CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 ottobre 1988
Cassazione n. 12731/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/10/1988 avverso l'ordinanza del 24/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, il quale conclude riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24/3/2021, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio di apparecchi smartphone e supporti informatici, emesso in data 9/3/2021 nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in qualità di indagati per i reati di cui agli artt. 110 - 678 e 679 cod. pen., nell'ambito dell'indagine nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altri, per fatti di devastazione e saccheggio occorsi in Napoli nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2020, con contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 419, 416 bis.1 e 270 bis.1 cod. pen., e del reato ex art. 610 cod. pen. commesso dopo il 25/11/2020. L'indagine che ha originato il sequestro è imperniata sul ruolo di [OSCURATO:PERSONA], il quale - nella prospettiva accusatoria - aveva esercitato pressioni sulla [OSCURATO:PERSONA] al fine di entrare a far parte di una commissione in ambito comunale per la scelta di un monumento alla memoria del famoso calciatore [OSCURATO:PERSONA], pressioni esercitate anche nei confronti del Giordano. 1.1. Il Tribunale ha riconosciuto la natura di cose pertinenti al reato negli apparati cellulari e nei supporti informatici sequestrati, affermando la sussistenza del fumus dei contestati reati alla luce delle informative di Polizia giudiziaria, diffusamente illustrate. In particolare, alle pag. 18/19 dell'impugnata ordinanza si è riferito che tra gli oggetti sottoposti a sequestro in sede di perquisizione domiciliare vi erano anche sette manufatti esplodenti, rinvenuti nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e del Giordano, i quali pertanto venivano indagati per i reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., con contestuale estensione del sequestro dei cellulari e congegni informatici anche in funzione di accertamento di tali nuovi reati. Si è anche ritenuto pienamente assolto l'onere motivazionale delle ragioni del sequestro probatorio, indicate dai Pubblici ministeri procedenti nella necessità di ricostruire le interferenze ed i rapporti intercorsi tra gli esponenti dell'ala più violenta della tifoseria calcistica napoletana (individuati nel citato Grosso ed altri soggetti) e membri dell'Amministrazione comunale - quali erano, all'epoca dei fatti, la ricorrente e il compagno [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente Assessore alla cultura e al turismo della città di Napoli e Assessore della III Municipalità e leader del movimento Insurgentia - così respingendo le censure difensive dirette a qualificare l'intervenuto sequestro come un "provvedimento onnivoro" ed esplorativo rispetto alle finalità di accertamento dei reati. 1.2. Il collegio napoletano ha poi rilevato che i sette manufatti esplodenti, rinvenuti nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e del Giordano, sono del tipo di quelli utilizzati nelle manifestazioni di piazza come quelle dell'ottobre 2020, così rafforzandosi la relazione degli indagati con le vicende delittuose in esame, sicché vi è stata la descritta estensione del sequestro a tale profilo dell'indagine, con il citato decreto del 9 marzo 2021. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata, avv. [OSCURATO:PERSONA], indicando a motivo di impugnazione la violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. sub specie di motiva- zione apparente, in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti ed alla concreta finalità probatoria del sequestro, di cui si contesta la legittimità in quanto onnicomprensivo dei dati informatici, anche non pertinenti rispetto alle esigenze probatorie del caso, ed in definitiva assunto in violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità della misura. 2.1. In ordine al fumus dei reati contestati alla [OSCURATO:PERSONA] ed al Giordano, la difesa contesta che vi siano gli estremi per ritenere integrate dette contrav- venzioni, non trattandosi di materiali esplodenti o infiammabili pericolosi per quantità e qualità, ma soltanto di sette petardi senza intrinseca potenzialità offensiva, con mero effetto detonante. Eppure, si duole il ricorrente che i giudici non abbiano dato alcun seguito ai rilievi difensivi avanzati sul punto, ma abbiano semplicemente richiamato le argomentazioni già rese nell'ordinanza n. 192/2021 di rigetto dell'istanza di riesame dell'originario sequestro. 2.2. Per i profili attinenti alla finalità probatoria, si puntualizza - in ordine alle cose pertinenti al reato - che per esse è necessaria una specifica motiva- zione in ordine alla funzione probatoria, come richiede la stessa lettera dell'art.253 cod. proc. pen. (richiamando la dizione "cose necessarie all'accertamento dei fatti"), mentre la motivazione resa nell'impugnata ordinanza è una mera formula di stile. Lungi dal circoscrivere il vincolo probatorio all'accertamento delle interazioni tra la ricorrente e soggetti ben individuati, come ha affermato il Tribunale del riesame, il sequestro insiste sulla totalità dei dati informatici onde verificare la sussistenza di eventuali ed ipotetici ulteriori illeciti. A riprova dell'amplissimo raggio investigativo tenuto nell'indagine in corso, si è allegata copia delle deduzioni dei Pubblici ministeri in merito alla richiesta di incidente probatorio avanzata dalla difesa, dalle quali emerge che la Procura intende investigare tutto il materiale presente nei dispositivi informatici sequestrati, senza che le parti abbiano conoscenza del contenuto in quanto oggetto di attività di indagine coperta da segreto. Ne consegue una violazione del diritto alla riservatezza di colui che subisce l'intrusione informatica. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.Va preliminarmente ricordato che in tema di misure cautelari reali il ricorso per Cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). Quanto all'estensione dell'onere motivazionale in materia di sequestro probatorio, è stato affermato che «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli e altri, Rv. 273548). Alla stregua di tali indicazioni esegetiche deve affrontarsi la vicenda giuridica in esame. 2. Il ricorso deduce motivazione apparente in ordine alla concreta finalità probatoria del sequestro, del quale si contesta la legittimità in quanto onnicom- prensivo dei dati informatici, anche non pertinenti rispetto alle esigenze probatorie del caso, ma dalla lettura combinata dell'originario decreto di perqui- sizione e sequestro e del sequestro probatorio intervenuto il 9/3/2021 - quando la ricorrente ed il convivente avevano assunto la qualità di indagati - non è dato apprezzare il denunciato vizio, come ha coerentemente rilevato l'impugnata ordinanza del Tribunale del riesame. 2.1. In tale ordinanza si è affrontato - in termini consoni alla materia dei vincoli reali - lo snodo del fumus dei reati di cui agli artt. 678 e 679 cod. pen., contestati all'indagata e al convivente [OSCURATO:PERSONA] a seguito del rinvenimento nell'abitazione perquisita di sette manufatti esplodenti, ritenuti omogenei a quelli che erano stati impiegati nelle proteste di piazza esitate nei fatti di devastazione e saccheggio occorsi in Napoli nella notte tra il 23 e il 24 ottobre 2020, inducendo dunque gli investigatori ad ipotizzarne una provenienza comune e la destinazione a scopi diversi da quelli ludici, affermati dalla difesa. In merito agli apparati informatici e cellulari si è pertanto imposta la necessità di mantenerne il sequestro in qualità di cose pertinenti anche ai citati reati, al fine di verificare l'ipotesi investigativa indicata, che già aveva concreti addentellati nelle conversazioni intercettate tra gli indagati riportate nell'impu- gnata ordinanza, verificando anche le interlocuzioni avvenute attraverso detti apparati informatici e cellulari della [OSCURATO:PERSONA] e del Giordano. Di tali esigenze probatorie, l'impugnata ordinanza ha dato ampia illustra- zione, nel solco di ciò che era stato illustrato nel decreto di sequestro del 9/3/2021 (da leggersi in unum con il decreto di perquisizione del 17/2/2021, essendovi stretta interdipendenza tra i due atti di indagine), in particolare laddove si è affermata la necessità di accertare la reale natura dei rapporti degli assessori comunali e circoscrizionali con le frange più estreme della tifoseria organizzata napoletana, finalità per la quale risultano funzionali le cose in sequestro, in quanto dall'analisi di esse "potrebbero rinvenirsi documenti, esiti di comunicazioni anche mediante social ovvero di natura telematica, fotografie, video ed altro materiale utile a ricostruire la provenienza dei manufatti in sequestro e la loro eventuale destinazione". Ciò costituisce una esplicita e precisa perimetrazione dell'ambito investigativo, già indicata nel decreto di perquisizione e sequestro, e dunque non frutto di creatività interpretativa del Tribunale del riesame in funzione di supplenza di scelte discrezionali dell'organo di accusa, come ha inteso censurare la difesa del ricorrente. Il rilievo difensivo che intende avvalorare il carattere esplorativo ed onni- comprensivo del sequestro, tratto dalle deduzioni dell'organo di accusa in ordine all'incidente probatorio richiesto dalla difesa, è un argomento non pertinente al tema in esame nel presente procedimento incidentale sul vincolo reale, dovendo semmai essere vagliato nella sede propria, onde verificare la legittimità di tale presa di posizione dei rappresentanti dell'accusa in pregiudizio dell'istanza istruttoria della difesa, proprio alla luce della funzione probatoria specificamente individuata in sede di ordine di perquisizione e sequestro. 2.2. Tali osservazioni conducono all'esame del tema, pure proposto dalla ricorrente, della dedotta violazione del principio di proporzionalità ed adegua- tezza che informa anche le cautele reali e dunque il sequestro probatorio. In nome di tale principio, svariati arresti di questa Corte hanno ritenuto illegittimo il sequestro di interi archivi, cartacei o informatici, senza alcuna speci- ficazione dei documenti ritenuti funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211; Sez. 6, n. 41974 del 14/02/2019, Guastella, Rv. 277372). Con particolare riferimento al tema in discorso, si è affermata l'illegittimità, per violazione del principio di proporzio- nalità ed adeguatezza, del sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA]. 280838: fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet). Detto tema involge il problema generale del mandato di sequestro generico, con ricerca di oggetti non determinati.Al riguardo, quanto agli oneri motivazionali del provvedimento di sequestro, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che se, da un lato, non è ammesso che il decreto di perquisizione possa, per la sua genericità, diventare uno strumento di ricerca non di elementi di prova, ma di notizie di reato, dovendo, invece, individuare almeno nelle linee essenziali quanto va ricer- cato in riferimento ai fatti di reato investigati, in modo da consentire la verifica delle esigenze probatorie rappresentate e della natura degli oggetti appresi, se corpo del reato o cose pertinenti al reato (Sez. 6, n. 2882 del 6/10/1998, Calcaterra, Rv. 212678; Sez. 1, n. 44588 del 19/10/2021, Casarini ed altri, n.m.); d'altro canto, non può nemmeno esigersi la preventiva e dettagliata indicazione delle cose da ricercare e sottoporre a sequestro, perché non sempre già note e specificate prima dell'emissione del provvedimento (argomentando a contrario con riguardo all'art. 248 cod. proc. pen., norma che - nel prevedere la richiesta di consegna quando attraverso la perquisizione si cerchi una cosa determinata - implica che oggetto di ricerca possano essere anche cose non già precisate in modo specifico, che potranno essere individuate solo all'esito dell'eseguita perquisizione). Sono numerose le pronunce che hanno fornito tali indicazioni, affermando che non è richiesto che i beni siano preventivamente individuati, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento, sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato" (Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta ed altri, Rv. 258074; Sez. 6, n. 39040 del 02/05/2013, Massa, Rv. 256327; Sez. 2, n. 40657 del 09/10/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243679; Sez. 5, n. 4263 del 15/12/2005, Fanesi, Rv. 233625; Sez. 6, n. 23101 del 21/04/2004, Fornari ed altri, Rv. 229958; Sez. 6, n. 1934 del 27/05/1998, Melloni, Rv. 211593; Sez. 1, n. 1953 del 10/03/1997, Corini ed altri, Rv 207430). 2.3. Deve allora osservarsi che il decreto di perquisizione e sequestro in esame, sia nella descrizione di quanto da ricercare - documenti cartacei o su supporto informatico, chiavette usb e memorie mobili, telefoni cellulari in uso ai perquisiti -, sia mediante il riferimento alla qualità di cose pertinenti ai reati di cui agli artt. 110 - 678 e 679 cod. pen., con riguardo alle interlocuzioni tra i detentori dei congegni esplodenti ed altri, soggetti indagati nella più vasta vicenda, onde verificarne eventuali contatti e convergenze operative, contiene sufficienti elementi per individuare l'oggetto del vincolo reale da apprendere in funzione di elemento di prova dei reati in corso di investigazione. Naturalmente, sarà poi necessario identificare e trattenere soltanto i files di concreto interesse in ordine al così tracciato ambito investigativo (operazione eventualmente effettuabile in sede di incidente probatorio), rilevandosi peraltro che la doglianza difensiva sulla natura generica del provvedimento è formulata in termini vaghi e privi di puntuali riferimenti agli atti processuali: invero, il ricorso non deduce che si tratti di cose non indicate nel decreto di perquisizione e sequestro, né di oggetti svincolati dalla funzione probatoria in esso prospettata. Sul punto, è stato già chiarito che "In tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispo- sitivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si pro- cede" (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949: in motivazione, la Corte ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto). 3. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna tk ricorrente al pagamen