CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1996
Cassazione n. 05480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa il 15 gennaio 2025 dalla Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia emessa il 25 ottobre 2023 dal Tribunale di Piacenza, all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624-bis cod. pen. Rilevato che il ricorso è costituito da un unico motivo (violazione di legge), con cui si prospettano deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere es