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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33101/2026

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oria scritta ed ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che si è riportato alla memoria in atti ed alleconclusioni scritte depositate alla presente udienza contestualmente alla notaspese, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha invocatol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con pronuncia del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 15 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Viterboha dichiarato XXXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti di tentata rapinaaggravata e di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXcompiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica, e lo ha, per l’effetto,condannato alla pena di anni dodici di reclusione, oltre alle pene accessorie comeper legge ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.1.1.

Secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale anchemediante un rinvio per relationem all’analitica disamina fattuale offerta dalGiudice di primo grado, le coordinate fattuali della vicenda oggetto del presenteprocedimento, per quanto rileva direttamente in questa sede, possono esserecosì riassunte:- alle ore 19.42 del 29 agosto 2023 XXXXXXXXXXXXXaveva contattato lacentrale operativa dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] per segnalare che il figlioXXXXXX, da poco scarcerato, si era allontanato dalla comune abitazione a bordodell’autovettura familiare, pur se sprovvisto di patente;- dieci minuti dopo (ore 19.52), una donna, poi identificata inXXXXXXXXXXXXXXXX, aveva segnalato ai militari di aver notato un uomo,travisato con un passamontagna e vistosamente ferito, allontanarsi a bordo diun’autovettura di colore grigio dall’esercizio commerciale, sito nel comune diNepi, gestito da XXXXXXXXXXXXXXXXXX;- alle ore 19.57 lo stesso XXXXXXXX aveva telefonicamente invocatol’intervento delle Forze dell’ordine rappresentando di essere stato vittima di untentativo di rapina e di essere stato nel suo corso accoltellato;- l’attività di indagine nell’immediatezza operata aveva condotto adindividuare l’autore del gesto nella persona dell’odierno ricorrente, rinvenuto,ancora una volta a seguito a seguito della segnalazione operata dal di lui padre,sanguinante presso la sua abitazione;- il XXXXXXXX, gravemente ferito e, per ciò, condotto in ospedale, avevariferito, nel corpo della denuncia nell’immediatezza presentata, che:a) nelle ore serali, mentre era intento a pulire il retrobottega dell’eserciziocommerciale (che funge da tabaccheria e da macelleria), aveva avvertito lapresenza di un giovane che, introdottosi nel locale con il volto travisato, si eracondotto al suo cospetto ed aveva invocato la consegna del denaro;b) al suo rifiuto, il malvivente si era impossessato di un coltello dotato diparticolare capacità offensiva, in quanto di regola utilizzato per il taglio delleossa, che aveva prelevato dal bancone ed aveva iniziato a colpirlo ripetutamenteal capo ed al volto;c) era riuscito, sebbene già ferito, a bloccare la mano armatadell’aggressore, e, munitosi a sua volta di un coltello, era riuscito ad attingerlomentre quest’ultimo lo aveva colpito con un pugno inferto con l’altra mano;- l’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva di contro dichiaratoche:d) si era effettivamente condotto presso il negozio del XXXXXXXX conl’intenzione di consumare una rapina;e) si era avveduto che detto esercizio commerciale era adibito anche amacelleria solo all’atto dell’ingresso nel locale;f) nel momento in cui aveva invocato la dazione del denaro era statoaggredito dal XXXXXXXX che aveva sferrato ai suoi danni un colpo con un coltelloindirizzato al collo che egli era riuscito a «parare» con la mano e che gli avevaprocurato gravi lesioni alle dita;g) aveva reagito colpendo a sua volta il XXXXXXXX con un pugno e, solodopo essere stato ferito una seconda volta con il coltello, si era impossessato, alfine di difendersi, di altra arma bianca presente sul bancone ed aveva a sua volta1.2.

A fronte di un quadro così connotato, valorizzato dal Giudice di primogrado per fondare una pronuncia di penale responsabilità del ricorrente, la Corteterritoriale ha reputato infondati i motivi prospettati a mezzo dell’atto di appello.Ha, anzitutto, ritenuto del tutto sfornita di plausibilità la principaleprospettazione difensiva che, muovendo da un giudizio di radicale inattendibilitàdel narrato offerto dalla persona offesa, ha attribuito alla condotta lesiva dellaquale il Gentili si è macchiato ai danni di quest’ultima i connotati di un’azionepriva di disvalore penale, essendo essa stata determinata dalla nonprocrastinabile necessità di difendersi dall’aggressione armata della quale erastato in prima battuta vittima.Ha evidenziato come le doglianze al riguardo espresse abbiano costituito«mera ripetizione della linea difensiva adottata in primo grado» ed abbiano, intal modo, omesso di confrontarsi con l’apparato motivazionale offerto dal giudicedi primo grado «che proprio quelle allegazioni a difesa ha puntualmente edi f fusamente esaminato» disattendendole «con ragioni del tuttocondivisibili…giacché pienamente e logicamente aderenti agli elementi probatoriemersi in dibattimento, che danno ampia smentita alle affermazioni difensive»(così pag. 5 della motivazione).Ha, così, ribadito un giudizio di piena attendibilità intrinseca nei riguardi delcontributo offerto dalla persona offesa e degradato ad apporto privo di credibilitàla ricostruzione resa dall’imputato, ciò anche a cagione delle obiettive risultanzeacquisite al compendio (prime fra tutte: la peculiare natura delle lesioni soffertedal XXXXXXXalla mano e la conseguente impossibilità che, una volta inferte,potessero consentirgli di armarsi e di colpire il XXXXXXXX) che, per l’appunto,valgono a confortare la rappresentazione della prima ed a smentire il narrato delsecondo.Ha, sulla scorta di ciò, negato pregio alla lettura volta a riconoscereall’imputato la scriminante di cui all’art. 52 cod. pen., anche in considerazionedel fatto che, a tutto voler concedere alla prospettazione difensiva, è stato ilXXXXXXX, determinatosi a consumare una rapina, a determinare il sorgere diuna condizione di pericolo nella quale è maturato l’accadimento in esame.Ha, ancora, condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alfatto che la condotta posta in essere dall’imputato abbia integrato tanto gliestremi di un’azione idonea e diretta in modo non equivoco a determinare lamorte della persona offesa quanto i tratti di un’azione predatoria attuata conviolenza e parimenti qualificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 cod. pen.Ha, infine, escluso che fossero ravvisabili elementi di segno positivo cherendessero l’imputato meritevole di beneficiare, attraverso la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, di una mitigazione del trattamentosanzionatorio.2.

XXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Inosservanza della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.).Il difensore lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza della Corteterritoriale.

Essa, infatti, si è limitata a richiamare, utilizzando la tecnica del«taglia-incolla», l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e deglistessi motivi di appello.Contesta che detta tecnica redazionale ha prodotto un testo «confuso», cheha di fatto reso impossibile apprezzare le ragioni poste a fondamento delladecisione.

In essa manca, cioè, una «spiegazione, chiara ed autonoma, dell’iterlogico-giuridico seguito dai giudici di appello per la dichiarazione di rigetto delgravame».2.2.

Violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma1, lett. a) e c), cod. proc. pen.).Il difensore contesta la ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di meritoche, muovendo, anzitutto, dalla natura e dalla gravità delle lesioni patitedall’imputato, hanno reputato di attribuire a quest’ultimo la veste di soggetto cheper primo ha assunto un contegno aggressivo, quando, invece, un prudenteapprezzamento delle medesime emergenze al compendio dimostrerebbe che èstata la persona offesa a scagliarsi, armato di un coltello, ai suoi danni conl’intenzione di ucciderlo («come emerge sia dal modo in cui le coltellate sonostate inferte all’imputato e come si evince anche dalle gravissime lesioni che hariportato»).Lamenta che la ricostruzione operata in sentenza è gravementecontraddittoria («si ribadisce che se il XXXXXXXavesse colpito per primo con lamannaretta il XXXXXXX probabilmente lo avrebbe ammazzato, stante il fatto cheil coltello da colpo serve per rompere le ossa degli animali»).Rappresenta che i Giudici di merito hanno in modo censurabile denegatopeso probatorio alle asserzioni offerte dal ricorrente, qualificate da intimalogicità, che invece ha sostenuto di aver fatto accesso al locale senza nemmenosapere che essa fosse una macelleria, di essersi diretto verso la cassa e di esserestato nelle sue adiacenze aggredito dalla persona offesa ed hanno, di contro,esaltato la qualità delle propalazioni accusatorie da quest’ultima rese, ad ontadelle patente contraddizioni dalle quali risultano minate.Censura, al riguardo, che il XXXXXXXXnon ha nell’immediatezza riferito leespressioni che ha indirizzato al ricorrente nel momento in cui lo avevaaffrontato e, soprattutto, ne ha sottaciuto il tono aggressivo («evidenzia ilcomportamento di una persona che non teme l’assalitore ma lo affronta conl’intenzione di cacciarlo via con qualsiasi mezzo»).Ribadisce, così, che il ricorrente, solo dopo essere stato gravemente feritoalla mano sinistra, ha impugnato con la mano destra, sebbene anch’essa attinta,un coltello al solo fine di difendersi.Contesta, pertanto, che l’affermazione della penale responsabilità delricorrente si fonda su elementi indiziari che non sono né gravi, né precisi, néconcordanti.Lamenta, infine, che la Corte territoriale abbia ravvisato nei motivi di appellola mera riproposizione delle censure difensive formulate durante il giudizio diprimo grado («la difesa dell’imputato non ha depositato in sede di primo gradodelle memorie difensive conclusionali, da cui è possibile circoscrivere e verificarequale sia stata la linea difensive di primo grado»).2.3.

Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di rapina ed almancato riconoscimento della legittima difesa ex art. 52 cod. pen.Il difensore lamenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso perescludere che la condotta del ricorrente sia scriminata ai sensi dell’art. 52 cod.pen. si pone in contrasto con le emergenze dibattimentali, posto che quest’ultimoha dichiarato che aveva fatto accesso nel locale privo di armi e che, anche a diredella persona offesa, aveva avanzato una richiesta di denaro senza essersi inquel contesto appropriato di alcun coltello.

Il XXXXXXXha colpito la personaoffesa a ciò indotto dalle necessità di difendersi dall’aggressione perpetrata aisuoi danni dal titolare dell’esercizio commerciale.

L’atteggiamento psicologico chene ha animato l’agire non è qualificabile in termini di animus necandi.2.4.

Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).Il difensore contesta l’apparato argomentativo della sentenza laddove dà percomprovato il fatto che il ricorrente avesse piena contezza che l’eserciziocommerciale in cui aveva fatto accesso fosse una macelleria («al contrario l’unicainsegna vera e visibile è costituita dall’insegna che fuoriesce in alto al locale conla luce accesa con la scritta tabaccheria che è tipica di un negozio di tabacchi»).2.5.

Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in relazione al reato di rapina.Il difensore ribadisce che, nel momento in cui ha avanzato la richiesta didenaro, il ricorrente non era armato e non ha commesso atti di violenza ai dannidel proprietario dell’esercizio commerciale.Manca, pertanto, un requisito essenziale per sussumere la condotta delXXXXXXXnell’alveo della previsione di cui all’art. 628 cod. pen. (non vi è stataviolenza e la minaccia non si è dimostrata idonea a coartare la persona offesa).Sostiene, per l’effetto, che l’azione posta in essere dal ricorrente possa, alpiù, integrare gli estremi del reato di violenza privata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi posti a fondamento del ricorso, passibili di considerazioneunitaria, sono manifestamente infondati.2.

Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il vizio dimotivazione denunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire,pena una declaratoria di genericità, l’occasione per dare corso alla merariproposizione delle doglianze già precedentemente formulate nel giudizio diappello.Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti,all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice adquem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.3.

Orbene, proprio il limite appena segnalato - già evidenziato dal giudice diappello - travolge nella sua interezza la prospettazione difensiva veicolataE’ agevole, infatti, osservare come le censure prospettate in questa sede,pur se formalmente rappresentate quali vizi, motivazionali o giuridici, dellasentenza impugnata, costituiscano null’altro che la pedissequa reiterazione deimotivi di appello sul merito della decisione portati alla cognizione della Corteterritoriale (cfr., in particolare, l’analitica illustrazione contenuta nelle pagg. 5 ess. della sentenza impugnata), doglianze che sono state motivatamente rigettatein secondo grado attraverso un articolato apparato immune da patenti aporieargomentative o da un approccio gravato da un’erronea lettura delle norme dilegge (su tutte, gli artt. 52 e 56 cod. pen.) che il caso involge.Con detto apparato la difesa ha omesso di operare il dovuto serrato confrontocritico.Va, in particolare, evidenziato che la Corte territoriale – richiamando a tal fineanche l’ordito argomentativo della pronuncia di primo grado che finisce percomporre insieme alla sentenza di secondo grado un unico corpo motivazionale -ha, anzitutto, respinto, con apprezzamento logicamente e giuridicamentecongruo e, per ciò, incensurabile in questa sede, la prospettazione checostituisce la pietra angolare della proposta difensiva ed alla quale il difensoreaveva già fatto ricorso nei motivi di appello per conferire alla condotta posta inessere dal XXXXXXX i connotati di un’azione necessitata dall’esigenza dipreservare l’incolumità personale e, per ciò, scriminata ai sensi dell’art. 52 cod.pen.All’esposizione delle molteplici ragioni per le quali la rappresentazione offertadalla persona offesa è stata reputata meritevole di elevatissimo credito e chetransitano da un giudizio di piena affidabilità della fonte di accusa per esaltare,poi, i dati obiettivi desumibili dal compendio (il numero dei colpi inferti allapersona offesa, ben superiore a quello che il XXXXXXXha riconosciuto di averinferto nel corpo di una dichiarazione della quale i giudici di merito hannorimarcato la sostanziale inaffidabilità, la natura delle lesioni inferte allo stessoimputato e la conseguente impossibilità di ritenere che costui, ferito alla mano,possa aver reiteratamente colpito la vittima con il coltello), la difesa ha, infatti,opposto solo una sterile critica, attuatasi attraverso generiche contestazioni sullacongruità e sulla perspicuità della motivazione, ma di fatto essenzialmente voltaad offrire una, spesso ridondante, rilettura in fatto del materiale probatoriofavorevole all’imputato, irricevibile nella presente sede di legittimità.In detto alveo vanno, così, inquadrate, anzitutto, le censure formulate (recte:ribadite) quanto all’asserita incostanza del dichiarato reso dal XXXXXXXX, temasul quale in specie il Tribunale di primo grado si è lungamente intrattenuto perevidenziare, con un incedere sorretto da apprezzabile coerenza interna, come glielementi di novità introdotti in sede dibattimentale dal predetto afferiscano adaspetti del tutto marginali della vicenda in esame e non possano costituire la spiadi un atteggiamento processuale improntato a slealtà.Nello stesso senso vanno, poi, letti i richiami, operati dalla difesa, all’asseritamaggiore logicità che qualificherebbe le asserzioni difensive offerte dall’imputato,richiami che, in assenza di un effettivo confronto con le contrapposteconsiderazioni spese dai giudici di merito, degradano a mera asserzione labialecui non può, all’evidenza, conferirsi alcuna dignità o, per altro verso, lecontestazioni formulate nei confronti di specifici passi argomentativi, affidate allarappresentazione di ciò che costituisce a tutti gli effetti l’espressione dellaconoscenza privata del difensore del ricorrente, non apprezzabile nella presentesede (si allude al riferimento dallo stesso operato alle caratteristiche dell’insegnaposta all’esterno dell’esercizio commerciale, indicate quale elemento checonforterebbe la dichiarazione del XXXXXXX di non essersi avveduto che il localenel quale aveva fatto accesso era una macelleria).Nel medesimo quadro, infine, devesi infine collocare la proposta interpretativavolta ad escludere che nella condotta del ricorrente possano ravvisarsi gli estremidi un tentativo di rapina, ma, al più, i connotati del meno grave reato di cuiall’art. 610 cod. pen.La ricostruzione fattuale che di essa costituisce la premessa argomentativa è,per le ragioni compiutamente espresse nelle sentenze di merito, una lettura chenon riceve alcun conforto in esito ad una prudente valutazione del compendio inil profilo giuridico poiché correla l’assenza dei tratti distintivi del reato di cuiall’art. 628 cod. pen. al fatto che l’imputato abbia fatto accesso all’internodell’esercizio commerciale privo di armi, trascurando di considerare quale trattimanifestamente minatori abbia presentato la condotta dell’imputato, condottosial cospetto del titolare per invocare la dazione del denaro camuffato con unpassamontagna.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile.

A detta declaratoria consegue, anzitutto, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il XXXXXXX deve essere poi condannato al versamentodella somma, reputata equa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilità,consegue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalla parte civile, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, come liquidate indispositivo.Avuto riguardo alle conseguenze che la persona offesa ha patito per effettodell’azione criminale della quale è stata fatta segno, deve essere dispostal’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art.52 d.lgs. 196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oria scritta ed ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile, l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che si è riportato alla memoria in atti ed alleconclusioni scritte depositate alla presente udienza contestualmente alla notaspese, e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha invocatol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1 Con pronuncia del 24 ottobre 2025 la Corte di appello di Roma haconfermato la sentenza del 15 ottobre 2024 con la quale il Tribunale di Viterboha dichiarato XXXXXXXXXXXXXX responsabile dei delitti di tentata rapinaaggravata e di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXcompiutamente descritti ai capi 1) e 2) della rubrica, e lo ha, per l’effetto,condannato alla pena di anni dodici di reclusione, oltre alle pene accessorie comeper legge ed al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile.1.1. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale anchemediante un rinvio per relationem all’analitica disamina fattuale offerta dalGiudice di primo grado, le coordinate fattuali della vicenda oggetto del presenteprocedimento, per quanto rileva direttamente in questa sede, possono esserecosì riassunte:- alle ore 19.42 del 29 agosto 2023 XXXXXXXXXXXXXaveva contattato lacentrale operativa dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] per segnalare che il figlioXXXXXX, da poco scarcerato, si era allontanato dalla comune abitazione a bordodell’autovettura familiare, pur se sprovvisto di patente;- dieci minuti dopo (ore 19.52), una donna, poi identificata inXXXXXXXXXXXXXXXX, aveva segnalato ai militari di aver notato un uomo,travisato con un passamontagna e vistosamente ferito, allontanarsi a bordo diun’autovettura di colore grigio dall’esercizio commerciale, sito nel comune diNepi, gestito da XXXXXXXXXXXXXXXXXX;- alle ore 19.57 lo stesso XXXXXXXX aveva telefonicamente invocatol’intervento delle Forze dell’ordine rappresentando di essere stato vittima di untentativo di rapina e di essere stato nel suo corso accoltellato;- l’attività di indagine nell’immediatezza operata aveva condotto adindividuare l’autore del gesto nella persona dell’odierno ricorrente, rinvenuto,ancora una volta a seguito a seguito della segnalazione operata dal di lui padre,sanguinante presso la sua abitazione;- il XXXXXXXX, gravemente ferito e, per ciò, condotto in ospedale, avevariferito, nel corpo della denuncia nell’immediatezza presentata, che:a) nelle ore serali, mentre era intento a pulire il retrobottega dell’eserciziocommerciale (che funge da tabaccheria e da macelleria), aveva avvertito lapresenza di un giovane che, introdottosi nel locale con il volto travisato, si eracondotto al suo cospetto ed aveva invocato la consegna del denaro;b) al suo rifiuto, il malvivente si era impossessato di un coltello dotato diparticolare capacità offensiva, in quanto di regola utilizzato per il taglio delleossa, che aveva prelevato dal bancone ed aveva iniziato a colpirlo ripetutamenteal capo ed al volto;c) era riuscito, sebbene già ferito, a bloccare la mano armatadell’aggressore, e, munitosi a sua volta di un coltello, era riuscito ad attingerlomentre quest’ultimo lo aveva colpito con un pugno inferto con l’altra mano;- l’imputato, nel corso dell’esame dibattimentale, aveva di contro dichiaratoche:d) si era effettivamente condotto presso il negozio del XXXXXXXX conl’intenzione di consumare una rapina;e) si era avveduto che detto esercizio commerciale era adibito anche amacelleria solo all’atto dell’ingresso nel locale;f) nel momento in cui aveva invocato la dazione del denaro era statoaggredito dal XXXXXXXX che aveva sferrato ai suoi danni un colpo con un coltelloindirizzato al collo che egli era riuscito a «parare» con la mano e che gli avevaprocurato gravi lesioni alle dita;g) aveva reagito colpendo a sua volta il XXXXXXXX con un pugno e, solodopo essere stato ferito una seconda volta con il coltello, si era impossessato, alfine di difendersi, di altra arma bianca presente sul bancone ed aveva a sua volta1.2. A fronte di un quadro così connotato, valorizzato dal Giudice di primogrado per fondare una pronuncia di penale responsabilità del ricorrente, la Corteterritoriale ha reputato infondati i motivi prospettati a mezzo dell’atto di appello.Ha, anzitutto, ritenuto del tutto sfornita di plausibilità la principaleprospettazione difensiva che, muovendo da un giudizio di radicale inattendibilitàdel narrato offerto dalla persona offesa, ha attribuito alla condotta lesiva dellaquale il Gentili si è macchiato ai danni di quest’ultima i connotati di un’azionepriva di disvalore penale, essendo essa stata determinata dalla nonprocrastinabile necessità di difendersi dall’aggressione armata della quale erastato in prima battuta vittima.Ha evidenziato come le doglianze al riguardo espresse abbiano costituito«mera ripetizione della linea difensiva adottata in primo grado» ed abbiano, intal modo, omesso di confrontarsi con l’apparato motivazionale offerto dal giudicedi primo grado «che proprio quelle allegazioni a difesa ha puntualmente edi f fusamente esaminato» disattendendole «con ragioni del tuttocondivisibili…giacché pienamente e logicamente aderenti agli elementi probatoriemersi in dibattimento, che danno ampia smentita alle affermazioni difensive»(così pag. 5 della motivazione).Ha, così, ribadito un giudizio di piena attendibilità intrinseca nei riguardi delcontributo offerto dalla persona offesa e degradato ad apporto privo di credibilitàla ricostruzione resa dall’imputato, ciò anche a cagione delle obiettive risultanzeacquisite al compendio (prime fra tutte: la peculiare natura delle lesioni soffertedal XXXXXXXalla mano e la conseguente impossibilità che, una volta inferte,potessero consentirgli di armarsi e di colpire il XXXXXXXX) che, per l’appunto,valgono a confortare la rappresentazione della prima ed a smentire il narrato delsecondo.Ha, sulla scorta di ciò, negato pregio alla lettura volta a riconoscereall’imputato la scriminante di cui all’art. 52 cod. pen., anche in considerazionedel fatto che, a tutto voler concedere alla prospettazione difensiva, è stato ilXXXXXXX, determinatosi a consumare una rapina, a determinare il sorgere diuna condizione di pericolo nella quale è maturato l’accadimento in esame.Ha, ancora, condiviso la valutazione del giudice di primo grado in ordine alfatto che la condotta posta in essere dall’imputato abbia integrato tanto gliestremi di un’azione idonea e diretta in modo non equivoco a determinare lamorte della persona offesa quanto i tratti di un’azione predatoria attuata conviolenza e parimenti qualificata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 56 cod. pen.Ha, infine, escluso che fossero ravvisabili elementi di segno positivo cherendessero l’imputato meritevole di beneficiare, attraverso la concessione dellecircostanze attenuanti generiche, di una mitigazione del trattamentosanzionatorio.2. XXXXXXXXXXXXXX propone, con l’assistenza dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorsoper cassazione articolato in cinque motivi di seguito riassunti ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Inosservanza della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen.).Il difensore lamenta l’apparenza della motivazione della sentenza della Corteterritoriale. Essa, infatti, si è limitata a richiamare, utilizzando la tecnica del«taglia-incolla», l’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e deglistessi motivi di appello.Contesta che detta tecnica redazionale ha prodotto un testo «confuso», cheha di fatto reso impossibile apprezzare le ragioni poste a fondamento delladecisione. In essa manca, cioè, una «spiegazione, chiara ed autonoma, dell’iterlogico-giuridico seguito dai giudici di appello per la dichiarazione di rigetto delgravame».2.2. Violazione ed erronea applicazione della legge penale (art. 606, comma1, lett. a) e c), cod. proc. pen.).Il difensore contesta la ricostruzione dei fatti condivisa dai giudici di meritoche, muovendo, anzitutto, dalla natura e dalla gravità delle lesioni patitedall’imputato, hanno reputato di attribuire a quest’ultimo la veste di soggetto cheper primo ha assunto un contegno aggressivo, quando, invece, un prudenteapprezzamento delle medesime emergenze al compendio dimostrerebbe che èstata la persona offesa a scagliarsi, armato di un coltello, ai suoi danni conl’intenzione di ucciderlo («come emerge sia dal modo in cui le coltellate sonostate inferte all’imputato e come si evince anche dalle gravissime lesioni che hariportato»).Lamenta che la ricostruzione operata in sentenza è gravementecontraddittoria («si ribadisce che se il XXXXXXXavesse colpito per primo con lamannaretta il XXXXXXX probabilmente lo avrebbe ammazzato, stante il fatto cheil coltello da colpo serve per rompere le ossa degli animali»).Rappresenta che i Giudici di merito hanno in modo censurabile denegatopeso probatorio alle asserzioni offerte dal ricorrente, qualificate da intimalogicità, che invece ha sostenuto di aver fatto accesso al locale senza nemmenosapere che essa fosse una macelleria, di essersi diretto verso la cassa e di esserestato nelle sue adiacenze aggredito dalla persona offesa ed hanno, di contro,esaltato la qualità delle propalazioni accusatorie da quest’ultima rese, ad ontadelle patente contraddizioni dalle quali risultano minate.Censura, al riguardo, che il XXXXXXXXnon ha nell’immediatezza riferito leespressioni che ha indirizzato al ricorrente nel momento in cui lo avevaaffrontato e, soprattutto, ne ha sottaciuto il tono aggressivo («evidenzia ilcomportamento di una persona che non teme l’assalitore ma lo affronta conl’intenzione di cacciarlo via con qualsiasi mezzo»).Ribadisce, così, che il ricorrente, solo dopo essere stato gravemente feritoalla mano sinistra, ha impugnato con la mano destra, sebbene anch’essa attinta,un coltello al solo fine di difendersi.Contesta, pertanto, che l’affermazione della penale responsabilità delricorrente si fonda su elementi indiziari che non sono né gravi, né precisi, néconcordanti.Lamenta, infine, che la Corte territoriale abbia ravvisato nei motivi di appellola mera riproposizione delle censure difensive formulate durante il giudizio diprimo grado («la difesa dell’imputato non ha depositato in sede di primo gradodelle memorie difensive conclusionali, da cui è possibile circoscrivere e verificarequale sia stata la linea difensive di primo grado»).2.3. Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in relazione al delitto di rapina ed almancato riconoscimento della legittima difesa ex art. 52 cod. pen.Il difensore lamenta che la motivazione cui la Corte ha fatto ricorso perescludere che la condotta del ricorrente sia scriminata ai sensi dell’art. 52 cod.pen. si pone in contrasto con le emergenze dibattimentali, posto che quest’ultimoha dichiarato che aveva fatto accesso nel locale privo di armi e che, anche a diredella persona offesa, aveva avanzato una richiesta di denaro senza essersi inquel contesto appropriato di alcun coltello. Il XXXXXXXha colpito la personaoffesa a ciò indotto dalle necessità di difendersi dall’aggressione perpetrata aisuoi danni dal titolare dell’esercizio commerciale. L’atteggiamento psicologico chene ha animato l’agire non è qualificabile in termini di animus necandi.2.4. Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.).Il difensore contesta l’apparato argomentativo della sentenza laddove dà percomprovato il fatto che il ricorrente avesse piena contezza che l’eserciziocommerciale in cui aveva fatto accesso fosse una macelleria («al contrario l’unicainsegna vera e visibile è costituita dall’insegna che fuoriesce in alto al locale conla luce accesa con la scritta tabaccheria che è tipica di un negozio di tabacchi»).2.5. Mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione (art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) in relazione al reato di rapina.Il difensore ribadisce che, nel momento in cui ha avanzato la richiesta didenaro, il ricorrente non era armato e non ha commesso atti di violenza ai dannidel proprietario dell’esercizio commerciale.Manca, pertanto, un requisito essenziale per sussumere la condotta delXXXXXXXnell’alveo della previsione di cui all’art. 628 cod. pen. (non vi è stataviolenza e la minaccia non si è dimostrata idonea a coartare la persona offesa).Sostiene, per l’effetto, che l’azione posta in essere dal ricorrente possa, alpiù, integrare gli estremi del reato di violenza privata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi posti a fondamento del ricorso, passibili di considerazioneunitaria, sono manifestamente infondati.2. Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il vizio dimotivazione denunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire,pena una declaratoria di genericità, l’occasione per dare corso alla merariproposizione delle doglianze già precedentemente formulate nel giudizio diappello.Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti,all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice adquem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.3. Orbene, proprio il limite appena segnalato - già evidenziato dal giudice diappello - travolge nella sua interezza la prospettazione difensiva veicolataE’ agevole, infatti, osservare come le censure prospettate in questa sede,pur se formalmente rappresentate quali vizi, motivazionali o giuridici, dellasentenza impugnata, costituiscano null’altro che la pedissequa reiterazione deimotivi di appello sul merito della decisione portati alla cognizione della Corteterritoriale (cfr., in particolare, l’analitica illustrazione contenuta nelle pagg. 5 ess. della sentenza impugnata), doglianze che sono state motivatamente rigettatein secondo grado attraverso un articolato apparato immune da patenti aporieargomentative o da un approccio gravato da un’erronea lettura delle norme dilegge (su tutte, gli artt. 52 e 56 cod. pen.) che il caso involge.Con detto apparato la difesa ha omesso di operare il dovuto serrato confrontocritico.Va, in particolare, evidenziato che la Corte territoriale – richiamando a tal fineanche l’ordito argomentativo della pronuncia di primo grado che finisce percomporre insieme alla sentenza di secondo grado un unico corpo motivazionale -ha, anzitutto, respinto, con apprezzamento logicamente e giuridicamentecongruo e, per ciò, incensurabile in questa sede, la prospettazione checostituisce la pietra angolare della proposta difensiva ed alla quale il difensoreaveva già fatto ricorso nei motivi di appello per conferire alla condotta posta inessere dal XXXXXXX i connotati di un’azione necessitata dall’esigenza dipreservare l’incolumità personale e, per ciò, scriminata ai sensi dell’art. 52 cod.pen.All’esposizione delle molteplici ragioni per le quali la rappresentazione offertadalla persona offesa è stata reputata meritevole di elevatissimo credito e chetransitano da un giudizio di piena affidabilità della fonte di accusa per esaltare,poi, i dati obiettivi desumibili dal compendio (il numero dei colpi inferti allapersona offesa, ben superiore a quello che il XXXXXXXha riconosciuto di averinferto nel corpo di una dichiarazione della quale i giudici di merito hannorimarcato la sostanziale inaffidabilità, la natura delle lesioni inferte allo stessoimputato e la conseguente impossibilità di ritenere che costui, ferito alla mano,possa aver reiteratamente colpito la vittima con il coltello), la difesa ha, infatti,opposto solo una sterile critica, attuatasi attraverso generiche contestazioni sullacongruità e sulla perspicuità della motivazione, ma di fatto essenzialmente voltaad offrire una, spesso ridondante, rilettura in fatto del materiale probatoriofavorevole all’imputato, irricevibile nella presente sede di legittimità.In detto alveo vanno, così, inquadrate, anzitutto, le censure formulate (recte:ribadite) quanto all’asserita incostanza del dichiarato reso dal XXXXXXXX, temasul quale in specie il Tribunale di primo grado si è lungamente intrattenuto perevidenziare, con un incedere sorretto da apprezzabile coerenza interna, come glielementi di novità introdotti in sede dibattimentale dal predetto afferiscano adaspetti del tutto marginali della vicenda in esame e non possano costituire la spiadi un atteggiamento processuale improntato a slealtà.Nello stesso senso vanno, poi, letti i richiami, operati dalla difesa, all’asseritamaggiore logicità che qualificherebbe le asserzioni difensive offerte dall’imputato,richiami che, in assenza di un effettivo confronto con le contrapposteconsiderazioni spese dai giudici di merito, degradano a mera asserzione labialecui non può, all’evidenza, conferirsi alcuna dignità o, per altro verso, lecontestazioni formulate nei confronti di specifici passi argomentativi, affidate allarappresentazione di ciò che costituisce a tutti gli effetti l’espressione dellaconoscenza privata del difensore del ricorrente, non apprezzabile nella presentesede (si allude al riferimento dallo stesso operato alle caratteristiche dell’insegnaposta all’esterno dell’esercizio commerciale, indicate quale elemento checonforterebbe la dichiarazione del XXXXXXX di non essersi avveduto che il localenel quale aveva fatto accesso era una macelleria).Nel medesimo quadro, infine, devesi infine collocare la proposta interpretativavolta ad escludere che nella condotta del ricorrente possano ravvisarsi gli estremidi un tentativo di rapina, ma, al più, i connotati del meno grave reato di cuiall’art. 610 cod. pen.La ricostruzione fattuale che di essa costituisce la premessa argomentativa è,per le ragioni compiutamente espresse nelle sentenze di merito, una lettura chenon riceve alcun conforto in esito ad una prudente valutazione del compendio inil profilo giuridico poiché correla l’assenza dei tratti distintivi del reato di cuiall’art. 628 cod. pen. al fatto che l’imputato abbia fatto accesso all’internodell’esercizio commerciale privo di armi, trascurando di considerare quale trattimanifestamente minatori abbia presentato la condotta dell’imputato, condottosial cospetto del titolare per invocare la dazione del denaro camuffato con unpassamontagna.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere,pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, il XXXXXXX deve essere poi condannato al versamentodella somma, reputata equa, di tremila euro in favore della Cassa delleammende.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilità,consegue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza edifesa sostenute dalla parte civile, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, come liquidate indispositivo.Avuto riguardo alle conseguenze che la persona offesa ha patito per effettodell’azione criminale della quale è stata fatta segno, deve essere dispostal’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art.52 d.lgs. 196/2003, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida in complessivi euro 5.000,00, oltreaccessori di legge.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 33101/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris