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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2022

Cassazione n. 03142/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (insistendo con successive memorie del 28 novembre 2022) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile di concorso nel reato di cui agli artt. 216 cc. 1 nn. 1 e 2, 219 co. 1 e co. 2 n. 1 Legge Fall.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e assenza di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 219 cc. 1 L. Fall., è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (in particolare, si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove il giudice di merito ben motivava in ordine alla non esclusione dell'aggravante inerente al danno patrimoniale di rilevante gravità, la cui applicazione era stata già denunziata nell'atto di appello); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 2459319; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre (insistendo con successive memorie del 28 novembre 2022) avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato dichiarato responsabile di concorso nel reato di cui agli artt. 216 cc. 1 nn. 1 e 2, 219 co. 1 e co. 2 n. 1 Legge Fall.; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e assenza di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 219 cc. 1 L. Fall., è indeducibile perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (in particolare, si veda pag. 5 della sentenza impugnata ove il giudice di merito ben motivava in ordine alla non esclusione dell'aggravante inerente al danno patrimoniale di rilevante gravità, la cui applicazione era stata già denunziata nell'atto di appello); - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 2459319; le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 dicembre 2022
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