CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 33277/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 26823/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ORVIETO, [OSCURATO:PERSONA] 17, DOM. DIG., presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] UMBRIA n. 177/02/24 depositata il 08/05/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 177/02/24 del 08/05/2024, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria (di seguito CGT2) dichiarava inammissibile l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e respingeva l’appello incidentale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 97/01/21 della Commissione tributaria provinciale di Terni (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente nei confronti di un avviso di accertamento IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2014. 2.[OSCURATO:PERSONA] impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.AE restava intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente evidenziato che la questione posta nel ricorso concerne la validità dell’instaurazione di un giudizio tributario (nella specie, appello) il cui ricorso introduttivo è stato redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e trasformato in copia-immagine per la notifica all'Amministrazione a mezzo PEC, questione su cui appare necessaria una disamina in sede nomofilattica. 2.La causa va, dunque, rinviata a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza. Così deciso in