CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17469/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 21/01/2021 del TRIBUNALE DI ROMAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della sentenza del giudice di pace; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 21 gennaio 2021 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'appello, ha dichiarato inammissibile l'appello presentato, per conto di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della sentenza del Giudice di pace di Roma del 30 maggio 2019, che lo aveva condannato alla pena di 10.000 euro di multa per il reato previsto dall'art. 14, commi 5-bis e 5-ter, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che con unico cumulativo motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., v lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 568, comma 5, e 591, comma 1, stesso codice, perché il Tribunale di Roma, ricevuto l'appello, anziché dichiararlo inammissibile, avrebbe dovuto riconoscerne la sostanza del ricorso per cassazione (in esso era eccepita la nullità della sentenza di primo grado per mancata notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia) e trasmettere gli atti al giudice competente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata e della sentenza del giudice di pace. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello in applicazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda. Pur essendo conforme alla regola dell'art. 593, la ordinanza impugnata, però, non ha fatto applicazione dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., che dispone che "l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente". La norma detta disposizioni in tema di erronea qualificazione giuridica dell'impugnazione e di impugnazione proposta a giudice incompetente, ed in nome del principio di conservazione del mezzo di impugnazione (cfr. Sez. U., 28 aprile 2004, n. 31297, Terkuci, Rv. 228119 - 01), stabilisce che né l'errore qualificatorio del proponente né la presentazione a giudice incompetente determinano l'inammissibilità dell'impugnazione, imponendo la sola trasmissione degli atti al giudice competente, che è l'unico investito del potere di valutare ammissibilità e fondatezza della stessa. D'altronde, l'art. 581 cod. proc. pen., nel prescrivere a pena di inammissibilità i requisiti di forma dell'impugnazione, non annovera tra questi anche l'indicazione del giudice ad quem. Pertanto, se un provvedimento è impugnato con un mezzo diverso dal tipo legislativamente previsto, il giudice adito - senza considerare se il tipo di mezzo scelto sia frutto di errore-ostativo o di scelta deliberata - deve limitarsi a prendere atto della volontà del soggetto di sottoporre a sindacato la decisione impugnata, elemento minimo per dare esistenza giuridica all'atto proposto, ed a trasmettere n gli atti al giudice competente, trasmissione che non richiede necessariamente un provvedimento giurisdizionale e può avvenire anche con un atto di natura meramente amministrativa (cfr. Sez. U., 30 ottobre 2001, n. 45371, Bonaventura, Rv. 220221-01, che ha superato il diverso orientamento di Sez. U., 26 gennaio 1998, n. 16, Nexhi, Rv. 209336-01, secondo la quale al giudice non sarebbe consentito sostituire il mezzo di impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile). L'unico limite all'operatività dell'art. 568, comma 5, è rappresentato dall'inimpugnabilità del provvedimento, che esclude, per definizione, la possibilità di una diversa qualificazione giuridica dell'impugnazione proposta, atteso che l'art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. prevede l'inammissibilità dell'impugnazione "quando il provvedimento non è impugnabile". Nel caso in esame, la sentenza del Giudice di pace di Roma del 30 maggio 2019, nei cui confronti era stato presentato appello, non rientra in questo limite all'operatività dell'art. 568, co. 5, in quanto la stessa era comunque astrattamente suscettibile di essere impugnata tramite ricorso per cassazione. Il giudice dell'appello, in applicazione della norma dell'art. 568, comma 5, avrebbe dovuto, pertanto, disporre la trasmissione degli atti al giudice competente. Ne consegue che il ricorso è fondato, e la ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio ex art. 620, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 37737 del 18/06/2014, Bacci, Rv. 259908 — 01: all'annullamento da parte della Corte di cassazione dell'ordinanza della Corte di appello, che abbia illegittimamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quanto disposto senza rinvio a norma dell'art. 620, lett. d), cod. proc. pen., consegue la mera trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio di gravame, da effettuarsi innanzi ad altra sezione della stessa Corte di appello o alla Corte di appello più vicina in applicazione analogica dell'art. 623, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.). 3. L'annullamento travolge solo la ordinanza del Tribunale, e non la sentenza del Giudice di pace contro cui era stato presentato appello, atteso che il perimetro del ricorso in decisione è limitato dal provvedimento impugnato, che è soltanto la ordinanza del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l'appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma