricorre nel caso dì specie, in cui l'imposta evasa è pari ad euro 304.800,00, a fronte di una soglia di punibilità di euro 250.000,00. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere