CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 dicembre 2017
Cassazione n. 07384/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5937/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] CATANIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] LAVORO SICILIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - controricorrente - avverso SENTENZAd ella CORTE D ’ APPELLO CATANIA n. 2368/2017 depositata il18/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con citazione notificata il 1 luglio 2009, l’ECAP Catania (Ente confederale addestramento professionale), associazione senza scopo di lucro costituente articolazione provinciale di ECAP Sicilia, esponeva che il Comitato direttivo di CGIL Sicilia aveva deliberato la cessazione di ECAP Sicilia (costituente articolazione di CGIL Sicilia), la costituzione di nuove associazioni ECAP provinciali e l’assunzione da parte rispettivamente di CGIL Sicilia e delle CGIL territoriali dei debiti dei cessati ECAP Sicilia ed ECAP provinciali (ivi compreso di ECAP Catania), in base al verbale del 5 maggio 2000 del Comitato direttivo di CGIL Sicilia; che i debiti di ECAP Catania gravavano su CGIL Catania o, in subordine, su CGIL Sicilia, che si erano accollate le passività delle cessate ECAP provinciali e, pertanto, l’ECAP Catania ne chiedeva la condanna al rimborso dell’importo complessivo di € 21856,97, per l’anno di formazione 1988/1989, che aveva anticipato all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per non incorrere nelle penali. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 18 dicembre 2017, la rigettava accogliendo gli appelli di CGIL Sicilia e CGIL Catania e riformando la sentenza impugnata. Le ragioni poste a base della decisione sono così riassumibili: la costituzione del nuovo ECAP Catania integrava un fenomeno di successione a titolo universale dell’ente neocostituito a quello cessato con conseguente subentro del primo nella titolarità attiva e passiva dei rapporti già facenti capo al secondo, in attuazione del processo di trasformazione dal precedente assetto confederativo, come previsto nell’atto costitutivo del 23 giugno 2000 e nello statuto di ECAP Catania, ove si precisava che le nuove associazioni ECAP “succedono senza soluzione di continuità” alle vecchie associazioni ECAP Sicilia e provinciali, con conseguente subentro del nuovo ente nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’ente cessato; il giudice d’appello, dissentendo dal primo giudice, in merito all’assunzione dei debiti dei pregressi ECAP provinciali, ha escluso la vincolatività della delibera di CGIL Sicilia del 5 maggio 2000 (e di quella integrativa del 23 giugno 2000) da intendere piuttosto come mera sollecitazione nei confronti delle articolazioni territoriali di CGIL Sicilia, stante l’autonoma soggettività giuridica e amministrativa di CGIL Sicilia rispetto a CGIL Catania; pertanto, non potrebbe configurarsi l’accollo dei debiti del cessato ECAP Catania da parte di un soggetto distinto, qual è CGIL Catania, essendo i debiti della pregressa gestione di ECAP a carico del nuovo ECAP Catania succeduto. Avverso questa sentenza l’ECAP Catania ha proposto ricorso per cassazione, resistito con distinti controricorsi dalla CGIL Sicilia e dalla CGILCamera del Lavoro Metropolitana di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente, denunciando falsa applicazione degli artt. 2498, 2499 e 2500 c.c., nel testo applicabile prima della sostituzione con l’art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003, contesta la configurabilità di una trasformazione del neocostituito ECAP Catania a quello cessato, trattandosi di associazioni di fatto e non essendo stata seguita la procedura prevista dalle suindicate disposizioni relative alle società. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia falsa applicazione degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 111, comma 6, Cost., non avendo la sentenza impugnata illustrato le ragioni in diritto dell’affermata trasformazione. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., per avere la sentenza impugnata escluso l’esistenza dell’accollo dei debiti del cessato ECAP-CGIL territoriale da parte della CGIL Sicilia, direttamente o tramite la sua articolazione locale o territoriale, non potendosi ritenere che l’odierna ricorrente [OSCURATO:PERSONA] debba rispondere dei debiti del cessato ECAP, avendo diritto al rimborso delle spese sostenute per conto della CIGL. Il quarto motivo denuncia la violazione dei medesimi parametri normativi, per avere la sentenza impugnata affermato l’autonoma soggettività giuridica e amministrativa della CGIL Sicilia rispetto alla CGIL Catania, mentre quest’ultima costituiva una mera articolazione locale ovvero un organo provinciale della CIGL Regionale da cui era controllata e diretta. I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili. I primi due si appuntano sull’affermazione contenuta nella sentenza impugnata circa la trasformazione della ECAP-CGIL in ECAP Catania, senza cogliere la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha esaminato l’atto costitutivo del 23 giugno 2000 e lo statuto di ECAP Catania, ove si precisava che le nuove associazioni di fatto ECAP “succedono senza soluzione di continuità” alle vecchie associazioni ECAP, con conseguente subentro del nuovo ECAP Catania nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’ente cessato. La censura proposta è priva di specificità, non essendo trascritti nel ricorso il contenuto o i passi salienti dei menzionati atti associativi idonei a sconfessare ex actis l’interpretazione che ne ha dato la Corte distrettuale. Analogamente il ricorso difetta di specificità sul determinante profilo (sul quale si soffermano il terzo e quarto motivo) della assunzione dei debiti del cessato ECAP Catania da parte di CIGL (Catania o Sicilia), non avendo il ricorrente trascritto il contenuto o i passi salienti delle delibere di CGIL Sicilia del 5 maggio 2000 e 23 giugno 2000, sulle quali il ricorrente fonda l’accollo dei debiti di ECAP Catania da parte di CIGL Catania, quest’ultimo costituente, tra l’altro, un ente distinto e autonomo d al soggetto (CGIL Sicilia) cui quelle delibere sono riferibili. Valutazione quest’ultima non specificamente censurata, risultando non scalfita la conclusione cui la Corte di merito è pervenuta circa l’inesistenza di un atto deliberativo di assunzione da parte di CIGL delle pregresse passività del cessato EPAC catanese. Il ricorso è inammissibile, essendo finalizzato a sollecitare impropriamente la rivisitazione di apprezzamenti di fatto motivatamente compiuti dai giudici di merito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 3200,00, di cui € 200,00 per esborsi, in favore di ciascun controricorrente. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo d