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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 40931/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] HELENArdopo dibattimentolinsiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ANGELOSCiopo dibattimenA si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 5 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale che il 12/04/2019 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita, contestato al capo B) e per i reati di interposizione fittizia contestati ai capi D), E) ed F), e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di cui al capo A) riducendo a quest'ultima la pena.

2. Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati con distinti ricorsi.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

3.1. nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza dell'incompleta trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero con la richiesta di emissioni di detto decreto.

Eccezione avanzata già avanti al tribunale e reiterata alla Corte d'appello.

Sottolinea che al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato e di notificazione dello stesso non erano state depositate, materialmente acquisite o comunque disponibili per gli imputati né le segnalazioni di operazioni sospette dell'UIF della Banca d'Italia, né la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni o transazioni finanziarie, documentazione posta base dell'imputazione.

Sostiene che ciò ha inevitabilmente determinato una compromissione dei diritti di difesa perché gli imputati non sono stati messi nella condizione di poter esercitare le più opportune iniziative defensionali.

Sul punto richiama Sezioni unite n. 42979 del 2014.

Rileva inoltre che la documentazione relativa ai movimenti bancari non può essere considerata cosa pertinente al reato o corpo di reato.

Si tratta all'evidenza di documentazione esistente presso banche autonomamente sequestrabile ex art.255 cod. proc. pen. che in quanto contenente, secondo l'assunto del pubblico ministero, la prova documentale delle operazioni finanziarie oggetto di contestazione, doveva essere messa a disposizione della difesa.

Trattasi pertanto di violazione di norme concernenti l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, nullità di ordine generale a regime intermedio eccepita sin dal dibattimento di primo grado.

Evidenzia inoltre come sia del tutto irrilevante, a differenza da quanto osservato dalla corte d'appello, che la difesa sia venuta in possesso nel corso del dibattimento di tale documentazione e l'abbia usata per il controesame perché la violazione del diritto di difesa si è verificata nella fase di emissione del decreto di giudizio immediato e in quella immediatamente successiva con una limitazione di conoscenza ai fini delle scelte dell'imputato sull'accesso dei riti alternativi.Sottolinea inoltre che una parte della documentazione non è mai stata messa a disposizione delle difese anche nel corso del dibattimento;

3.2. difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

Violazione dell'articolo 603 codice procedura penale.

Lamenta che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di rogatoria inviata sin dalla fase delle indagini preliminari dal pubblico ministero con riguardo alla titolarità delle quote della società Castel rock sci e dell'origine dei fondi trasferiti da tale società nel territorio nazionale.

Richiesta decisiva ai fini della difesa con riguardo alle contestazioni di intestazione fittizia.

La questione non è stata decisa o comunque è stata implicitamente rigettata senza alcuna motivazione; 3.3, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di detto reato sul presupposto di avere impiegato nell'attività economica esercitata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui sarebbe stato dominus, la somma di 17.500 C proveniente dal delitto di riciclaggio asseritamente commesso dalla moglie [OSCURATO:PERSONA].

Contesta la valutazione data dal giudice di merito agli elementi probatori.

Sostiene l'insussistenza del reato presupposto perché il denaro della donna derivava dai proventi della sua attività lecita e comunque l'operazione non poteva essere stata fatta per rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza delittuosa di denaro, considerato che in quel periodo la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era controllata dalle forze dell'ordine che avevano già ottenuto il sequestro di buona parte dei loro beni, con la conseguenza che il conto corrente era quotidianamente attenzionato da due amministratori giudiziari ed ogni entrate ed uscita era controllata e valutata.

Sostiene inoltre che il bonifico di euro 17.500,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva una causa lecita: il pagamento di lavori effettivamente eseguiti.

Veniva inoltre sottolineato che non vi erano elementi per affermare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il dominus della [OSCURATO:SOCIETA].

In conclusione, secondo la difesa il delitto in argomento doveva essere escluso per difetto del reato presupposto contestato al capo A), per l'esistenza di una causa lecita al pagamento dei 17.500 C e per carenze di ogni condotta o intento di fraudolenta dissimulazione e per carenza di un intervento gestorio del [OSCURATO:PERSONA].

Sostiene inoltre il ricorrente che siccome secondo l'impostazione accusatoria la somma di euro 17.500,00 sarebbe provento di parte dell'appropriazione indebita di 830.000,00 euro nella quale avrebbe concorso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non è dato comprendere come lo stesso possa rispondere del reato di cui all'articolo 648 ter 2 /7\' codice penale.

Al più potrebbe rispondere per le condotte successive all'agosto 2014 di autoriciclaggio.

3.4. violazione di legge e vizio della motivazione anche con riguardo alle interposizioni fittizie.

Secondo i giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse sottoposto a misura di prevenzione personale reale avrebbe attribuito la titolarità di alcune società a terzi pur essendone di fatto l'unico dominus, al fine di proseguire la propria attività imprenditoriale eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Contesta il ricorrente la consistenza delle prove e sostiene che la Corte territoriale non ha considerato le deduzioni difensive.

Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'operazione economiche contestate aveva preso parte esclusivamente come direttore dei lavori.

Sostiene che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità del Caprotti sulla base di elementi dai quali non emerge la prova dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame

4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione che riguarda all'affermazione della sua responsabilità.

Lamenta che la sentenza d'appello, caratterizzata da una motivazione illogica, elude di dare concreta risposta ai motivi di impugnazione.

Illogicità che investe sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di richiesta di rinvio a giudizio, applicabile anche al caso in esame, ha avuto modo di affermare che il mancato deposito, unitamente al decreto di giudizio immediato, di una parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi. (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018 Rv. 273860; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265552; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192).

In applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva deve essere quindi disattesa, non incidendo sulla validità del decreto di giudizio immediato la circostanza che non siano stata materialmente trasmessa dal P.M. al G.I.P. le segnalazioni di operazioni sospette dell'UIF della Banca d'Italia, né la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni o transazioni finanziarie.Deve aggiungersi che al giudice del dibattimento non era comunque consentito verificare la correttezza della decisione processuale del G.I.P., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez.

Un., n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018) che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, perchè priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, salva l'ipotesi, non sussistente nella vicenda in esame, in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen.

Di qui l'infondatezza della censura difensiva.

2. Il secondo motivo di ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità.

La richiesta dell'esito della rogatoria con la quale il pubblico ministero ha chiesto all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco notizie in merito alla [OSCURATO:PERSONA]! Rock investe i reati di cui ai capi D) E) ed F).

Dal tenore complessivo delle tre imputazioni deve ritenersi, come indicato dalla corte territoriale, che l'accusa abbia inteso contestare ad [OSCURATO:PERSONA] una serie di operazioni di intestazione fittizia, finalizzate ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, cui il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto in forza del sequestro emesso dal tribunale di Roma-Sezione misure di prevenzione in data 02/10/2014, preordinate al raggiungimento dell'obbiettivo finale costituito dall'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] del compendio immobiliare sito in Fiano romano (castello Bracci) con intestazione fittizia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha dato atto di come il [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso di tutte le persone fisiche e giuridiche a lui legate a vario titolo con attribuzione di plurimi ruoli sociali, menzionate nei capi D), E) ed F), per acquisire dissimulatamente il castello Bracci da una procedura esecutiva pendente presso il tribunale di Rieti al fine di sottrarlo, tramite le società indicate, alle misure di prevenzione reali applicategli, utilizzando un flusso di denaro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]! Rock destinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha richiamato a pagina 24 della sentenza impugnata prove documentali di contenuto eloquente sotto il profilo della riconducibilità del castello Bracci all'odierno imputato che ha realizzato l'investimento imprenditoriale eludendo le misure di prevenzione che lo hanno visto destinatario.

Questa circostanza secondo la corte territoriale emerge anche dalle conversazioni intercettate sull'utenza del ricorrente tra il 3 e il 23/10/2016 riportate a pagina

25. Sostiene la Corte territoriale che dal complesso di tali elementi di prova (orale, documentali e captativi) emerge al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] e del Segarelli in ordine all'intestazione fittizia loro contestata con conseguente superfluità dell'acquisizione sollecitata dalla difesa dell'imputato durante il giudizio d'appello dell'esito della rogatoria internazionale con la quale il pubblico ministero aveva richiesto all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco notizie in merito alla [OSCURATO:PERSONA]! rock (si veda in merito pag. 128 sentenza impugnata)

3. Dalle considerazioni espresse emerge anche l'inammissibilità del motivo sub 4) che investe la sussistenza delle intestazioni fittizie in argomento.

Con il motivo in esame il [OSCURATO:PERSONA] tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta.

Deve ricordarsi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile.

Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.

4. Inammissibile è anche il motivo sub 3) che investe la contestazione di illecito reimpiego di cui al capo B).

Il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici d'appello che si sono confrontati con tutte le deduzioni difensive.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti di nuovo messi in discussione.

Come indicato a pagina 90 della sentenza impugnata il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di euro 17.500,00 tramite due assegni circolari emessi il 31 Marzo 2015 e il 1° aprile 2015 del rispettivo importo di euro 10.000,00 ed euro 7.500,00 emerge dalla segnalazione di operazione sospetta protocollo UF201600000000489266 e dalla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA].

Nella parte della segnalazione relativa ai motivi del sospetto si legge che la Gornalves de Jesus riferiva che i due assegni circolari emessi in favore della [OSCURATO:SOCIETA] riguardano un acquisto di materiali per l'attività della società riconducibile a suo marito. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha dato atto che dalle dichiarazioni della donna in merito ai due assegni non è possibile ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non facesse parte della società [OSCURATO:SOCIETA].

Anzi è stata proprio la moglie a dichiarare che la società Make era riconducibile al marito.

Deve aggiungersi che la riconducibilità della Make all'imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta anche dalle operazioni di intercettazione richiamate specificatamente nelle pagine 90 e 91 della sentenza impugnata.

L'emissione dei due assegni in favore della Make non è stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente alla moglie, ha affermato che i titoli sono stati utilizzati per il pagamento di lavori edili. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver ricevuto la somma di euro 830.000,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa sul conto a lei intestato presso la banca Fideuram ha utilizzato l'illecita provvista, provento di appropriazione indebita, per emettere tra l'altro i due assegni circolari a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], consapevole della provenienza delittuosa della provvista, proveniente dal reato di riciclaggio, commesso dalla moglie a cui l'aveva fatta pervenire, la utilizzava immettendola nel circuito economico tramite la società in parola amministrata dal suo amico e prestanome che effettuava lavori edili e in tale ambito procedeva alla realizzazione di lavori di manutenzione del tetto dell'abitazione dei due coniugi.

L'imputato non ha negato i lavori necessari per la sua abitazione e che gli stessi fossero stati commissionati alla Make, né la conoscenza del Segarelli e il pagamento da parte della Gornalves, ha però affermato che costui, un imprenditore nel settore dell'edilizia, era effettivamente il titolare della Make di cui sosteneva di essere solo il direttore tecnico.

La sentenza impugnata dà pero atto di come le intercettazioni dimostrino che la Make, al pari della Made, era una società riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA].

È indubbio, pertanto, che con l'attività di ristrutturazione il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente investito capitali illeciti in attività economiche.

In sintesi, la sentenza ha dato atto con argomentazione logica e coerente di come il ricorrente ben conosceva la provenienza illecita della provvista necessaria per emettere gli assegni e di come lo stesso abbia impiegato tale importi nel pagamento di materiali e lavoro.

A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione.

Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello.

In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all'inammissibilità del motivo.

5. Il i ricorso di Gon9alves de .lesus Helena è inammissibile.

Le doglianze articolate nell'unico motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile generico sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed una corretta valutazione giuridica dei fatti.

La prova della colpevolezza dell'imputata è stata tratta da elementi certi.

Il bonifico di euro 830.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa che in data 5 giugno 2009 giunge sul suo conto corrente aveva la causale pagamento quote [OSCURATO:SOCIETA] di cui era titolare la donna.

In effetti la Gonalves aveva ceduto le proprie quote alla Sie costruzioni generali spa il 23/06/2006 per un importo però di euro 550.000,00.La donna ha realizzato una tipica operazione di lavaggio di denaro di provenienza delittuosa, ricevendo la somma indicata sul proprio conto ostacolandone l'identificazione per poi eseguire le operazioni bancarie descritte nell'imputazione completando l'operazione di lavaggio, attraverso la dazione dei due assegni alla [OSCURATO:SOCIETA].

In questa sede la Gon9ales ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende le censure inammissibili anche perché nella sostanza generiche.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di Gongalves_Ni-e;J.Aq f{_ .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] HELENArdopo dibattimentolinsiste per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] ANGELOSCiopo dibattimenA si riporta integralmente ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 5 novembre 2021 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale che il 12/04/2019 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita, contestato al capo B) e per i reati di interposizione fittizia contestati ai capi D), E) ed F), e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio di cui al capo A) riducendo a quest'ultima la pena. 2. Ricorrono per Cassazione entrambi gli imputati con distinti ricorsi. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 3.1. nullità del decreto di giudizio immediato in conseguenza dell'incompleta trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero con la richiesta di emissioni di detto decreto. Eccezione avanzata già avanti al tribunale e reiterata alla Corte d'appello. Sottolinea che al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato e di notificazione dello stesso non erano state depositate, materialmente acquisite o comunque disponibili per gli imputati né le segnalazioni di operazioni sospette dell'UIF della Banca d'Italia, né la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni o transazioni finanziarie, documentazione posta base dell'imputazione. Sostiene che ciò ha inevitabilmente determinato una compromissione dei diritti di difesa perché gli imputati non sono stati messi nella condizione di poter esercitare le più opportune iniziative defensionali. Sul punto richiama Sezioni unite n. 42979 del 2014. Rileva inoltre che la documentazione relativa ai movimenti bancari non può essere considerata cosa pertinente al reato o corpo di reato. Si tratta all'evidenza di documentazione esistente presso banche autonomamente sequestrabile ex art.255 cod. proc. pen. che in quanto contenente, secondo l'assunto del pubblico ministero, la prova documentale delle operazioni finanziarie oggetto di contestazione, doveva essere messa a disposizione della difesa. Trattasi pertanto di violazione di norme concernenti l'intervento, la rappresentanza e l'assistenza dell'imputato, nullità di ordine generale a regime intermedio eccepita sin dal dibattimento di primo grado. Evidenzia inoltre come sia del tutto irrilevante, a differenza da quanto osservato dalla corte d'appello, che la difesa sia venuta in possesso nel corso del dibattimento di tale documentazione e l'abbia usata per il controesame perché la violazione del diritto di difesa si è verificata nella fase di emissione del decreto di giudizio immediato e in quella immediatamente successiva con una limitazione di conoscenza ai fini delle scelte dell'imputato sull'accesso dei riti alternativi.Sottolinea inoltre che una parte della documentazione non è mai stata messa a disposizione delle difese anche nel corso del dibattimento; 3.2. difetto di motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Violazione dell'articolo 603 codice procedura penale. Lamenta che la Corte territoriale non ha fornito alcuna motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione della documentazione relativa alla richiesta di rogatoria inviata sin dalla fase delle indagini preliminari dal pubblico ministero con riguardo alla titolarità delle quote della società Castel rock sci e dell'origine dei fondi trasferiti da tale società nel territorio nazionale. Richiesta decisiva ai fini della difesa con riguardo alle contestazioni di intestazione fittizia. La questione non è stata decisa o comunque è stata implicitamente rigettata senza alcuna motivazione; 3.3, violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita di cui al capo B). [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile di detto reato sul presupposto di avere impiegato nell'attività economica esercitata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], di cui sarebbe stato dominus, la somma di 17.500 C proveniente dal delitto di riciclaggio asseritamente commesso dalla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Contesta la valutazione data dal giudice di merito agli elementi probatori. Sostiene l'insussistenza del reato presupposto perché il denaro della donna derivava dai proventi della sua attività lecita e comunque l'operazione non poteva essere stata fatta per rendere difficoltoso l'accertamento della provenienza delittuosa di denaro, considerato che in quel periodo la famiglia [OSCURATO:PERSONA] era controllata dalle forze dell'ordine che avevano già ottenuto il sequestro di buona parte dei loro beni, con la conseguenza che il conto corrente era quotidianamente attenzionato da due amministratori giudiziari ed ogni entrate ed uscita era controllata e valutata. Sostiene inoltre che il bonifico di euro 17.500,00 in favore della [OSCURATO:SOCIETA] aveva una causa lecita: il pagamento di lavori effettivamente eseguiti. Veniva inoltre sottolineato che non vi erano elementi per affermare che il [OSCURATO:PERSONA] fosse il dominus della [OSCURATO:SOCIETA]. In conclusione, secondo la difesa il delitto in argomento doveva essere escluso per difetto del reato presupposto contestato al capo A), per l'esistenza di una causa lecita al pagamento dei 17.500 C e per carenze di ogni condotta o intento di fraudolenta dissimulazione e per carenza di un intervento gestorio del [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene inoltre il ricorrente che siccome secondo l'impostazione accusatoria la somma di euro 17.500,00 sarebbe provento di parte dell'appropriazione indebita di 830.000,00 euro nella quale avrebbe concorso lo stesso [OSCURATO:PERSONA] non è dato comprendere come lo stesso possa rispondere del reato di cui all'articolo 648 ter 2 /7\' codice penale. Al più potrebbe rispondere per le condotte successive all'agosto 2014 di autoriciclaggio. 3.4. violazione di legge e vizio della motivazione anche con riguardo alle interposizioni fittizie. Secondo i giudici di merito il [OSCURATO:PERSONA] nonostante fosse sottoposto a misura di prevenzione personale reale avrebbe attribuito la titolarità di alcune società a terzi pur essendone di fatto l'unico dominus, al fine di proseguire la propria attività imprenditoriale eludendo le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale. Contesta il ricorrente la consistenza delle prove e sostiene che la Corte territoriale non ha considerato le deduzioni difensive. Evidenzia che il [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dell'operazione economiche contestate aveva preso parte esclusivamente come direttore dei lavori. Sostiene che la Corte d'appello ha affermato la responsabilità del Caprotti sulla base di elementi dai quali non emerge la prova dell'elemento psicologico richiesto per la configurabilità del reato in esame 4. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge e vizio della motivazione che riguarda all'affermazione della sua responsabilità. Lamenta che la sentenza d'appello, caratterizzata da una motivazione illogica, elude di dare concreta risposta ai motivi di impugnazione. Illogicità che investe sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi in tema di richiesta di rinvio a giudizio, applicabile anche al caso in esame, ha avuto modo di affermare che il mancato deposito, unitamente al decreto di giudizio immediato, di una parte della documentazione relativa alle indagini preliminari espletate non integra una causa di nullità dello stesso decreto, non espressamente prevista, ma implica soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi. (Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018 Rv. 273860; Sez. 3, n. 49643 del 22/09/2015, Fede, Rv. 265552; Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247192). In applicazione di tale premessa interpretativa, la doglianza difensiva deve essere quindi disattesa, non incidendo sulla validità del decreto di giudizio immediato la circostanza che non siano stata materialmente trasmessa dal P.M. al G.I.P. le segnalazioni di operazioni sospette dell'UIF della Banca d'Italia, né la documentazione bancaria relativa alle movimentazioni o transazioni finanziarie.Deve aggiungersi che al giudice del dibattimento non era comunque consentito verificare la correttezza della decisione processuale del G.I.P., avendo questa Corte precisato (cfr. Sez. Un., n. 42979 del 26/06/2014, Rv. 260018) che la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non è sindacabile, nè revocabile, stante la sua natura endoprocessuale, perchè priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, salva l'ipotesi, non sussistente nella vicenda in esame, in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta da un valido interrogatorio o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli art. 178, comma primo, lett. c) e 180 cod. proc. pen. Di qui l'infondatezza della censura difensiva. 2. Il secondo motivo di ricorso è infondato ai limiti dell'inammissibilità. La richiesta dell'esito della rogatoria con la quale il pubblico ministero ha chiesto all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco notizie in merito alla [OSCURATO:PERSONA]! Rock investe i reati di cui ai capi D) E) ed F). Dal tenore complessivo delle tre imputazioni deve ritenersi, come indicato dalla corte territoriale, che l'accusa abbia inteso contestare ad [OSCURATO:PERSONA] una serie di operazioni di intestazione fittizia, finalizzate ad eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, cui il [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto in forza del sequestro emesso dal tribunale di Roma-Sezione misure di prevenzione in data 02/10/2014, preordinate al raggiungimento dell'obbiettivo finale costituito dall'acquisto da parte del [OSCURATO:PERSONA] del compendio immobiliare sito in Fiano romano (castello Bracci) con intestazione fittizia in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha dato atto di come il [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso di tutte le persone fisiche e giuridiche a lui legate a vario titolo con attribuzione di plurimi ruoli sociali, menzionate nei capi D), E) ed F), per acquisire dissimulatamente il castello Bracci da una procedura esecutiva pendente presso il tribunale di Rieti al fine di sottrarlo, tramite le società indicate, alle misure di prevenzione reali applicategli, utilizzando un flusso di denaro proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA]! Rock destinato alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha richiamato a pagina 24 della sentenza impugnata prove documentali di contenuto eloquente sotto il profilo della riconducibilità del castello Bracci all'odierno imputato che ha realizzato l'investimento imprenditoriale eludendo le misure di prevenzione che lo hanno visto destinatario. Questa circostanza secondo la corte territoriale emerge anche dalle conversazioni intercettate sull'utenza del ricorrente tra il 3 e il 23/10/2016 riportate a pagina 25. Sostiene la Corte territoriale che dal complesso di tali elementi di prova (orale, documentali e captativi) emerge al di là di ogni ragionevole dubbio la responsabilità penale del [OSCURATO:PERSONA] e del Segarelli in ordine all'intestazione fittizia loro contestata con conseguente superfluità dell'acquisizione sollecitata dalla difesa dell'imputato durante il giudizio d'appello dell'esito della rogatoria internazionale con la quale il pubblico ministero aveva richiesto all'autorità giudiziaria del Principato di Monaco notizie in merito alla [OSCURATO:PERSONA]! rock (si veda in merito pag. 128 sentenza impugnata) 3. Dalle considerazioni espresse emerge anche l'inammissibilità del motivo sub 4) che investe la sussistenza delle intestazioni fittizie in argomento. Con il motivo in esame il [OSCURATO:PERSONA] tende a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico con le quali il ricorrente non si confronta. Deve ricordarsi che, nella verifica della consistenza dei rilievi critici mossi dal ricorrente, la sentenza della Corte territoriale non può essere valutata isolatamente ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, sviluppandosi entrambe secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti, di talché - sulla base di un consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte - deve ritenersi che la motivazione della prima si saldi con quella della seconda fino a formare un solo complessivo corpo argomentativo e un tutto unico e inscindibile. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. 4. Inammissibile è anche il motivo sub 3) che investe la contestazione di illecito reimpiego di cui al capo B). Il ricorrente ha proposto doglianze che si riflettono esclusivamente sui criteri di valutazione del materiale probatorio, puntualmente delibato dei giudici del gravame, i quali hanno offerto - su tutti i punti della vicenda, ora nuovamente rievocati dal ricorrente - una motivazione del tutto esauriente, contestabile solo proponendo una non consentita lettura alternativa dei fatti. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi in punto di ricostruzione del fatto e delle responsabilità, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dai giudici d'appello che si sono confrontati con tutte le deduzioni difensive. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti di nuovo messi in discussione. Come indicato a pagina 90 della sentenza impugnata il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della somma complessiva di euro 17.500,00 tramite due assegni circolari emessi il 31 Marzo 2015 e il 1° aprile 2015 del rispettivo importo di euro 10.000,00 ed euro 7.500,00 emerge dalla segnalazione di operazione sospetta protocollo UF201600000000489266 e dalla deposizione del luogotenente [OSCURATO:PERSONA]. Nella parte della segnalazione relativa ai motivi del sospetto si legge che la Gornalves de Jesus riferiva che i due assegni circolari emessi in favore della [OSCURATO:SOCIETA] riguardano un acquisto di materiali per l'attività della società riconducibile a suo marito. [OSCURATO:SOCIETA] d'appello ha dato atto che dalle dichiarazioni della donna in merito ai due assegni non è possibile ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] non facesse parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. Anzi è stata proprio la moglie a dichiarare che la società Make era riconducibile al marito. Deve aggiungersi che la riconducibilità della Make all'imputato [OSCURATO:PERSONA] risulta anche dalle operazioni di intercettazione richiamate specificatamente nelle pagine 90 e 91 della sentenza impugnata. L'emissione dei due assegni in favore della Make non è stata contestata dal [OSCURATO:PERSONA] che, analogamente alla moglie, ha affermato che i titoli sono stati utilizzati per il pagamento di lavori edili. [OSCURATO:PERSONA] dopo aver ricevuto la somma di euro 830.000,00 dalla [OSCURATO:PERSONA] spa sul conto a lei intestato presso la banca Fideuram ha utilizzato l'illecita provvista, provento di appropriazione indebita, per emettere tra l'altro i due assegni circolari a favore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], consapevole della provenienza delittuosa della provvista, proveniente dal reato di riciclaggio, commesso dalla moglie a cui l'aveva fatta pervenire, la utilizzava immettendola nel circuito economico tramite la società in parola amministrata dal suo amico e prestanome che effettuava lavori edili e in tale ambito procedeva alla realizzazione di lavori di manutenzione del tetto dell'abitazione dei due coniugi. L'imputato non ha negato i lavori necessari per la sua abitazione e che gli stessi fossero stati commissionati alla Make, né la conoscenza del Segarelli e il pagamento da parte della Gornalves, ha però affermato che costui, un imprenditore nel settore dell'edilizia, era effettivamente il titolare della Make di cui sosteneva di essere solo il direttore tecnico. La sentenza impugnata dà pero atto di come le intercettazioni dimostrino che la Make, al pari della Made, era una società riconducibili ad [OSCURATO:PERSONA]. È indubbio, pertanto, che con l'attività di ristrutturazione il [OSCURATO:PERSONA] ha consapevolmente investito capitali illeciti in attività economiche. In sintesi, la sentenza ha dato atto con argomentazione logica e coerente di come il ricorrente ben conosceva la provenienza illecita della provvista necessaria per emettere gli assegni e di come lo stesso abbia impiegato tale importi nel pagamento di materiali e lavoro. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito il ricorrente contrappone generiche contestazioni in fatto, con le quali, in realtà, si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. Inoltre, le censure del ricorrente non tengono conto delle argomentazioni della Corte di appello. In proposito questa Corte Suprema ha più volte affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce all'inammissibilità del motivo. 5. Il i ricorso di Gon9alves de .lesus Helena è inammissibile. Le doglianze articolate nell'unico motivo di ricorso sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile generico sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. ed una corretta valutazione giuridica dei fatti. La prova della colpevolezza dell'imputata è stata tratta da elementi certi. Il bonifico di euro 830.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] spa che in data 5 giugno 2009 giunge sul suo conto corrente aveva la causale pagamento quote [OSCURATO:SOCIETA] di cui era titolare la donna. In effetti la Gonalves aveva ceduto le proprie quote alla Sie costruzioni generali spa il 23/06/2006 per un importo però di euro 550.000,00.La donna ha realizzato una tipica operazione di lavaggio di denaro di provenienza delittuosa, ricevendo la somma indicata sul proprio conto ostacolandone l'identificazione per poi eseguire le operazioni bancarie descritte nell'imputazione completando l'operazione di lavaggio, attraverso la dazione dei due assegni alla [OSCURATO:SOCIETA]. In questa sede la Gon9ales ha finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende le censure inammissibili anche perché nella sostanza generiche. P.Q.M. Rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di Gongalves_Ni-e;J.Aq f{_ .
Decreto Cassazione n. 40931/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris