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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2025

Cassazione n. 36034/2025

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pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 / 11 /19 42 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio; udito,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l' A vv . [OSCURATO:PERSONA] del F oro di BRINDISI,comparso anche in sostituzione ex art. 102 cod . proc . pen . per delega orale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del F oro di Lecce , che h a chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce h a dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all'indagato.

Nel provvedimento si evidenzia che il sequestro a carico dell’indagato non è ancora stato eseguito e che, pertanto, non può configurarsi un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, nel caso di sequestro, corrisponde, di norma alla aspettativa alla restituzione della rem captam.

2. Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'imputatodeduce(ex art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen . ) la violazione del disposto degli artt. 322e 324 cod . proc . pen . per errata declaratoria di inammissibilità .

Si lamenta l'infondatezza della premessa su cui si basa la decisione di inammissibilità, costituita dalla mancata esecuzione del sequestro all'epoca della decisione, risultando dalla documentazione a disposizione del T ribunale che il provvedimento era stato regolarmente eseguito già il 5 giugno 2025.

Risale, infatti, a tale data l’ordine di esecuzione del sequestro emesso dal Pubblico Ministero, notificato, attraverso la Guardia di finanza agli istituti di credito interessatioltre che allo stesso indagato, con contestuale perquisizione locale e personale e conseguente sequestro. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvioal giudice competente per nuovo giudizio.

2. Il provvedimento del Tribunale è incentrato sulla mancata esecuzione, al momento della proposizione del riesame avverso il provvedimento genetico, del decreto del Giudice per le indagini preliminariche ha disposto il sequestro di denari e quote societarie riferibili all’indagato, coinvolto in una ampia attività di indagine nel Salentino.

Dall’iniziale constatazione dell’ineffettività (all’epoca) del titolo, per non essere ancora stato portato in esecuzione, si è dedotta la mancanza di interesse per il ricorrente all’impugnazione, in base al principio che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe ottenere alcuna soddisfazione dal rimedio proposto, non potendogli essere restituito ciò che non gli è stato sottratto.

3. Sennonché, in base alla documentazione allegata al ricorso per cassazione, risulta che il decreto genetico abbia trovato pronta esecuzione da parte del Pubblico Ministero, che risulta aver emesso e notificato un ordine di esecuzione con cui si disponeva, quanto meno, la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagato e la nomina di un amministratore giudiziario per le società sempre riferibili al [OSCURATO:PERSONA], oltre che, nei confronti dello stesso indagato, perquisizione personale e locale e sequestro.

Non pare quindi esservi dubbio sull’avvio dell’esecuzione del sequestro, e, quindi,del materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso per riesame che, a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen.,le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01, secondo cui i l sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione).

4. Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, neldichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame inaudita parte, non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza ed a quanto da essa eventualmente desumibile, ma non ha nemmeno confutato la attestazione, che pure sarebbenecessaria, della avvenuta esecuzione della misura cautelare reale, da parte del ricorrente (cfr.,Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 -01, ove si precisa che “è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, … l'avvenuta esecuzione del sequestro”), né, infine, ne ha contestatola mancanza.

In caso di dubbio(non potendovi essere prova positiva di una circostanza negativaquale la mancata esecuzione), il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza sulla completezza della documentazione pervenute in via ufficiosa ovvero sulla correttezza delle allegazioni di parte.

È stato infatti evidenziato ( Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021 , Grisolia, Rv. 280642 - 01 ) che non “ è possibile porre a carico del ricorrente l'onere di allegazione della prova dell'esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell'esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull'autorità procedente.

Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, nédi quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione.

Ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod.proc. pen . , infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini”.

Da ciò deriva, in assenza di uno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, cheil Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell’asserzione di parte, dell’avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfatto di quanto ricevuto dall’ufficio del Pubblico Ministero, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell'ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo.

Invero, il Tribunale del riesame,prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all'esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento (circostanza ora smentita dalle allegazioni difensive al ricorso per cassazione) ovvero all'omessa trasmissione degli “atti su cui si fonda il provvedimento impugnato”(art. 324, co mma 3, cod. proc. pen .), da parte dell'autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Bilancini, Rv. 220270- 01 , in fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all'onere di provare la tempestività dell'impugnativa).

5. Quanto appena osservato impone l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 / 11 /19 42 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALEdi LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio; udito,in difesa di [OSCURATO:PERSONA], l' A vv . [OSCURATO:PERSONA] del F oro di BRINDISI,comparso anche in sostituzione ex art. 102 cod . proc . pen . per delega orale dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del F oro di Lecce , che h a chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Lecce h a dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale cittadino il 29 maggio 2025 in relazione al denaro costituente il profitto del reato ascritto all'indagato. Nel provvedimento si evidenzia che il sequestro a carico dell’indagato non è ancora stato eseguito e che, pertanto, non può configurarsi un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, nel caso di sequestro, corrisponde, di norma alla aspettativa alla restituzione della rem captam. 2. Formulando il ricorso per cassazione, la difesa dell'imputatodeduce(ex art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen . ) la violazione del disposto degli artt. 322e 324 cod . proc . pen . per errata declaratoria di inammissibilità . Si lamenta l'infondatezza della premessa su cui si basa la decisione di inammissibilità, costituita dalla mancata esecuzione del sequestro all'epoca della decisione, risultando dalla documentazione a disposizione del T ribunale che il provvedimento era stato regolarmente eseguito già il 5 giugno 2025. Risale, infatti, a tale data l’ordine di esecuzione del sequestro emesso dal Pubblico Ministero, notificato, attraverso la Guardia di finanza agli istituti di credito interessatioltre che allo stesso indagato, con contestuale perquisizione locale e personale e conseguente sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato e rinvioal giudice competente per nuovo giudizio. 2. Il provvedimento del Tribunale è incentrato sulla mancata esecuzione, al momento della proposizione del riesame avverso il provvedimento genetico, del decreto del Giudice per le indagini preliminariche ha disposto il sequestro di denari e quote societarie riferibili all’indagato, coinvolto in una ampia attività di indagine nel Salentino. Dall’iniziale constatazione dell’ineffettività (all’epoca) del titolo, per non essere ancora stato portato in esecuzione, si è dedotta la mancanza di interesse per il ricorrente all’impugnazione, in base al principio che [OSCURATO:PERSONA] potrebbe ottenere alcuna soddisfazione dal rimedio proposto, non potendogli essere restituito ciò che non gli è stato sottratto. 3. Sennonché, in base alla documentazione allegata al ricorso per cassazione, risulta che il decreto genetico abbia trovato pronta esecuzione da parte del Pubblico Ministero, che risulta aver emesso e notificato un ordine di esecuzione con cui si disponeva, quanto meno, la comunicazione a vari istituti di credito della necessità del blocco dei conti riferibili all’indagato e la nomina di un amministratore giudiziario per le società sempre riferibili al [OSCURATO:PERSONA], oltre che, nei confronti dello stesso indagato, perquisizione personale e locale e sequestro. Non pare quindi esservi dubbio sull’avvio dell’esecuzione del sequestro, e, quindi,del materializzarsi della condizione per il deposito del ricorso per riesame che, a norma dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen.,le parti possono presentare entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro (Sez. 3, n. 40069 del 22/09/2021, Raiola, Rv. 282339 - 01, secondo cui i l sequestro preventivo di somme di danaro giacenti su conto corrente bancario, ancorché formalmente non ancora eseguito, può ugualmente produrre l'effetto dell'indisponibilità dei beni alla cui apprensione il provvedimento cautelare è diretto già nel momento in cui l'istituto bancario proceda autonomamente al "blocco" dell'operatività del conto stesso, con conseguente contestuale insorgenza, in capo al destinatario del provvedimento, dell'interesse alla sua impugnazione). 4. Quanto al merito della questione dedotta, deve evidenziarsi come il Tribunale, neldichiarare l’inammissibilità della richiesta di riesame inaudita parte, non ha fatto riferimento alla documentazione trasmessa ex art. 324, comma 3, cod. proc. pen. dall’autorità procedente, alla sua completezza ed a quanto da essa eventualmente desumibile, ma non ha nemmeno confutato la attestazione, che pure sarebbenecessaria, della avvenuta esecuzione della misura cautelare reale, da parte del ricorrente (cfr.,Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545 -01, ove si precisa che “è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, … l'avvenuta esecuzione del sequestro”), né, infine, ne ha contestatola mancanza. In caso di dubbio(non potendovi essere prova positiva di una circostanza negativaquale la mancata esecuzione), il Tribunale avrebbe dovuto quanto meno esercitare i propri poteri istruttori per fugare ogni incertezza sulla completezza della documentazione pervenute in via ufficiosa ovvero sulla correttezza delle allegazioni di parte. È stato infatti evidenziato ( Sez. 5, n. 8931 del 18/01/2021 , Grisolia, Rv. 280642 - 01 ) che non “ è possibile porre a carico del ricorrente l'onere di allegazione della prova dell'esecuzione o far gravare su di lui gli effetti della mancata allegazione dei verbali dell'esecuzione del sequestro, poiché trattasi, invece, di adempimenti ricadenti sull'autorità procedente. Nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, non è onere del ricorrente produrre l'atto impugnato o copia dello stesso, nédi quelli conseguenti, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari coinvolti nella decisione. Ai sensi dell'art. 324, comma 3, cod.proc. pen . , infatti, in caso di ricorso, i verbali relativi all'esecuzione devono essere allegati al sequestro e inseriti tra gli atti da trasmettere al Tribunale del riesame da parte dell'autorità procedente e, dunque, nello specifico, da parte dell'Ufficio del Pubblico Ministero titolare delle indagini”. Da ciò deriva, in assenza di uno specifico onere probatorio in capo al ricorrente, cheil Tribunale avrebbe dovuto verificare la effettività dell’asserzione di parte, dell’avvenuta esecuzione, senza ritenersi soddisfatto di quanto ricevuto dall’ufficio del Pubblico Ministero, essendo tale acquisizione a carico degli uffici giudiziari: della cancelleria del Tribunale, che ne fa richiesta, e dell'ufficio giudiziario procedente (nella specie la Procura della Repubblica che ha chiesto ed eseguito, tramite la polizia giudiziaria, il provvedimento ablativo), tenuto ad ottemperarvi entro il giorno successivo. Invero, il Tribunale del riesame,prima di dichiarare la carenza di interesse per mancata esecuzione del decreto impugnato, era tenuto a verificare, ex officio, se la mancanza dei verbali relativi all'esecuzione del sequestro fosse dovuta alla mancata esecuzione del provvedimento (circostanza ora smentita dalle allegazioni difensive al ricorso per cassazione) ovvero all'omessa trasmissione degli “atti su cui si fonda il provvedimento impugnato”(art. 324, co mma 3, cod. proc. pen .), da parte dell'autorità procedente (Sez. 3, n. 39071 del 10/10/2001, Bilancini, Rv. 220270- 01 , in fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'istanza di riesame secondo cui, in difetto del provvedimento di perquisizione e sequestro o di copie dello stesso, il ricorrente sarebbe stato inottemperante all'onere di provare la tempestività dell'impugnativa). 5. Quanto appena osservato impone l’annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., per un nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art
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