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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 gennaio 2004

Cassazione n. 37890/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da VEROPALUMBO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.1.2004 LANGELLA Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11.6.1996 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12.3.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa in data 12.3.2024, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame depositata nell'interesse di VEROPALUMBO Antonio e LANGELLA Francesco, ha confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Napoli in data 23.2.2024 aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di porto e detenzione di arma, aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. (l'originaria concorrente imputazione provvisoria di tentato omicidio aggravato era stata riqualificata in lesioni aggravate dal g.i.p., che conseguentemente aveva rigettato la richiesta di emissione di misura cautelare per il ferimento della vittima a colpi d'arma da fuoco). iTh<v In particolare, all'udienza di trattazione i difensori degli indagati concludevano per l'annullamento dell'ordinanza per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e, in subordine, chiedevano, sotto il profilo delle esigenze cautelari, la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva.

Il Tribunale, quindi, confermava l'ordinanza impugnata.

1.1. Limitando in questa sede l'enunciazione dei passaggi dell'ordinanza impugnata in rapporto ai motivi dei successivi ricorsi, va osservato che il Tribunale ricavava elementi dimostrativi dei gravi indizi di colpevolezza anche dall'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza del bar "L'angolo del caffè", collocato in prossimità dell'incrocio dove erano state rinvenute in sede di sopralluogo tracce ematiche.

In proposito, i giudici del riesame ritenevano destituite di fondamento le doglianze difensive relative alla mancata trasmissione dei supporti video, in quanto risultava invece messo a disposizione tutto il materiale probatorio utilizzato per l'emissione del provvedimento cautelare, compresi i video che erano stati debitamente visionati dal collegio stesso in camera di consiglio.

Inoltre, il Tribunale riteneva infondate anche le ulteriori doglianze relative alla inaffidabilità dell'accertamento di polizia giudiziaria in merito allo sfasamento dell'orario impresso sulle immagini tratte dal sistema di video sorveglianza rispetto all'orario reale; a fronte della censura difensiva che rimarcava che non fosse stata esplicitata la procedura sulla base della quale era stata accertata tale discrasia, i giudici del riesame evidenziavano che la circostanza dedotta dalla difesa secondo cui il modello di video sorveglianza in uso al bar è dotato di sistema Wi-Fi con router collegato alla rete Internet e regolazione automatica dell'orario, non fosse provata, né fosse dirimente, in assenza della dimostrazione che al momento del ferimento la connessione Internet e l'impostazione di aggiornamento automatico fossero attivi.

Alla luce di tali premesse, il Tribunale, poi, rendeva analiticamente conto delle risultanze dei filmati, sulla base dei quali ricostruiva la vicenda oggetto del procedimento, e successivamente dava altresì conto delle risultanze desumibili dalle intercettazioni ambientali avviate subito dopo il fatto nell'ospedale in cui era ricoverata la vittima, che, valutate complessivamente, consentivano di ritenere integrati gravi indizi di colpevolezza sia a carico di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Quanto alle doglianze difensive relative alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale richiamava l'ordinanza del g.i.p. per condividere l'assunto secondo cui la condotta presentasse i caratteri tipici della intimidazione mafiosa, in quanto si era sostanziata in una vera propria spedizione punitiva, seguìta a una "convocazione" della vittima per motivi verosimilmente collegati a traffici di sostanze stupefacenti.

In particolare, l'ordinanza impugnata evidenziava che il fatto fosse stato commesso dagli indagati in pieno giorno, a volto scoperto, in una via centrale del comune di [OSCURATO:PERSONA], incuranti del fatto che il bar vicino al luogo dell'agguato fosse pieno di avventori.

Queste circostanze erano da ritenersi sintomatiche della tracotanza degli autori del fatto, evidentemente dovuta alla convinzione che nessuno avrebbe dato indicazioni sui responsabili dell'agguato, compresa la stessa persona offesa, a ulteriore dimostrazione del fatto che finanche nella vittima si era prodotta una condizione di assoggettamento come riflesso del pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale e non di un criminale comune. 1.3 Quanto, infine, alle doglianze relative alle esigenze cautelari, il Tribunale richiamava innanzitutto la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per affermare la mancanza di qualsivoglia elemento positivo tale da far ritenere cessate o affievolite le esigenze cautelari presunte.

Indicava, di contro, la sussistenza dello specifico, concreto e attuale pericolo di recidiva, desumibile dalla gravità dei fatti, dal contesto in cui erano maturati, dalle modalità di svolgimento degli stessi: elementi, questi, indicativi della adesione degli indagati a un sistema criminale di valori ispirato a logiche di sopraffazione e violenza.

La disponibilità di armi, portate con disinvoltura indosso in pieno giorno e utilizzate con altrettanta spregiudicatezza per realizzare una spedizione punitiva, era indicativa di una spiccata pericolosità e di una negativa personalità dei ricorrenti.

Evidenziava, infine, la inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, in quanto non suscettibile di assicurare una sicura separazione dei ricorrenti dal contesto criminale di riferimento, riferendo questa prognosi anche all'incensurato Veropalumbo, in ragione delle sue stabili frequentazioni con gli altri indagati pluricensurati e della sua condotta con cui aveva mostrato un'adesione incondizionata alle logiche criminali sottese all'agguato.

2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di VEROPALUMBO Antonio, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. in relazione alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame del DVD contenente i filmati del sistema di video sorveglianza.

Si censura che il Tribunale abbia risposto a questa doglianza, affermando che i componenti del collegio hanno visionato il DVD in camera di consiglio, ma ciò non è suscettibile di risolvere l'omissione, perché, quando la difesa ha richiesto al TIAP il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, il filmato non è stato fornito, sicché è stato possibile visionare solo i frames che erano stati depositati e non anche le immagini da cui erano stati tratti.

Si tratta di una omissione grave, perché il g.i.p. fonda i gravi indizi di colpevolezza proprio sulle immagini estrapolate dal supporto, ma evidentemente senza avere visionato l'intero filmato. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

In particolare, si rileva che, con riferimento all'aggravante prevista da tale disposizione di legge, il Tribunale abbia articolato la sua motivazione con riferimento al cosiddetto metodo mafioso, laddove invece il g.i.p. aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante con riferimento all'appartenenza degli indagati a famiglie mafiose.

L'ordinanza impugnata ha affermato che la condotta presenta i tratti tipici della condotta mafiosa, in quanto la vittima sarebbe stata convocata e poi ferita in un agguato, ma - sostiene il ricorso - così ragionando l'aggravante in questione sarebbe applicabile anche a vicende penalmente irrilevanti.

Inoltre, il Tribunale ha rimarcato anche la personalità del ricorrente, trascurando la sua formale incensuratezza e valorizzando solo il suo legame di amicizia con gli altri indagati non incensurati. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio deila motivazione, nella quale - si lamenta - il Tribunale incorre più volte in contraddizioni illogiche, in quanto, in ordine alla circostanza per cui l'orario impresso sui filmati del sistema di video sorveglianza del bar non coincide con l'orario del ferimento, risponde con una tesi stravagante, che non tiene conto che, se il router del sistema della video sorveglianza non è collegato alla linea internet, non registra immagini. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il Tribunale rigettato la richiesta di modifica della misura, che era stata formulata in ragione della giovanissima età dell'indagato e della sua disponibilità all'applicazione del braccialetto elettronico. 3.

Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso anche il difensore di LANGELLA Francesco, articolando due motivi. 3.1 Con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha risposto alla doglianza difensiva relativa allo sfasamento dell'orario del sistema di video sorveglianza rispetto all'orario reale.

Il ricorso evidenzia che la polizia giudiziaria ha effettuato d'iniziativa l'acquisizione del DVR del sistema di sorveglianza del bar "L'angolo del caffè" e non ha rilevato alcunché di anomalo nelle prime due visioni del filmato, riscontrando solo in una terza visione, eseguita a due mesi di distanza, che l'orario delle riprese differiva dall'orario reale di circa cinque minuti in eccesso.

Ebbene, il Tribunale, non contestando l'argomento secondo cui il modello di video sorveglianza era dotato di sistema Wi-Fi con router collegato alla rete Internet, ha devoluto tuttavia alla difesa l'accertamento che fossero attive al momento del fatto la connessione internet e l'impostazione di aggiornamento automatico.

Ma, dal momento che il DVR era stato acquisito dalla polizia giudiziaria previa disattivazione dal bar e poi riattivato negli uffici di polizia giudiziaria e verosimilmente oggetto di ripetute manipolazioni, l'operazione avrebbe dovuto essere effettuata, a tutela del diritto della difesa, a norma degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. 3.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per illogicità, in violazione della ratio dell'art. 416-6/si cod. pen.

Si censura che il Tribunale abbia affermato la sussistenza del metodo mafioso per le peculiari modalità della condotta, la quale si era sostanziata in una vera e propria spedizione punitiva e in pieno giorno a volto scoperto in una via centrale del comune di [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, il ferimento della vittima non era avvenuto in una via centrale, ma, per come si desume da una nota di p.g. del 30.11.2023 allegata al ricorso, in un vicoletto senza uscita all'incrocio con altra stradina cieca, ove erano state rinvenute tracce ematiche e due bossoli calibro 9x21.

In ogni caso, le modalità della condotta non erano affatto evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

3. Con requisitoria scritta del 29.5.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, evidenziando: che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate per l'applicazione della misura quando i relativi esiti siano riportati nell'azione annotazioni di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/7/2019); che la motivazione del Tribunale relativa alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. è congrua e immune da vizi logico giuridici; che il Tribunale ha dato correttamente atto che la polizia giudiziaria avesse effettuato una verifica empirica della corrispondenza dell'orario, fermo restando che gli indagati erano stati identificati agevolmente anche tramite i dialoghi intercettati e il rinvenimento in loro possesso degli abiti degli autori del fatto ripresi nelle immagini; che l'attività di estrapolazioni di fotogrammi da un supporto video non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (Sez. 3, n. 41695 del 14/7/2016); che l'apprezzamento del Tribunale sulle esigenze cautelari è del tutto corretto, tenuto conto delle allarmanti modalità esecutive, della disponibilità di armi, della personalità dei ricorrenti, del radicamento nel proposito criminale improntato a violenza e sopraffazione e della contestazione del metodo mafioso.

5. Il difensore di Langella ha comunicato in data 5.6.2024 di rinunciare alla trattazione orale del ricorso e ha trasmesso in data 21.6.2024 una memoria difensiva.

A sua volta, il difensore di Veropalumbo ha comunicato in data 8.6.2024 di rinunciare alla trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono infondati.

2. Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444 - 01; Sez. 1, n. 33819 del 20/6/2014 Cc.

Rv. 261092 - 01).

Di conseguenza, da nessuna violazione di legge è affetta l'ordinanza impugnata, quand'anche si volesse dare credito all'argomento difensivo che arriva a smentire apoditticamente il tenore letterale del provvedimento del Tribunale del riesame nella parte in cui attesta che nel materiale trasmesso c'erano invece i video del sistema di sorveglianza (tanto che i componenti del collegio li avevano visionati in camera di consiglio): in ogni caso, infatti, sarebbe sufficiente l'annotazione di polizia giudiziaria che sintetizza l'esito della visione delle video riprese e che nel caso di specie - circostanza, questa, di cui nemmeno i ricorsi difensivi dubitano - conteneva anche i fotogrammi estrapolati dal video.

3. Quanto al secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo e al secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Langella, che possono essere trattati congiuntamente per la loro sostanziale identità, deve osservarsi che il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha richiamato le modalità esecutive della condotta degli indagati per inferirne i caratteri tipici dell'intimidazione mafiosa.

Sul punto, i ricorsi propongono più che altro una diversa (ma poco significativa) valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dal tribunale, così sollecitando di fatto una deroga al canone di giudizio che deve governare la valutazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia di misure cautelari: e cioè che al giudice di legittimità è consentito, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettàzione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Rv. 270628 - 01).

In ogni caso, sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/6/2022, Rv. 283637 - 01).

La circostanza aggravante in questione, peraltro, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto, configurabile anche con riferimento ai reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Rv. 271103 - 01).

4. Anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Langella possono essere trattati in modo congiunto per la loro sostanziale identità.

Quanto alla censura relativa alla mancata esplicitazione della procedura attraverso cui è stato rilevato il disallineamento dell'orario del sistema di videosorveglianza dall'orario reale, il Tribunale del riesame, del tutto ragionevolmente, ha richiamato un dato di comune esperienza, e cioè che lo sfalsamento sia rilevabile semplicemente da una verifica della corrispondenza dell'orario riportato dal sistema rispetto a quello del momento in cui si compie l'accertamento.

Ogni questione relativa alla idoneità o meno di tale accertamento sconfina in una valutazione del merito, rispetto a cui è sufficiente rilevare in questa sede che la motivazione del tribunale, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non sia affatto manifestamente illogica o contraddittoria; in tema di misure cautelari, infatti, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez.

F, n. 47748 dell'11/8/2014, Rv. 261400 - 01).

Quanto, poi, alla censura relativa allo svolgimento di accertamenti sul DVR del bar senza le forme dell'accertamento tecnico di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., si deve osservare, da un lato, che la verifica dell'orario da parte della polizia giudiziaria non ha comportato alcuna attività che non fosse la mera visione r( delle immagini e, dall'altro, che l'estrapolazione dei foto grammi dal video e le connesse attivnnoità tecniche, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (Sez. 1, n. 4895 del 2/11/2023, dep. 2024, Rv. 285716 - 01 ; Sez. 6, n. 41695 del 14/7/2016, Rv. 268326 - 01).

5. Quanto, infine, al quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo, si tratta di motivo del tutto generico, in cui non è espressa la critica specifica che si muove al provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari.

Si tratta di una vaga doglianza e, in sostanza, consiste nella nnera ripetizione di scarni argomenti già disattesi dal Tribunale del riesame, senza che se ne contrasti specificamente la confutazione fattane nell'ordinanza.

6. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, i due ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, si deve disporre ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, ai Direttori de gli Istituti penitenziari ove sono attualmente ristretti [OSCURATO:PERSONA] e La

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da VEROPALUMBO Antonio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.1.2004 LANGELLA Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11.6.1996 avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12.3.2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa in data 12.3.2024, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame depositata nell'interesse di VEROPALUMBO Antonio e LANGELLA Francesco, ha confermato l'ordinanza con cui il g.i.p. del Tribunale di Napoli in data 23.2.2024 aveva applicato nei loro confronti la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di porto e detenzione di arma, aggravato ai sensi dell'articolo 416-bis.1 cod. pen. (l'originaria concorrente imputazione provvisoria di tentato omicidio aggravato era stata riqualificata in lesioni aggravate dal g.i.p., che conseguentemente aveva rigettato la richiesta di emissione di misura cautelare per il ferimento della vittima a colpi d'arma da fuoco). iTh<v In particolare, all'udienza di trattazione i difensori degli indagati concludevano per l'annullamento dell'ordinanza per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza e, in subordine, chiedevano, sotto il profilo delle esigenze cautelari, la sostituzione della custodia in carcere con una misura meno afflittiva. Il Tribunale, quindi, confermava l'ordinanza impugnata. 1.1. Limitando in questa sede l'enunciazione dei passaggi dell'ordinanza impugnata in rapporto ai motivi dei successivi ricorsi, va osservato che il Tribunale ricavava elementi dimostrativi dei gravi indizi di colpevolezza anche dall'analisi delle immagini del sistema di video sorveglianza del bar "L'angolo del caffè", collocato in prossimità dell'incrocio dove erano state rinvenute in sede di sopralluogo tracce ematiche. In proposito, i giudici del riesame ritenevano destituite di fondamento le doglianze difensive relative alla mancata trasmissione dei supporti video, in quanto risultava invece messo a disposizione tutto il materiale probatorio utilizzato per l'emissione del provvedimento cautelare, compresi i video che erano stati debitamente visionati dal collegio stesso in camera di consiglio. Inoltre, il Tribunale riteneva infondate anche le ulteriori doglianze relative alla inaffidabilità dell'accertamento di polizia giudiziaria in merito allo sfasamento dell'orario impresso sulle immagini tratte dal sistema di video sorveglianza rispetto all'orario reale; a fronte della censura difensiva che rimarcava che non fosse stata esplicitata la procedura sulla base della quale era stata accertata tale discrasia, i giudici del riesame evidenziavano che la circostanza dedotta dalla difesa secondo cui il modello di video sorveglianza in uso al bar è dotato di sistema Wi-Fi con router collegato alla rete Internet e regolazione automatica dell'orario, non fosse provata, né fosse dirimente, in assenza della dimostrazione che al momento del ferimento la connessione Internet e l'impostazione di aggiornamento automatico fossero attivi. Alla luce di tali premesse, il Tribunale, poi, rendeva analiticamente conto delle risultanze dei filmati, sulla base dei quali ricostruiva la vicenda oggetto del procedimento, e successivamente dava altresì conto delle risultanze desumibili dalle intercettazioni ambientali avviate subito dopo il fatto nell'ospedale in cui era ricoverata la vittima, che, valutate complessivamente, consentivano di ritenere integrati gravi indizi di colpevolezza sia a carico di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA]. 1.2 Quanto alle doglianze difensive relative alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., il Tribunale richiamava l'ordinanza del g.i.p. per condividere l'assunto secondo cui la condotta presentasse i caratteri tipici della intimidazione mafiosa, in quanto si era sostanziata in una vera propria spedizione punitiva, seguìta a una "convocazione" della vittima per motivi verosimilmente collegati a traffici di sostanze stupefacenti. In particolare, l'ordinanza impugnata evidenziava che il fatto fosse stato commesso dagli indagati in pieno giorno, a volto scoperto, in una via centrale del comune di [OSCURATO:PERSONA], incuranti del fatto che il bar vicino al luogo dell'agguato fosse pieno di avventori. Queste circostanze erano da ritenersi sintomatiche della tracotanza degli autori del fatto, evidentemente dovuta alla convinzione che nessuno avrebbe dato indicazioni sui responsabili dell'agguato, compresa la stessa persona offesa, a ulteriore dimostrazione del fatto che finanche nella vittima si era prodotta una condizione di assoggettamento come riflesso del pericolo di trovarsi a fronteggiare le istanze prevaricatrici di un gruppo criminale e non di un criminale comune. 1.3 Quanto, infine, alle doglianze relative alle esigenze cautelari, il Tribunale richiamava innanzitutto la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per affermare la mancanza di qualsivoglia elemento positivo tale da far ritenere cessate o affievolite le esigenze cautelari presunte. Indicava, di contro, la sussistenza dello specifico, concreto e attuale pericolo di recidiva, desumibile dalla gravità dei fatti, dal contesto in cui erano maturati, dalle modalità di svolgimento degli stessi: elementi, questi, indicativi della adesione degli indagati a un sistema criminale di valori ispirato a logiche di sopraffazione e violenza. La disponibilità di armi, portate con disinvoltura indosso in pieno giorno e utilizzate con altrettanta spregiudicatezza per realizzare una spedizione punitiva, era indicativa di una spiccata pericolosità e di una negativa personalità dei ricorrenti. Evidenziava, infine, la inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, in quanto non suscettibile di assicurare una sicura separazione dei ricorrenti dal contesto criminale di riferimento, riferendo questa prognosi anche all'incensurato Veropalumbo, in ragione delle sue stabili frequentazioni con gli altri indagati pluricensurati e della sua condotta con cui aveva mostrato un'adesione incondizionata alle logiche criminali sottese all'agguato. 2. Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore di VEROPALUMBO Antonio, articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 309 cod. proc. pen. in relazione alla mancata trasmissione al Tribunale del riesame del DVD contenente i filmati del sistema di video sorveglianza. Si censura che il Tribunale abbia risposto a questa doglianza, affermando che i componenti del collegio hanno visionato il DVD in camera di consiglio, ma ciò non è suscettibile di risolvere l'omissione, perché, quando la difesa ha richiesto al TIAP il contenuto del fascicolo del pubblico ministero, il filmato non è stato fornito, sicché è stato possibile visionare solo i frames che erano stati depositati e non anche le immagini da cui erano stati tratti. Si tratta di una omissione grave, perché il g.i.p. fonda i gravi indizi di colpevolezza proprio sulle immagini estrapolate dal supporto, ma evidentemente senza avere visionato l'intero filmato. 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. In particolare, si rileva che, con riferimento all'aggravante prevista da tale disposizione di legge, il Tribunale abbia articolato la sua motivazione con riferimento al cosiddetto metodo mafioso, laddove invece il g.i.p. aveva ritenuto la sussistenza dell'aggravante con riferimento all'appartenenza degli indagati a famiglie mafiose. L'ordinanza impugnata ha affermato che la condotta presenta i tratti tipici della condotta mafiosa, in quanto la vittima sarebbe stata convocata e poi ferita in un agguato, ma - sostiene il ricorso - così ragionando l'aggravante in questione sarebbe applicabile anche a vicende penalmente irrilevanti. Inoltre, il Tribunale ha rimarcato anche la personalità del ricorrente, trascurando la sua formale incensuratezza e valorizzando solo il suo legame di amicizia con gli altri indagati non incensurati. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio deila motivazione, nella quale - si lamenta - il Tribunale incorre più volte in contraddizioni illogiche, in quanto, in ordine alla circostanza per cui l'orario impresso sui filmati del sistema di video sorveglianza del bar non coincide con l'orario del ferimento, risponde con una tesi stravagante, che non tiene conto che, se il router del sistema della video sorveglianza non è collegato alla linea internet, non registra immagini. 2.4 Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., avendo il Tribunale rigettato la richiesta di modifica della misura, che era stata formulata in ragione della giovanissima età dell'indagato e della sua disponibilità all'applicazione del braccialetto elettronico. 3. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso anche il difensore di LANGELLA Francesco, articolando due motivi. 3.1 Con il primo motivo, deduce la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha risposto alla doglianza difensiva relativa allo sfasamento dell'orario del sistema di video sorveglianza rispetto all'orario reale. Il ricorso evidenzia che la polizia giudiziaria ha effettuato d'iniziativa l'acquisizione del DVR del sistema di sorveglianza del bar "L'angolo del caffè" e non ha rilevato alcunché di anomalo nelle prime due visioni del filmato, riscontrando solo in una terza visione, eseguita a due mesi di distanza, che l'orario delle riprese differiva dall'orario reale di circa cinque minuti in eccesso. Ebbene, il Tribunale, non contestando l'argomento secondo cui il modello di video sorveglianza era dotato di sistema Wi-Fi con router collegato alla rete Internet, ha devoluto tuttavia alla difesa l'accertamento che fossero attive al momento del fatto la connessione internet e l'impostazione di aggiornamento automatico. Ma, dal momento che il DVR era stato acquisito dalla polizia giudiziaria previa disattivazione dal bar e poi riattivato negli uffici di polizia giudiziaria e verosimilmente oggetto di ripetute manipolazioni, l'operazione avrebbe dovuto essere effettuata, a tutela del diritto della difesa, a norma degli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. 3.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione per illogicità, in violazione della ratio dell'art. 416-6/si cod. pen. Si censura che il Tribunale abbia affermato la sussistenza del metodo mafioso per le peculiari modalità della condotta, la quale si era sostanziata in una vera e propria spedizione punitiva e in pieno giorno a volto scoperto in una via centrale del comune di [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, il ferimento della vittima non era avvenuto in una via centrale, ma, per come si desume da una nota di p.g. del 30.11.2023 allegata al ricorso, in un vicoletto senza uscita all'incrocio con altra stradina cieca, ove erano state rinvenute tracce ematiche e due bossoli calibro 9x21. In ogni caso, le modalità della condotta non erano affatto evocative della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso. 3. Con requisitoria scritta del 29.5.2024, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi, evidenziando: che il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate per l'applicazione della misura quando i relativi esiti siano riportati nell'azione annotazioni di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/7/2019); che la motivazione del Tribunale relativa alla circostanza aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen. è congrua e immune da vizi logico giuridici; che il Tribunale ha dato correttamente atto che la polizia giudiziaria avesse effettuato una verifica empirica della corrispondenza dell'orario, fermo restando che gli indagati erano stati identificati agevolmente anche tramite i dialoghi intercettati e il rinvenimento in loro possesso degli abiti degli autori del fatto ripresi nelle immagini; che l'attività di estrapolazioni di fotogrammi da un supporto video non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (Sez. 3, n. 41695 del 14/7/2016); che l'apprezzamento del Tribunale sulle esigenze cautelari è del tutto corretto, tenuto conto delle allarmanti modalità esecutive, della disponibilità di armi, della personalità dei ricorrenti, del radicamento nel proposito criminale improntato a violenza e sopraffazione e della contestazione del metodo mafioso. 5. Il difensore di Langella ha comunicato in data 5.6.2024 di rinunciare alla trattazione orale del ricorso e ha trasmesso in data 21.6.2024 una memoria difensiva. A sua volta, il difensore di Veropalumbo ha comunicato in data 8.6.2024 di rinunciare alla trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono infondati. 2. Quanto al primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo, costituisce principio consolidato quello secondo cui, in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Rv. 276444 - 01; Sez. 1, n. 33819 del 20/6/2014 Cc. Rv. 261092 - 01). Di conseguenza, da nessuna violazione di legge è affetta l'ordinanza impugnata, quand'anche si volesse dare credito all'argomento difensivo che arriva a smentire apoditticamente il tenore letterale del provvedimento del Tribunale del riesame nella parte in cui attesta che nel materiale trasmesso c'erano invece i video del sistema di sorveglianza (tanto che i componenti del collegio li avevano visionati in camera di consiglio): in ogni caso, infatti, sarebbe sufficiente l'annotazione di polizia giudiziaria che sintetizza l'esito della visione delle video riprese e che nel caso di specie - circostanza, questa, di cui nemmeno i ricorsi difensivi dubitano - conteneva anche i fotogrammi estrapolati dal video. 3. Quanto al secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo e al secondo motivo di ricorso presentato nell'interesse di Langella, che possono essere trattati congiuntamente per la loro sostanziale identità, deve osservarsi che il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logica, ha richiamato le modalità esecutive della condotta degli indagati per inferirne i caratteri tipici dell'intimidazione mafiosa. Sul punto, i ricorsi propongono più che altro una diversa (ma poco significativa) valutazione degli elementi di fatto presi in considerazione dal tribunale, così sollecitando di fatto una deroga al canone di giudizio che deve governare la valutazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza in materia di misure cautelari: e cioè che al giudice di legittimità è consentito, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non anche il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettàzione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Rv. 270628 - 01). In ogni caso, sul punto la motivazione dell'ordinanza impugnata trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è configurabile la circostanza aggravante dell'utilizzo del c.d. metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., nel caso in cui le modalità esecutive della condotta siano idonee, in concreto, a evocare, nei confronti dei consociati, la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, quand'anche quest'ultima non sia direttamente indirizzata sui soggetti passivi, ma risulti comunque funzionale a una più agevole e sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/6/2022, Rv. 283637 - 01). La circostanza aggravante in questione, peraltro, non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416-bis cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua configurazione, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso; essa è pertanto, configurabile anche con riferimento ai reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (Sez. 6, n. 41772 del 13/6/2017, Rv. 271103 - 01). 4. Anche il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo e il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di Langella possono essere trattati in modo congiunto per la loro sostanziale identità. Quanto alla censura relativa alla mancata esplicitazione della procedura attraverso cui è stato rilevato il disallineamento dell'orario del sistema di videosorveglianza dall'orario reale, il Tribunale del riesame, del tutto ragionevolmente, ha richiamato un dato di comune esperienza, e cioè che lo sfalsamento sia rilevabile semplicemente da una verifica della corrispondenza dell'orario riportato dal sistema rispetto a quello del momento in cui si compie l'accertamento. Ogni questione relativa alla idoneità o meno di tale accertamento sconfina in una valutazione del merito, rispetto a cui è sufficiente rilevare in questa sede che la motivazione del tribunale, risultante dal testo del provvedimento impugnato, non sia affatto manifestamente illogica o contraddittoria; in tema di misure cautelari, infatti, il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori (Sez. F, n. 47748 dell'11/8/2014, Rv. 261400 - 01). Quanto, poi, alla censura relativa allo svolgimento di accertamenti sul DVR del bar senza le forme dell'accertamento tecnico di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen., si deve osservare, da un lato, che la verifica dell'orario da parte della polizia giudiziaria non ha comportato alcuna attività che non fosse la mera visione r( delle immagini e, dall'altro, che l'estrapolazione dei foto grammi dal video e le connesse attivnnoità tecniche, per consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha natura di accertamento tecnico irripetibile (Sez. 1, n. 4895 del 2/11/2023, dep. 2024, Rv. 285716 - 01 ; Sez. 6, n. 41695 del 14/7/2016, Rv. 268326 - 01). 5. Quanto, infine, al quarto motivo del ricorso presentato nell'interesse di Veropalumbo, si tratta di motivo del tutto generico, in cui non è espressa la critica specifica che si muove al provvedimento impugnato in punto di esigenze cautelari. Si tratta di una vaga doglianza e, in sostanza, consiste nella nnera ripetizione di scarni argomenti già disattesi dal Tribunale del riesame, senza che se ne contrasti specificamente la confutazione fattane nell'ordinanza. 6. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, i due ricorsi devono essere rigettati, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Giacché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà dei ricorrenti, si deve disporre ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, ai Direttori de gli Istituti penitenziari ove sono attualmente ristretti [OSCURATO:PERSONA] e La
Sentenza Cassazione n. 37890/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris