CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 luglio 1984
Cassazione n. 07194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1984 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di Lecce, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina impropria. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di tentativo di rapina impropria, in quanto l'imputato non è riuscito a conseguire il possesso del marsupio rimasto nelle mani dell'assistente bagni, né a guadagnare la fuga a causa dell'intervento di alcuni soggetti presenti. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01) Nel caso in esame invece dalla contestazione emerge che l'imputato si era già impossessato del marsupio di proprietà di una bagnante e mentre si allontanava dallo stabilimento balneare allo scopo di conservare il possesso della cosa sottratta ad operava violenza. Corretta, pertanto, appare la qualificazione giuridica condivisa dai giudici di merito poiché ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, Sentenza n. 11135 del 22/02/2017 Cc. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269858 - 01) Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] M