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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08746/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, lamentando l'uso personale dello stupefacente.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità dal quantitativo di sostanza stupefacente, dalla natura eterogenea delle sostanze e dalle modalità di confezionamento (si tratta di grammi 28,161 di cocaina da cui sono estraibili 87 dosi e grammi 275,98 di cannabis quantitativo idoneo alla preparazione di 2782 dosi), ritenendo pertanto non credibile la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente costituisse una scorta destinata all'uso personale durante il lungo periodo di detenzione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. • Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, lamentando l'uso personale dello stupefacente. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità dal quantitativo di sostanza stupefacente, dalla natura eterogenea delle sostanze e dalle modalità di confezionamento (si tratta di grammi 28,161 di cocaina da cui sono estraibili 87 dosi e grammi 275,98 di cannabis quantitativo idoneo alla preparazione di 2782 dosi), ritenendo pertanto non credibile la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente costituisse una scorta destinata all'uso personale durante il lungo periodo di detenzione. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. • Co
Sentenza Cassazione n. 08746/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris