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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00966/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 612 comma secondo, cod. pen. (capo A); Ritenuto che il ricorso, che contesta il vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità e sulla entità della pena, è del tutto inconferente rispetto all'oggetto della pronuncia di prescrizione impugnata; Chiarito che non risultano, né sono dedotti elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/
Sentenza Cassazione n. 00966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris