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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 32009/2023

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16869 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente e ricorrente incidentale condizionato – Oggetto: dichiarazionidi terzi– valutazione di fini dellaprova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 31 / 0 2 / 22 depositata in data 0 6 / 0 5 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - c on l’avviso di accertamento n.

TBA02T100294 - 2019, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. (p.i. 02360230219) in data02.07.2019 (la stessa nel 2014 era società di persone), l’Agenziadelle Entrate di Bolzano accertava, relativamente al periodod'imposta 2014, maggiori ricavi per € 115.683,00, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa, ai fini II.DD e Irap pari a e 149.127,00, oltre esigue operazioni imponibili IVA, e relativo recupero d’imposta, interessi e sanzioni; - contestualmente, con gli avvisi di accertamento n.

TBA01T100295-2019 e TBA01T100296 - 2019, relativi anch’essi al periodo d'imposta 2014, l’Ufficio accertava per trasparenza in capo ai soci maggiori redditi con conseguente recupero anche nei confronti di questi di una maggior Irpef, oltreinteressi e sanzioni, contributi previdenziali e addizionali all’Irpef; - i contribuenti impugnavano tali atti e la C T di primo grado di Bolzanoaccoglieva i ricorsi; - appellava l’Ufficio; i contribuenti proponevano appello incidentale relativamente alla sola statuizione in ordine alla compensazionedelle spese di lite; - con la pronuncia gravata, la CT di secondo grado di Bolzano ha, in accoglimento parziale dell’appello, confermato l’accertamentolimitatamente alla posizione relativa a [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Markus,con rideterminazione degli importi dovuti, rigettando l’appelloprincipale per il resto, così come l’appello incidentale, - ricorr e a questa Cor te l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a due motiv i di ricorso; resist ono con controricorso EWOSs.r.l. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato articolato incinque motivi; Consideratoche: - quanto al ricorso principale, i l primo motivo si incentra sulla nullitàdella sentenza per violazione degli art. 62 e 36 c. 1 n. 4del d.

Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per averela CTR reso motivazione apparente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha espresso motivazione chiara e adeguata, dando conto delle risultanze del processo e – sia pure sinteticamente – delle ragioni che l’hanno condotta a decisione; - come è noto, secondo questa Corte ( e pluribus , Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., d alla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impu gnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché dell’art.7 c. 4 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR annullato gli atti impugnati sulla base di osservazioni e testimonianze scritte di terzi, redatteex post rispetto alla verifica fiscale condotta dalla GDF; - il motivo è infondato; - in primo luogo, va ribadito come le dichiarazioni di terzi sono ammissibilie utilizzabili nel rapporto processuale tributario, nel rispettodell'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del16/03/2018), con riferimento alle sanzioni e in genere del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., ed hanno valore di elementoindiziarlo.

Tale elemento può essere fatto valere non solo dall'Amministrazione con inserimento nel processo verbaledi constatazione delle dichiarazioni raccolte in sede di verifica(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7707 del 2013: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4746 del 26/02/2010), ma anche dal contribuente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3161 del 2012), il qualepuò anche loro tramite opporsi alle pretese dell'Agenzia, dovendoneil giudice tributario tener conto in quanto parte del quadroindiziario complessivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9958 del16/04/2008); - tuttavia, affinché un indizio divenga piena prova assurgendo a presunzionesemplice (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019;Cass.

Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019) è necessario che si qualifichi sotto il profilo della "gravità", Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione"(storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della"concordanza".

Orbene, nel caso di specie – in presenza diordini gestiti da una impresa di media grandezza, come è pacifico– sono state contestate sole sette operazioni, a fronte delle qual i la società ha predisposto sette dichiarazioni dei clienti; - ciò posto e ribadito, nel presente caso ritiene il Collegio che tali dichiarazioni sono state qualificate in concreto dalla CT di secondo grado come non costituenti prova di quanto sostenuto,come si sostiene in ricorso, ma mero indizio, la cui caratterizzazione,sotto il profilo del riscontro positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,ben può fondare la decisione del giudice; - la sentenza di appello ha infatti ritenuto sussistente il requisito di “gravità”, rilevando la coerenza logica tra il fatto noto (le opere realizzate e il prezzo pagato secondo i preventivi) e il fattoignoto (la modifica delle opere e quindi del prezzo in corso d’opera, per ragioni legate a decisioni del cliente, a problemi sopravvenuti,o a modifiche progettuali sopravvenute); quindi havalutato la sussistenza del requisito della “precisione” , dal momento che le dichiarazioni, ritenute “puntuali”, erano evidentemente tutte analitiche con riguardo alla precisa indicazionesia dei clienti sia delle opere oggetto dapprima del preventivo, poi – previa rettifica per le più varie ragioni che possonoessere insorte – della fatturazione; - la CTR ha pure preso in esame, riscontrandone la presenza, l’ultimo prescritto requisito della “concordanza” delle dichiarazioni,nel concreto ; - essa , infatti , ha dato ulteriore prova di analiticità nella sua valutazionedegli elementi indiziari nel distinguere le risultanze Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 delprocesso probatorio emerse con riferimento alla posizione del cliente Sch ö pf rispetto a quelle degli altri clienti ; con ciò essa dà atto di aver operato un accurato esame di ogni elemento probatorio di natura indiziario, apprezzandolo dapprima singolarmente, quindi alla luce delle complessive risultanzeprobatorie; - alla luce di ciò, le stesse sono state ritenute dalla CTR, con accertamento di fatto non più contestabile, non generiche in quanto evidentemente connesse con adeguata chiarezza alle operazioni oggetto dei preventivi; si è in tal senso correttamente posto il contenuto delle stesse nel contesto processuale– raffrontandole con la globalità degli elementi in atti– quindi confrontandole con l’intero materiale probatorio; - da quanto sopra si evince quindi come il giudice dell’appello non abbia affatto , diversamente da quanto prospetta parte ricorrente, attribuito valenza di prova piena e diretta alle dichiarazioni dei clienti – che come è noto sono mere informativedi terzo, il cui contenuto, ove ritenuto attendibile, nonvincola il giudice, come avviene invece per le prove – ma leabbia ritenute , del tutto correttamente , quali meri elementi indiziari, non in sé vincolanti per il giudice ma suscettibili di formarne,insieme ad altri elementi, il convincimento; - così operando, allora, la pronuncia gravata risulta esente dai vizidenunciati; - conclusivamente, il ricorso principale va rigettato; - alla luce della decisione che precede il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti , che ripropongono con lo stesso le questioni e le eccezioni «non accolte e/o ritenute assorbite (invia indiretta) o non trattate dal Giudice di seconde cure», èassorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere ; - le spese di lite sono regolate dalla soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 p.q.m.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 16869 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentat i e difes i in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - c ontroricorrente e ricorrente incidentale condizionato – Oggetto: dichiarazionidi terzi– valutazione di fini dellaprova Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano n. 31 / 0 2 / 22 depositata in data 0 6 / 0 5 /20 2 2 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - c on l’avviso di accertamento n. TBA02T100294 - 2019, notificato alla società [OSCURATO:PERSONA] G.M.B.H. (p.i. 02360230219) in data02.07.2019 (la stessa nel 2014 era società di persone), l’Agenziadelle Entrate di Bolzano accertava, relativamente al periodod'imposta 2014, maggiori ricavi per € 115.683,00, con conseguente rideterminazione del reddito d’impresa, ai fini II.DD e Irap pari a e 149.127,00, oltre esigue operazioni imponibili IVA, e relativo recupero d’imposta, interessi e sanzioni; - contestualmente, con gli avvisi di accertamento n. TBA01T100295-2019 e TBA01T100296 - 2019, relativi anch’essi al periodo d'imposta 2014, l’Ufficio accertava per trasparenza in capo ai soci maggiori redditi con conseguente recupero anche nei confronti di questi di una maggior Irpef, oltreinteressi e sanzioni, contributi previdenziali e addizionali all’Irpef; - i contribuenti impugnavano tali atti e la C T di primo grado di Bolzanoaccoglieva i ricorsi; - appellava l’Ufficio; i contribuenti proponevano appello incidentale relativamente alla sola statuizione in ordine alla compensazionedelle spese di lite; - con la pronuncia gravata, la CT di secondo grado di Bolzano ha, in accoglimento parziale dell’appello, confermato l’accertamentolimitatamente alla posizione relativa a [OSCURATO:PERSONA].Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 Markus,con rideterminazione degli importi dovuti, rigettando l’appelloprincipale per il resto, così come l’appello incidentale, - ricorr e a questa Cor te l’Amministrazione finanziaria con atto affidato a due motiv i di ricorso; resist ono con controricorso EWOSs.r.l. e i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono anche ricorso incidentale condizionato articolato incinque motivi; Consideratoche: - quanto al ricorso principale, i l primo motivo si incentra sulla nullitàdella sentenza per violazione degli art. 62 e 36 c. 1 n. 4del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp.att. ne c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per averela CTR reso motivazione apparente; - il motivo è infondato; - invero, la CTR ha espresso motivazione chiara e adeguata, dando conto delle risultanze del processo e – sia pure sinteticamente – delle ragioni che l’hanno condotta a decisione; - come è noto, secondo questa Corte ( e pluribus , Cass. Sez.1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022) in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., d alla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che vieneviolato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibiletra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impu gnata, a prescindere dal confronto conle risultanze processuali; - il secondo motivo censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché dell’art.7 c. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR annullato gli atti impugnati sulla base di osservazioni e testimonianze scritte di terzi, redatteex post rispetto alla verifica fiscale condotta dalla GDF; - il motivo è infondato; - in primo luogo, va ribadito come le dichiarazioni di terzi sono ammissibilie utilizzabili nel rapporto processuale tributario, nel rispettodell'art. 6 CEDU (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6616 del16/03/2018), con riferimento alle sanzioni e in genere del principio di parità delle armi di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, espressione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., ed hanno valore di elementoindiziarlo. Tale elemento può essere fatto valere non solo dall'Amministrazione con inserimento nel processo verbaledi constatazione delle dichiarazioni raccolte in sede di verifica(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7707 del 2013: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4746 del 26/02/2010), ma anche dal contribuente (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3161 del 2012), il qualepuò anche loro tramite opporsi alle pretese dell'Agenzia, dovendoneil giudice tributario tener conto in quanto parte del quadroindiziario complessivo (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9958 del16/04/2008); - tuttavia, affinché un indizio divenga piena prova assurgendo a presunzionesemplice (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2482 del 29/01/2019;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15454 del 07/06/2019) è necessario che si qualifichi sotto il profilo della "gravità", Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 quale continuità logica tra il fatto noto e l'ignoto, della "precisione"(storica dei fatti noti) e, in caso di pluralità di fonti, della"concordanza". Orbene, nel caso di specie – in presenza diordini gestiti da una impresa di media grandezza, come è pacifico– sono state contestate sole sette operazioni, a fronte delle qual i la società ha predisposto sette dichiarazioni dei clienti; - ciò posto e ribadito, nel presente caso ritiene il Collegio che tali dichiarazioni sono state qualificate in concreto dalla CT di secondo grado come non costituenti prova di quanto sostenuto,come si sostiene in ricorso, ma mero indizio, la cui caratterizzazione,sotto il profilo del riscontro positivo in ordine alla sussistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,ben può fondare la decisione del giudice; - la sentenza di appello ha infatti ritenuto sussistente il requisito di “gravità”, rilevando la coerenza logica tra il fatto noto (le opere realizzate e il prezzo pagato secondo i preventivi) e il fattoignoto (la modifica delle opere e quindi del prezzo in corso d’opera, per ragioni legate a decisioni del cliente, a problemi sopravvenuti,o a modifiche progettuali sopravvenute); quindi havalutato la sussistenza del requisito della “precisione” , dal momento che le dichiarazioni, ritenute “puntuali”, erano evidentemente tutte analitiche con riguardo alla precisa indicazionesia dei clienti sia delle opere oggetto dapprima del preventivo, poi – previa rettifica per le più varie ragioni che possonoessere insorte – della fatturazione; - la CTR ha pure preso in esame, riscontrandone la presenza, l’ultimo prescritto requisito della “concordanza” delle dichiarazioni,nel concreto ; - essa , infatti , ha dato ulteriore prova di analiticità nella sua valutazionedegli elementi indiziari nel distinguere le risultanze Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 delprocesso probatorio emerse con riferimento alla posizione del cliente Sch ö pf rispetto a quelle degli altri clienti ; con ciò essa dà atto di aver operato un accurato esame di ogni elemento probatorio di natura indiziario, apprezzandolo dapprima singolarmente, quindi alla luce delle complessive risultanzeprobatorie; - alla luce di ciò, le stesse sono state ritenute dalla CTR, con accertamento di fatto non più contestabile, non generiche in quanto evidentemente connesse con adeguata chiarezza alle operazioni oggetto dei preventivi; si è in tal senso correttamente posto il contenuto delle stesse nel contesto processuale– raffrontandole con la globalità degli elementi in atti– quindi confrontandole con l’intero materiale probatorio; - da quanto sopra si evince quindi come il giudice dell’appello non abbia affatto , diversamente da quanto prospetta parte ricorrente, attribuito valenza di prova piena e diretta alle dichiarazioni dei clienti – che come è noto sono mere informativedi terzo, il cui contenuto, ove ritenuto attendibile, nonvincola il giudice, come avviene invece per le prove – ma leabbia ritenute , del tutto correttamente , quali meri elementi indiziari, non in sé vincolanti per il giudice ma suscettibili di formarne,insieme ad altri elementi, il convincimento; - così operando, allora, la pronuncia gravata risulta esente dai vizidenunciati; - conclusivamente, il ricorso principale va rigettato; - alla luce della decisione che precede il ricorso incidentale condizionato dei contribuenti , che ripropongono con lo stesso le questioni e le eccezioni «non accolte e/o ritenute assorbite (invia indiretta) o non trattate dal Giudice di seconde cure», èassorbito in quanto divenuto irrilevante ai fini del decidere ; - le spese di lite sono regolate dalla soccombenza; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 p.q.m.
Sentenza Cassazione n. 32009/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris