CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 19352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza della Corte di appello di Venezia recepita nel 2021. tiA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Venezia, ai sensi dell'art. 18-bis I. n. 69 del 2005, ha rifiutato la consegna all'autorità giudiziaria rumena di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di mandato di arresto europeo (m.a.e.) emesso dal Tribunale di Bucarest in relazione alla sentenza di condanna del 24 giugno 2022, definitiva il 18 ottobre 2023, alla pena di tredici anni e nove mesi di reclusione per violazioni fiscali continuate, ritenendo sussistente il suo radicamento in Italia e disponendo contestualmente il riconoscimento della sentenza straniera con sua esecuzione in Italia, in conformità al diritto interno. Una volta accertata la doppia punibilità per i reati fiscali contestati e la sussistenza dei sopra menzionati presupposti, la Corte distrettuale ha accertato che l'entità della pena inflitta dal Tribunale rumeno avesse superato i limiti edittali previsti dal nostro ordinamento per le medesime fattispecie penali (artt. 2 e 4 d. Igs. n. 74 del 2000) e, ritenuta la continuazione, ha applicato il criterio moderatore di cui all'art. 81, terzo comma, cod. pen. e ha ridotto la pena finale a complessivi nove anni di reclusione (sei anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 e tre anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 4 d. Igs. n. 74 del 2000). 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati. 2.1. Con il primo denuncia l'eccessività della pena inflitta con la sentenza del Tribunale di Bucarest del 24 giugno 2022 (erroneamente indicato l'anno 2024) a tredici anni e nove mesi di reclusione per l'evasione di 4 milioni di euro nell'arco di quattro anni, fatti per i quali Andronic è stato già condannato, per le annualità precedenti, a undici anni di reclusione da precedente sentenza del Tribunale di Bucarest, recepita dalla Corte di appello di Venezia con sentenza del 22 maggio 2021. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la mancata valutazione, da parte della sentenza impugnata, del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato al ricorrente, non adeguato al principi costituzionali e alla sanzione prevista dall'ordinamento italiano per il delitto di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74 del 2000 che consentirebbe di accedere a misure alternative alla detenzione. Con motivazione contraddittoria la Corte di appello, dopo avere riconosciuto il radicamento del ricorrente in Italia, si è limitata a ridurre la pena applicata dal tribunale rumeno a nove anni di reclusione, senza spiegare la ragione di detta quantificazione, comunque eccessiva per l'ordinamento italiano.2.3. Con il terzo motivo denuncia errata applicazione degli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 81 cod. pen. per non avere applicato la Corte di appello la continuazione rispetto alla precedente sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed i motivi possono essere esaminati congiuntamente riguardando l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del titolo esecutivo in Italia per l'incompatibilità della pena inflitta con il sistema interno, in quanto troppo elevata rispetto all'effettivo disvalore dei fatti oggetto di contestazione. 2.L'orientamento costante di questa Corte ritiene che, ai fini del riconoscimento per l'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa in altro Stato membro dell'Unione europea, la Corte di appello è tenuta ad un triplice accertamento: a) verificare a quale fattispecie astratta di reato, prevista dall'ordinamento interno, sia riconducibile il fatto giudicato dalla sentenza da eseguire; b) controllare che la durata e la natura della pena (o della misura di sicurezza) inflitta siano compatibili con quelle previste in Italia per reati similari; c) riscontrare che il trattamento sanzionatorio applicato non sia inferiore alla pena (o alla misura di sicurezza) prevista dalla legge italiana, né più grave di quello applicato dallo stato di emissione con la sentenza di condanna e, nel caso in cui rilevi l'incompatibilità della natura e della durata delle pene previste nei due ordinamenti, deve procedere agli adattamenti necessari (Sez. 6, n. 3075 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272125; Sez. 6, n. 4413 del 29/01/2014, Rv. 258259). Il rifiuto di dare esecuzione alla sentenza straniera costituisce un'eccezione rispetto al principio generale del riconoscimento reciproco delle decisioni tra Stati membri dell'UE (ex art. 1, par. 2, della Decisione quadro 2002/584/GAI), cosicchè la Corte distrettuale è tenuta a controllare che il giudice straniero abbia rispettato i principi generali di uguaglianza, equità e ragionevolezza (Considerando n. 6 della Decisione quadro 2002/584/GAI), i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 6 del Trattato dell'Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali, nonché i principi costituzionali del giusto processo e delle libertà di associazione, di stampa e di espressione (Sez. 6, n. 29856 del 26/10/2020, Rv. 279957). Alla luce di questo quadro giuridico non assumono alcun rilievo le censure difensive volte a contestare il riconoscimento della sentenza straniera in ragione delle valutazioni discrezionali dell'organo giurisdizionale rumeno in ordine all'entità ne, della pena o alla circostanza che, per i medesimi reati, il giudice italianorvrebbe applicato una inferiore. Infatti, lo scrutinio demandato alla Corte di appello in ordine alla pronuncia di altra Autorità giurisdizionale europea è funzionale a darle effettiva esecuzione sul presupposto del reciproco affidamento tra ordinamenti dell'UE, allorché sia accertato il rispetto dei sopra enunciati limiti. 4.La sentenza impugnata si è puntualmente attenuta ai principi sinteticamente indicati. 4.1. Innanzitutto, ha rifiutato la consegna del ricorrente, ai sensi dell'art. 18- bis della I. n. 69 del 2005 ritenendone sussistenti tutti i presupposti e poi ha accertato la piena rispondenza dei delitti oggetto della sentenza di condanna del Tribunale di Bucarest a quelli previsti dal nostro ordinamento, attesa la consumazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di plurime violazioni fiscali tra il 2014 ed il 2017 riconducibili alle fattispecie di cui agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 74 del 2000. 4.2. Inoltre, in applicazione dell'art. 10, comma 6, del d. Igs. n. 161 del 2010 - che ha attuato nel nostro ordinamento la [OSCURATO:PERSONA] 2008/909/GAI, recepita anche dalla Romania - la Corte d'appello ha provveduto all'adattamento sanzionatorio sotto due profili: a) applicando il criterio secondo il quale la pena da eseguire non può essere inferiore alla sanzionelprevista in Italia per reati simili, mentre la sanzione straniera deve agire, per l'entità, come limite massimo; b) riducendo la pena inflitta dal Tribunale di Bucarest, senza concordarla con lo Stato di emissione, con applicazione sia della pena massima prevista per il reato più grave (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, punito con pena massima di sei anni di reclusione); sia della continuazione in quanto le violazioni fiscali hanno riguardato più annualità, con puntuale indicazione degli aumenti e dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 81, terzo comma, cod. pen., peraltro con un calcolo errato a favore del ricorrente. 4.3. La menzionata decisione, diversamente da quanto sostenuto dal ricorso, ha esaminato in modo completo e congruo i fatti e le allegazioni, procedendo ad un adattamento sanzionatorio nei limiti consentiti al giudice interno, e non ha riconosciuto la continuazione esterna con la sentenza emessa dal Tribunale di Bucarest il 25 giugno 2019, oggetto di m.a.e. esecutivo definito con la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 maggio 2021, perché non risulta essere stata richiesta. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della