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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32816/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lì V\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, debba aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01) e che il limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base non risulti ancora spirato; rilevato che il secondo motivo di ricorso, formulato in maniera quanto meno incerta (il vizio di motivazione - peraltro non specificamente identificato - viene dedotto in relazione alle lettere b) e d) dell'art. 606, cod. proc. pen., anziché lett. e), nel contestare la mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che incentra sulle modalità di acquisto riferite dagli stessi imputati (presso il campo nomadi di Avellino, per un prezzo che gli imputati non sono stati nemmeno in grado di indicare) le ragioni di sospetto che avrebbero dovuto indurre i due correi a desistere dall'acquisto di mercanzia di dubbia origine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lì V\ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], distinti ma perfettamente sovrapponibili e, pertanto, trattabili congiuntamente; considerato che il primo motivo di ricorso, relativo alla prescrizione della ricettazione, è manifestamente poiché l'ipotesi attenuata prevista dal quarto comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale; ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, debba aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01) e che il limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base non risulti ancora spirato; rilevato che il secondo motivo di ricorso, formulato in maniera quanto meno incerta (il vizio di motivazione - peraltro non specificamente identificato - viene dedotto in relazione alle lettere b) e d) dell'art. 606, cod. proc. pen., anziché lett. e), nel contestare la mancata riqualificazione del reato in quello di cui all'art. 712 cod. pen., è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione che incentra sulle modalità di acquisto riferite dagli stessi imputati (presso il campo nomadi di Avellino, per un prezzo che gli imputati non sono stati nemmeno in grado di indicare) le ragioni di sospetto che avrebbero dovuto indurre i due correi a desistere dall'acquisto di mercanzia di dubbia origine; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lugli
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