Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 27605/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 000JC5D) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con rnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, dei cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della l. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha accolto parzial- mente la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei suoi confronti per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, aveva applicato la misura cautelare di presentazione alla P.G., con permanenza presso l'abitazione dalle ore 19 alle 8 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

I giudici del gravame cautelare hanno annullato l'ordinanza limitatamente all'obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle 19 alle 8 e confer- mando nel resto.

2. Ricorre l'Agostini, a mezzo dei proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen.

Il ricorrente dopo una completa ricostruzione della vicenda processuale la- menta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per l'omesso rilievo della nullità dell'ordinanza, nonché difetto dell'istanza cautelare, Si precisa in ricorso che all'udienza di convalida dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero chiedeva l'applicazione dell'obbligo di dimora in aggiunta all'ob- bligo di presentazione alla P.G. già in atto per i giorni di martedì, giovedì e sabato tra le 14 e le 15 in forza di ordinanza del tribunale di Roma del 30/11/2022.

La richiesta era volta ad ottenere l'applicazione di una misura qualitativa- mente più afflittiva, lasciando invariata la misura preesistente già in atto in rela- zione ad altro procedimento.

Di conseguenza l'ordinanza applicativa della misura che prevedeva l'obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni festivi compresi tra le 10 e le 11, che è andata a sovrapporsi a quella già in atto, è nulla perché eccedente ie richieste formulate dal pubblico ministero.

A sostegno delia propria tesi il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte Sez. 3 n. 5721/2016.

L'Agostini rileva non corrispondere al vero l'affermazione che la misura ap- plicata in sede di convalida corrisponda alla richiesta del P.M. e che la parte motiva e il dispositivo facciano, in relazione alla scelta della misurai espresso riferimento al solo obbligo di presentazione alla P.G.

Sarebbe vero, invece, che l'ordinanza cautelare fa riferimento sia nel di- spositivo che nella parte motiva all'obbligo di permanenza presso la propria abita- zione dalle 19 alle

8. Di conseguenza, avendo il tribunale annullato l'obbligo di permanenza rite- nendolo prescrizione accessoria dell'obbligo di presentazione alla P.G., a maggior ragione avrebbe dovuto annullare l'ordinanza nella parte in Clii ha disposto l'ob- bligo di presentazione alla P.G., non essendo stato richiesto dal P.M.

Si critica l'affermazione del tribunale dei riesame che, riconoscendo l'ag- gravio derivante dall'applicazione di due identiche misure in orari distinti, rileva che il ricorrente potrà sottoporre la questione ail'A,G. procedente.

La misura cautelare dell'obbligo di presentazione risulta, a detta del ricor- rente; affetta da un vizio genetico di nullità previsto dall'ad, 178 cod. proc, pen., ai di là delle problematiche esecutive inerentiigh orari.

Chiede pertanto che questa Corte annulli rinvio l'ordinanza impugnata, con „ ogni conseguente statuizione di legge.

Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso sopra illustrato apii,..lre fondato e, pertanto, " prov- vedimentoimpugnato e l'ordinanza genetica della misura, emessa dai Tribunale di Roma il 23/2/2023, vanno annullati senza rinvio.

2. Ed invero, come si evince ex actis, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice diede la parola alle parti e il pubblico ministero chiese, oltre che la convalida dell'arresto "applicarsi alla misura obbl. di P.G. in atto l'obbl. dim.

Dalle 18:00 alle 70:00" (così testu.,,incente i! verbale di udienza).

Si tratta, com'è evidente, di una verbalizzazione sin troppo sintetica ma dalla quale si evince, come ritiene il ricorrente, che ii PM ha preso atto che l'arre- stato era già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P aggiunta a quella, abbia richiesto disporsi un obbligo di dimora presso '..Eibitazi;. dalle 18 alle 10 del giorno successivo.

Il giudice capitolino, tuttavia, nella sua ordinanza, dà un'interpretazione diversa a tale richiesta, ritenendo si tratti "di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. con divieto di uscita dalla propria abitazione in orario notturno" ed applica all'Agostini, in toto, la misura che ritiene gli sia stata richiesta,: che va ad aggiungersi a quella già in essere in relazione ai diverso pro- cedimento penale cui l'Agostini è sottoposto.

Proposto da parte della Difesa dell'Agosdni tempestivo riesame, sul punto dell'assenza di domanda cauteiare e sul corretto rilievo che il PM, da quantp evince dal verbale, non abbia richiesto un nuovo obbligo di presentazione uiLa ma scio la misura aggiuntiva del divieto di Jscire eli casa nelle ore notturne, tribunale capitolino risponde erroneamente che così non è, senza confrentar5:::i con iI tenore del succitato verbale.

E invece ritiene illegittima la prescrizione accessoria dell'obbligo di permanenza in casa in orario notturno che elimina.

Mantenendo, dunque, in piedi solo l'ulteriore (e mai richiesto dal PM) obbligo di presentazione alla P.G.

3. Orbene, ritiene il Collegio che sul punto non possa prescindersi dalla considerazione che l'intera materia è governata dai principio generale della do- manda cautelare, alla stregua del quale l'adozione di misure cautelari (personali e reali) da parte del giudice non può prescindere dalla richiesta del pubblico mini- stero, che attiva una sorta di procedimento devolutivo della cognizione - essendo iI pubblico ministero a scegliere "gli elementi su cui la richiesta si fonda" (art, 291 cod. proc. pen.) - e della decisione dell'organo giudicante adito (vedasi sul punto, in motivazione Sez. 3, n. 5721 del 7/1/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 265980 che ricorda come le [OSCURATO:PERSONA],, n. 8388 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Novi, Rv. 242293 abbiano espressamente affermato: "alla domanda della parte pubblica corrisponde la genesi di un feno- meno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio che, pur integro in tutti i suoi connotati e secondo gli ordinari parametri delibativi, resta circoscritto all'interno dei confini tracciati dal devolutum").

Dunque, nel solco di SSUU Novi dei 2009 va coerentemente esclusa la pos- sibilità non solo che il giudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di domanda del pubblico ministero (extra petita), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, in peius„ più grave di quella richiesta ((Ara petita)".

Ed è quest'ultimo caso quello che meglio si attaglia al c:aso oggi in esame.

La mancanza della richiesta cautelare, pertanto, integra una nullità di or- dine generale riguardante l'osservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, cod. proc. pen.) (Sez.

U, n, 8388 del 22/01/2009, Novi: "E, ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo, la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice, riferita, ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179 co. 1 cod. proc. pen., indefettibile e riservata in va esclusiva al pubblico ministero neli'esercizio dell'azione cautelare").

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Tribunale di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 000JC5D) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dei [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 di. 137/2020 conv. dalla n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 di. 228/21 conv. con rnodif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, dei cligs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito dall'art. 5-duodecies della l. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del dl. n. 162/2022), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso e del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, che ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma ha accolto parzial- mente la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto nei suoi confronti per avere illecitamente detenuto a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, aveva applicato la misura cautelare di presentazione alla P.G., con permanenza presso l'abitazione dalle ore 19 alle 8 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. I giudici del gravame cautelare hanno annullato l'ordinanza limitatamente all'obbligo di permanenza presso la propria abitazione dalle 19 alle 8 e confer- mando nel resto. 2. Ricorre l'Agostini, a mezzo dei proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co. 1, disp. att., cod. proc. pen. Il ricorrente dopo una completa ricostruzione della vicenda processuale la- menta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per l'omesso rilievo della nullità dell'ordinanza, nonché difetto dell'istanza cautelare, Si precisa in ricorso che all'udienza di convalida dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il pubblico ministero chiedeva l'applicazione dell'obbligo di dimora in aggiunta all'ob- bligo di presentazione alla P.G. già in atto per i giorni di martedì, giovedì e sabato tra le 14 e le 15 in forza di ordinanza del tribunale di Roma del 30/11/2022. La richiesta era volta ad ottenere l'applicazione di una misura qualitativa- mente più afflittiva, lasciando invariata la misura preesistente già in atto in rela- zione ad altro procedimento. Di conseguenza l'ordinanza applicativa della misura che prevedeva l'obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni festivi compresi tra le 10 e le 11, che è andata a sovrapporsi a quella già in atto, è nulla perché eccedente ie richieste formulate dal pubblico ministero. A sostegno delia propria tesi il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte Sez. 3 n. 5721/2016. L'Agostini rileva non corrispondere al vero l'affermazione che la misura ap- plicata in sede di convalida corrisponda alla richiesta del P.M. e che la parte motiva e il dispositivo facciano, in relazione alla scelta della misurai espresso riferimento al solo obbligo di presentazione alla P.G. Sarebbe vero, invece, che l'ordinanza cautelare fa riferimento sia nel di- spositivo che nella parte motiva all'obbligo di permanenza presso la propria abita- zione dalle 19 alle 8. Di conseguenza, avendo il tribunale annullato l'obbligo di permanenza rite- nendolo prescrizione accessoria dell'obbligo di presentazione alla P.G., a maggior ragione avrebbe dovuto annullare l'ordinanza nella parte in Clii ha disposto l'ob- bligo di presentazione alla P.G., non essendo stato richiesto dal P.M. Si critica l'affermazione del tribunale dei riesame che, riconoscendo l'ag- gravio derivante dall'applicazione di due identiche misure in orari distinti, rileva che il ricorrente potrà sottoporre la questione ail'A,G. procedente. La misura cautelare dell'obbligo di presentazione risulta, a detta del ricor- rente; affetta da un vizio genetico di nullità previsto dall'ad, 178 cod. proc, pen., ai di là delle problematiche esecutive inerentiigh orari. Chiede pertanto che questa Corte annulli rinvio l'ordinanza impugnata, con „ ogni conseguente statuizione di legge. Le parti hanno reso conclusioni scritte come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato apii,..lre fondato e, pertanto, " prov- vedimentoimpugnato e l'ordinanza genetica della misura, emessa dai Tribunale di Roma il 23/2/2023, vanno annullati senza rinvio. 2. Ed invero, come si evince ex actis, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il giudice diede la parola alle parti e il pubblico ministero chiese, oltre che la convalida dell'arresto "applicarsi alla misura obbl. di P.G. in atto l'obbl. dim. Dalle 18:00 alle 70:00" (così testu.,,incente i! verbale di udienza). Si tratta, com'è evidente, di una verbalizzazione sin troppo sintetica ma dalla quale si evince, come ritiene il ricorrente, che ii PM ha preso atto che l'arre- stato era già sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla P aggiunta a quella, abbia richiesto disporsi un obbligo di dimora presso '..Eibitazi;. dalle 18 alle 10 del giorno successivo. Il giudice capitolino, tuttavia, nella sua ordinanza, dà un'interpretazione diversa a tale richiesta, ritenendo si tratti "di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. con divieto di uscita dalla propria abitazione in orario notturno" ed applica all'Agostini, in toto, la misura che ritiene gli sia stata richiesta,: che va ad aggiungersi a quella già in essere in relazione ai diverso pro- cedimento penale cui l'Agostini è sottoposto. Proposto da parte della Difesa dell'Agosdni tempestivo riesame, sul punto dell'assenza di domanda cauteiare e sul corretto rilievo che il PM, da quantp evince dal verbale, non abbia richiesto un nuovo obbligo di presentazione uiLa ma scio la misura aggiuntiva del divieto di Jscire eli casa nelle ore notturne, tribunale capitolino risponde erroneamente che così non è, senza confrentar5:::i con iI tenore del succitato verbale. E invece ritiene illegittima la prescrizione accessoria dell'obbligo di permanenza in casa in orario notturno che elimina. Mantenendo, dunque, in piedi solo l'ulteriore (e mai richiesto dal PM) obbligo di presentazione alla P.G. 3. Orbene, ritiene il Collegio che sul punto non possa prescindersi dalla considerazione che l'intera materia è governata dai principio generale della do- manda cautelare, alla stregua del quale l'adozione di misure cautelari (personali e reali) da parte del giudice non può prescindere dalla richiesta del pubblico mini- stero, che attiva una sorta di procedimento devolutivo della cognizione - essendo iI pubblico ministero a scegliere "gli elementi su cui la richiesta si fonda" (art, 291 cod. proc. pen.) - e della decisione dell'organo giudicante adito (vedasi sul punto, in motivazione Sez. 3, n. 5721 del 7/1/2016 [OSCURATO:PERSONA]. 265980 che ricorda come le [OSCURATO:PERSONA],, n. 8388 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Novi, Rv. 242293 abbiano espressamente affermato: "alla domanda della parte pubblica corrisponde la genesi di un feno- meno devolutivo, che assegna al giudice un potere decisorio che, pur integro in tutti i suoi connotati e secondo gli ordinari parametri delibativi, resta circoscritto all'interno dei confini tracciati dal devolutum"). Dunque, nel solco di SSUU Novi dei 2009 va coerentemente esclusa la pos- sibilità non solo che il giudice applichi ex officio una misura cautelare in mancanza di domanda del pubblico ministero (extra petita), ma anche che egli adotti una misura, non già meno severa, bensì, in peius„ più grave di quella richiesta ((Ara petita)". Ed è quest'ultimo caso quello che meglio si attaglia al c:aso oggi in esame. La mancanza della richiesta cautelare, pertanto, integra una nullità di or- dine generale riguardante l'osservanza delle disposizioni concernenti l'iniziativa del pubblico ministero (art. 178, lett. b, cod. proc. pen.) (Sez. U, n, 8388 del 22/01/2009, Novi: "E, ove si verifichi l'inosservanza della preclusione nascente dal principio della domanda cautelare, si configura, sul piano interpretativo, la nullità - di ordine generale ed assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - dell'ordinanza del giudice, riferita, ai sensi degli artt. 178 lett. b) e 179 co. 1 cod. proc. pen., indefettibile e riservata in va esclusiva al pubblico ministero neli'esercizio dell'azione cautelare"). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Tribunale di s
Sentenza Cassazione n. 27605/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris