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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44287/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti le modalità di individuazione del Bruno, posto che il ricorrente non si confronta con le specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello (si veda p.5-7), lì dove si dà atto sia del riconoscimento vocale, sia del particolare soprannome con il quale Bruno era noto negli ambienti di riferimento; altrettanto dicasi in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, avendo la Corte di appello evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati erano sicuramente rilevanti, tanto che è lo stesso Bruno, in una delle intercettazioni, a fornire quale valore di riferimento quello di €45.000/60.000 (si veda p.11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. .

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che sono manifestamente infondate le doglianze concernenti le modalità di individuazione del Bruno, posto che il ricorrente non si confronta con le specifiche considerazioni svolte sul punto dalla Corte di Appello (si veda p.5-7), lì dove si dà atto sia del riconoscimento vocale, sia del particolare soprannome con il quale Bruno era noto negli ambienti di riferimento; altrettanto dicasi in relazione all'esclusione dell'ipotesi lieve, avendo la Corte di appello evidenziato come i quantitativi di stupefacente trattati erano sicuramente rilevanti, tanto che è lo stesso Bruno, in una delle intercettazioni, a fornire quale valore di riferimento quello di €45.000/60.000 (si veda p.11); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. . P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44287/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris