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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 02611/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Asti in data 4/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Asti emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate e, ritenuta la continuazione, applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta l'omessa motivazione per avere il giudice valutato solamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Va in proposito rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, contro le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto per ryptivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure in caso di illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nell'ipotesi dedotta in giudizio non è possibile ravvisare tale motivo tipico di ricorso.

Va ribadito infatti il principio che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

E nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo.

Infatti, come più volte affermato da questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. ( Sez. 2 n. 6455 del 17/11/2011, Rv. 252085).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 14/12/2023 Il consigliere relatore ilkpresident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Asti in data 4/5/2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Gip del Tribunale di Asti emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] imputato dei delitti di rapina e lesioni personali aggravate e, ritenuta la continuazione, applicava la pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta l'omessa motivazione per avere il giudice valutato solamente la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena. Il ricorso è inammissibile. Va in proposito rilevato che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, contro le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione possa essere proposto soltanto per ryptivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, per difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, per l'erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure in caso di illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nell'ipotesi dedotta in giudizio non è possibile ravvisare tale motivo tipico di ricorso. Va ribadito infatti il principio che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art.129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2 , n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). E nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo. Infatti, come più volte affermato da questa Corte, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 c.p.p., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. ( Sez. 2 n. 6455 del 17/11/2011, Rv. 252085). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 14/12/2023 Il consigliere relatore ilkpresident
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