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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35106/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 15 luglio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia, in data 8 settembre 2021, ha condannato Elvis KASO e Mohamed RAOUAH per i reati di cui agli artt. 635 e 582- 585 cod. pen.

Rilevato che i ricorrenti lamentano, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che il motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello.

La difesa si è limitata a sostenere la carenza di motivazione ed il vizio di legge senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito.

Rilevato, inoltre, che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità delle condotte, l'intensa capacità criminale dei ricorrenti desumibile dalle modalità del fatto e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata).

Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 15 luglio 2022, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia, in data 8 settembre 2021, ha condannato Elvis KASO e Mohamed RAOUAH per i reati di cui agli artt. 635 e 582- 585 cod. pen. Rilevato che i ricorrenti lamentano, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato che il motivo di ricorso è generico ed aspecifico in quanto meramente reiterativo di censure, già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale che ha confutato, con motivazione priva di illogicità e coerente con le risultanze processuali, le doglianze addotte con l'atto di appello. La difesa si è limitata a sostenere la carenza di motivazione ed il vizio di legge senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito. Rilevato, inoltre, che i giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, la gravità delle condotte, l'intensa capacità criminale dei ricorrenti desumibile dalle modalità del fatto e la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 4 della sentenza impugnata). Deve esser, in proposito, ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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