CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 1971
Cassazione n. 35596/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/02/1971 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché' meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito e in particolare quanto alla negata riconducibilità del fatto a giudizio alla ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 TUS, alla luce della puntuale verifica della situazione in fatto a giudizio siccome filtrata guardando a tutti i presupposti costitutivi della fattispecie rivendicata dalla difesa, nel caso coerentemente ritenuta incompatibile con la condotta ascritta al prevenuto non solo in considerazione dei profili qualitativi e quantitativi della sostanza detenuta, sensibilmente rilevanti (così da non risultare adeguatamente sminuiti dal pur riconosciuto uso personale, considerato il numero delle dosi messo in evidenza in sentenza), ma anche in ragione delle valorizzate connotazioni dell'azione illecita riscontrata, logicamente correlata a una attività di spaccio di non modeste dimensioni (grazie ai decisivi riferimenti alla contabilità tenuta e alla non indifferente somma in danaro trovata nella sua disponibilità, non altrimenti giustificata); quanto alla confisca (della somma di denaro da ultimo richiamata), segnalando, con puntualità logica non messa in crisi dal ricorso, l'inconsistenza reddituale del prevenuto e l'inconsistenza dell'assunto dalla difesa (per la decisiva e assorbente distanza nel tempo delle relative causali giustificative); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settemb