CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46523/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Bologna il 7 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 23 marzo 2021 ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di guida in stato di ebrezza, con causazione di incidente stradale, in conseguenza condannandolo alle pene, principale ed accessoria, stimate di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente vizio di motivazione e violazione di legge: con il primo motivo, in particolare, contesta la statuizione nella parte in cui è stata disposta la revoca della patente di guida; con l'ulteriore censura l'an della responsabilità penale, fondata su elementi di prova che si assumono essere inutilizzabili in ragione della mancanza di prova circa la regolarità e la continuità delle verifiche periodiche sul corretto funzionamento della strumentazione adoperata dagli agenti accertatori. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Il primo motivo non era stato previamente dedotto in appello. Il secondo motivo fa leva su di un orientamento interpretativo garantista in effetti esistente ma che poi, in un secondo momento, è stato oggetto di plurime precisazioni (tra le varie, Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sè rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza»). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile, segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma di euro tremila, che si stima equa e conforme a diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis