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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 settembre 1962

Cassazione n. 23310/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la domanda di concessione della semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Volterra in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidio (aggravato dalla premeditazione) dalla Corte di assise di Grosseto con sentenza in data 6 marzo 2006.

1.1. Il reato per il quale l'istante è stato condannato ha riguardato l'omicidio del commercialista e curatore del fallimento della ditta di famiglia, dopo che l' Innocenti aveva saputo che il Tribunale fallimentare di Grosseto aveva condiviso l'analisi aziendale espletata dalla vittima accogliendo la prospettazione di estendere anche all'odierno ricorrente il fallimento già dichiarato nei confronti del padre.

Egli, con premeditazione, si era quindi recato presso lo studio del citato professionista e lo aveva ucciso sparandogli tutti i colpi della pistola da lui legalmente detenuta, per poi essere arrestato il giorno stesso.

1.2. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che l'Innocenti (detenuto sin dal 9 marzo 2004) non ha altri precedenti penali né carichi pendenti e che ha iniziato a fruire di permessi premio a partire dall'anno 2016; nel 2019 egli è stato poi ammesso al regime di lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 dell' Ord. pen. presso la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Volterra in modo parziale e stagionale.

A fronte di tali elementi di segno positivo nell'ordinanza viene, però, evidenziata l'assenza di qualsiasi forma di autocritica e rivisitazione consapevole rispetto alle proprie condotte illegali visto che il detenuto sostiene che la sua condanna è stata determinata dall'alterazione delle prove a suo carico da parte della polizia e degli investigatori.

Pertanto il Tribunale ha ritenuto ancora prematura la concessione della semilibertà in assenza di significativi progressi sul versante della revisione critica della condotta delittuosa tenuta dal condannato e per la necessità di verificare il superamento delle contraddizioni ed inadeguatezze comportamentali che avevano portato l' Innocenti a commettere il grave reato in oggetto.

1.3. Nel provvedimento sopra indicato, poi, si osserva che l'attività lavorativa prospettata (la medesima già svolta ex art.21 Ord. pen.) non appare del tutto idonea per la misura alternativa richiesta in considerazione della parziale gratuità della prestazione lavorativa e per la durata non continuativa della medesima.

1.4. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto necessario proseguire ulteriormente l'osservazione ed il trattamento inframurario per raggiungere progressi concretamente apprezzabili principalmente sotto il profilo soggettivo.2.

Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art.48 Ord. pen., evidenziando come il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l' istanza, sostanzialmente, per il mancato riconoscimento della propria responsabilità in ordine al reato per il quale è stato condannato e, quindi, per l'assenza di una revisione personale sul piano autocritico nonché di una apertura verso le parti offese dal reato.

Il ricorrente evidenzia che tale motivazione è contraria al dettato normativo di cui agli artt.48 e ss. Ord. pen. che pone alla base della concessione del beneficio della semilibertà i progressi compiuti nel corso del trattamento da parte del condannato ed osserva che egli fruisce da alcuni anni dei permessi premio, che è stato ammesso al lavoro esterno a norma dell'art.21 Ord. pen. e che ha ottenuto la liberazione anticipata per tutti i semestri di detenzione sino ad ora maturati.

2.2. Con il secondo motivo il detenuto censura l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché da una parte si è dato atto della sua regolare condotta in carcere, dello svolgimento in modo responsabile ed affidabile di tutte le attività in cui è impegnato e del giudizio positivo del referente della cooperativa presso cui svolge il lavoro all'esterno e dall'altra si esprime un parere negativo - ai fini della concedibilità della misura alternativa alla detenzione richiesta - per l'assenza di revisione critica rispetto alla condotta delittuosa e per la necessità di verificare il superamento delle contraddizioni ed inadeguatezze caratteriali che hanno portato alla commissione del reato.

Il ricorrente osserva, quindi, che i richiami operati dal Tribunale di sorveglianza al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità per respingere la domanda di semilibertà, si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso è fondato.

2. Nel caso di specie il gravissimo delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è stato commesso il giorno 9 marzo 2004 , quindi diciassette anni prima della ordinanza impugnata benché, nella parte espositiva del provvedimento, si dia atto che, in questo lasso di tempo, non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il detenuto svolge regolare attività lavorativa e di volontariato all'esterno e che fruisce da alcuni anni dei permessi premio, il Tribunale di sorveglianza non valuta tali dati, concentrando la sua attenzione sulla proclamazione di innocenza che il detenuto continua a ribadire e che lo ha anche portato a tentare la via della revisione.

2.1. Occorre al riguardo ribadire che, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo ai fini che qui interessano sono i progressi compiuti nel corso del trattamento per il graduale reinserimento sociale del condannato mediante la semilibertà.

In sostanza, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ammettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 1, n. 33287 dell' 11 giugno 2013, Pantaleo, Rv. 257001; Cass, Sez. 1, n. 13445 del 5 marzo 2013 , Rv. 255653).

3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati.

P. Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze.

Così deciso il 20 maggio 2022.

Il CQ)n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Firenze in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto la domanda di concessione della semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa di reclusione di Volterra in espiazione della pena dell'ergastolo inflittagli per omicidio (aggravato dalla premeditazione) dalla Corte di assise di Grosseto con sentenza in data 6 marzo 2006. 1.1. Il reato per il quale l'istante è stato condannato ha riguardato l'omicidio del commercialista e curatore del fallimento della ditta di famiglia, dopo che l' Innocenti aveva saputo che il Tribunale fallimentare di Grosseto aveva condiviso l'analisi aziendale espletata dalla vittima accogliendo la prospettazione di estendere anche all'odierno ricorrente il fallimento già dichiarato nei confronti del padre. Egli, con premeditazione, si era quindi recato presso lo studio del citato professionista e lo aveva ucciso sparandogli tutti i colpi della pistola da lui legalmente detenuta, per poi essere arrestato il giorno stesso. 1.2. In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha osservato che l'Innocenti (detenuto sin dal 9 marzo 2004) non ha altri precedenti penali né carichi pendenti e che ha iniziato a fruire di permessi premio a partire dall'anno 2016; nel 2019 egli è stato poi ammesso al regime di lavoro all'esterno ai sensi dell'art.21 dell' Ord. pen. presso la cooperativa [OSCURATO:PERSONA] di Volterra in modo parziale e stagionale. A fronte di tali elementi di segno positivo nell'ordinanza viene, però, evidenziata l'assenza di qualsiasi forma di autocritica e rivisitazione consapevole rispetto alle proprie condotte illegali visto che il detenuto sostiene che la sua condanna è stata determinata dall'alterazione delle prove a suo carico da parte della polizia e degli investigatori. Pertanto il Tribunale ha ritenuto ancora prematura la concessione della semilibertà in assenza di significativi progressi sul versante della revisione critica della condotta delittuosa tenuta dal condannato e per la necessità di verificare il superamento delle contraddizioni ed inadeguatezze comportamentali che avevano portato l' Innocenti a commettere il grave reato in oggetto. 1.3. Nel provvedimento sopra indicato, poi, si osserva che l'attività lavorativa prospettata (la medesima già svolta ex art.21 Ord. pen.) non appare del tutto idonea per la misura alternativa richiesta in considerazione della parziale gratuità della prestazione lavorativa e per la durata non continuativa della medesima. 1.4. Sulla base di tali elementi, quindi, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto necessario proseguire ulteriormente l'osservazione ed il trattamento inframurario per raggiungere progressi concretamente apprezzabili principalmente sotto il profilo soggettivo.2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione dell'art.48 Ord. pen., evidenziando come il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l' istanza, sostanzialmente, per il mancato riconoscimento della propria responsabilità in ordine al reato per il quale è stato condannato e, quindi, per l'assenza di una revisione personale sul piano autocritico nonché di una apertura verso le parti offese dal reato. Il ricorrente evidenzia che tale motivazione è contraria al dettato normativo di cui agli artt.48 e ss. Ord. pen. che pone alla base della concessione del beneficio della semilibertà i progressi compiuti nel corso del trattamento da parte del condannato ed osserva che egli fruisce da alcuni anni dei permessi premio, che è stato ammesso al lavoro esterno a norma dell'art.21 Ord. pen. e che ha ottenuto la liberazione anticipata per tutti i semestri di detenzione sino ad ora maturati. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto censura l'ordinanza, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché da una parte si è dato atto della sua regolare condotta in carcere, dello svolgimento in modo responsabile ed affidabile di tutte le attività in cui è impegnato e del giudizio positivo del referente della cooperativa presso cui svolge il lavoro all'esterno e dall'altra si esprime un parere negativo - ai fini della concedibilità della misura alternativa alla detenzione richiesta - per l'assenza di revisione critica rispetto alla condotta delittuosa e per la necessità di verificare il superamento delle contraddizioni ed inadeguatezze caratteriali che hanno portato alla commissione del reato. Il ricorrente osserva, quindi, che i richiami operati dal Tribunale di sorveglianza al mancato riconoscimento delle proprie responsabilità per respingere la domanda di semilibertà, si pongono in contrasto con la giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è fondato. 2. Nel caso di specie il gravissimo delitto per il quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato è stato commesso il giorno 9 marzo 2004 , quindi diciassette anni prima della ordinanza impugnata benché, nella parte espositiva del provvedimento, si dia atto che, in questo lasso di tempo, non risultano commessi altri reati, non emergendo né precedenti penali né carichi pendenti e, ancora, che il detenuto svolge regolare attività lavorativa e di volontariato all'esterno e che fruisce da alcuni anni dei permessi premio, il Tribunale di sorveglianza non valuta tali dati, concentrando la sua attenzione sulla proclamazione di innocenza che il detenuto continua a ribadire e che lo ha anche portato a tentare la via della revisione. 2.1. Occorre al riguardo ribadire che, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti; occorre invece valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo ai fini che qui interessano sono i progressi compiuti nel corso del trattamento per il graduale reinserimento sociale del condannato mediante la semilibertà. In sostanza, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ammettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione (vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 1, n. 33287 dell' 11 giugno 2013, Pantaleo, Rv. 257001; Cass, Sez. 1, n. 13445 del 5 marzo 2013 , Rv. 255653). 3. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Firenze per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati. P. Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso il 20 maggio 2022. Il CQ)n
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